stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2011
nascondi
Testo in vigore dal: 25-1-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega
il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la modifica
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di  protezione  dei  dati  personali  e,  in  particolare,
l'articolo 176; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini  e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  177,  recante
riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per   l'informatica   nella
pubblica amministrazione, a norma dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  dell'
8 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi,  nell'Adunanza  del  20  settembre
2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) autenticazione del documento informatico: la validazione  del
documento informatico attraverso l'associazione di  dati  informatici
relativi  all'autore  o  alle  circostanze,  anche  temporali,  della
redazione;»; 
    b) alla lettera c) le parole:  «di  fotografia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»; 
    c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 
      1)  «i-bis)  copia  informatica  di  documento  analogico:   il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento analogico da cui e' tratto;»; 
      2) «i-ter)  copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di
documento analogico: il  documento  informatico  avente  contenuto  e
forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;»; 
      3) «i-quater) copia informatica di  documento  informatico:  il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento da cui  e'  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa
sequenza di valori binari;»; 
      4)   «i-quinquies)   duplicato   informatico:   il    documento
informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,   sullo   stesso
dispositivo o su dispositivi  diversi,  della  medesima  sequenza  di
valori binari del documento originario;»; 
    d) dopo la lettera p) e' inserita la seguente: 
    «p-bis) documento analogico: la rappresentazione non  informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»; 
    e) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
    «q-bis) firma elettronica avanzata:  insieme  di  dati  in  forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento  informatico  che
consentono  l'identificazione  del   firmatario   del   documento   e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati  con  mezzi
sui quali il  firmatario  puo'  conservare  un  controllo  esclusivo,
collegati ai dati ai quali  detta  firma  si  riferisce  in  modo  da
consentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente
modificati;»; 
    f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
    «r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo  di  firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e
realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della
firma;»; 
    g) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: 
    «s) firma digitale: un  particolare  tipo  di  firma  elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di
chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra
loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere
manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»; 
    h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti: 
      1)  «u-bis)  gestore  di  posta  elettronica  certificata:   il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici
mediante la posta elettronica certificata;»; 
      2)  «u-ter)   identificazione   informatica:   la   validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed  univoco  ad  un
soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi,
effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire
la sicurezza dell'accesso;»; 
    i) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
    «v-bis) posta elettronica certificata: sistema  di  comunicazione
in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di  un  messaggio
di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 76, 92, 95  e  117
          della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 92. - Il Governo della Repubblica e' composto del
          Presidente del Consiglio e dei Ministri, che  costituiscono
          insieme il Consiglio dei Ministri. 
              Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e,  su  proposta  di  questo,   i
          Ministri.» . 
              «Art. 95. - Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          dirige  la  politica  generale  del   Governo   e   ne   e'
          responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo  politico  ed
          amministrativo, promovendo e  coordinando  l'attivita'  dei
          Ministri. 
              I Ministri sono responsabili collegialmente degli  atti
          del Consiglio dei Ministri, e  individualmente  degli  atti
          dei loro dicasteri. 
              La legge provvede all'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio  e  determina  il  numero,  le   attribuzioni   e
          l'organizzazione dei Ministeri.». 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esposivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  Governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita' nonche' in materia di processo  civile»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140,
          supplemento ordinario. 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  12  febbraio  1993  n.  39,
          recante  «Norme   in   materia   di   sistemi   informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge  23  ottobre
          1992, n. 421», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 1993, n. 42, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle    amministrazioni    pubbliche,     e     successive
          modificazioni», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali, e successive modificazioni», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29  luglio  2003,  n.  174,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice   dell'amministrazione   digitale,   e   successive
          modificazioni», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16
          maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. 
              -  Si  riportano  gli  articoli   16   e   16-bis   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  «Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi  il  quadro
          strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi  a  carico
          delle imprese). - 1. All'art. 21 della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) alla fine del comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: "La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso."; 
                b) il comma 10 e' soppresso. 
              2. All'art. 37, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
              3. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  i
          commi da 30 a 32 sono abrogati. 
              4. All'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  i
          commi da 363 a 366 sono abrogati. 
              5. Nell'art. 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono
          sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo"; 
                b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono
          sostituite dalle seguenti: "un decimo"; 
                c) al comma 1, lettera c), le  parole:  "un  ottavo",
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "un
          dodicesimo". 
              5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'art.  50-bis  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni  effetto  introduzione  nel  deposito
          IVA. 
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
          certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle
          imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su
          tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e  della
          ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del  contenuto
          delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi
          sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese,
          gia' costituite in forma societaria alla medesima  data  di
          entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese
          l'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'iscrizione
          dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria. 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica certificata. 
              8. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi  dell'art.  47,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili. 
              9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi  1  e  2,
          del codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni  tra  i
          soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8  del  presente  articolo,
          che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,
          possono essere  inviate  attraverso  la  posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6, senza che il destinatario debba  dichiarare  la
          propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo. 
              10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi
          indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel
          registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
          sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza
          oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi  e'  consentita
          alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni
          relative   agli   adempimenti   amministrativi   di    loro
          competenza. 
              10-bis. Gli intermediari abilitati ai  sensi  dell'art.
          31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000,  n.  340,
          sono  obbligati  a  richiedere  per   via   telematica   la
          registrazione   degli   atti   di    trasferimento    delle
          partecipazioni  di  cui  all'art.  36,  comma  1-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          al  contestuale  pagamento  telematico  dell'imposta  dagli
          stessi liquidata e  sono  altresi'  responsabili  ai  sensi
          dell'art.  57,  commi  1  e  2,  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 1,  comma  1-bis.1,  numero
          3), della tariffa, parte prima, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
          modificazioni. 
              10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di
          esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al
          comma 10-bis. 
              11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, e' abrogato. 
              12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, recante  "Codice  dell'amministrazione
          digitale", sono sostituiti dai seguenti: 
              "4. Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi
          tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in
          origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non
          informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante
          l'utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto
          delle regole tecniche di cui all'art. 71. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.". 
              12-bis. Dopo l'art. 2215 del codice civile e'  inserito
          il seguente: "Art. 2215-bis (Documentazione informatica). -
          I libri, i repertori, le scritture e la  documentazione  la
          cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge  o  di
          regolamento o che  sono  richiesti  dalla  natura  o  dalle
          dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
          strumenti informatici. 
              Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al
          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. 
              Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione  e
          gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di  legge  o
          di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e
          scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei
          medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti
          informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
          dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della
          firma digitale dell'imprenditore, o di altro  soggetto  dal
          medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le
          registrazioni relative ai tre mesi precedenti. 
              Qualora  per  tre  mesi  non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova  registrazione,
          e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
          al terzo comma. 
              I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con
          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
          2709 e 2710 del codice civile.". 
              12-ter. L'obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui
          all'art. 2215-bis del codice civile, introdotto  dal  comma
          12-bis  del  presente  articolo,  in  caso  di  tenuta  con
          strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
          all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  23  gennaio  2004,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 
              12-quater.  All'art.  2470  del  codice   civile   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo comma, le  parole:  "dell'iscrizione  nel
          libro dei soci secondo quanto previsto nel" sono sostituite
          dalle seguenti: "del deposito di cui al"; 
                b) al secondo comma, il secondo periodo e'  soppresso
          e, al  terzo  periodo,  le  parole:  "e  l'iscrizione  sono
          effettuati"   sono   sostituite   dalle    seguenti:    "e'
          effettuato"; 
                c) il settimo comma e' sostituito dal  seguente:  "Le
          dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai   commi
          quarto e  quinto  devono  essere  depositate  entro  trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale". 
              12-quinquies. Al primo comma dell'art. 2471 del  codice
          civile, le  parole:  "Gli  amministratori  procedono  senza
          indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse. 
              12-sexies. Al primo comma  dell'art.  2472  del  codice
          civile, le parole: "libro dei soci" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "registro delle imprese". 
              12-septies.  All'art.  2478  del  codice  civile   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; 
                b) al secondo comma, le parole: "I primi  tre  libri"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "I  libri  indicati  nei
          numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il  quarto"
          sono sostituite dalle seguenti: "; il  libro  indicato  nel
          numero 4) del primo comma deve essere tenuto". 
              12-octies. Al  secondo  comma  dell'art.  2478-bis  del
          codice civile, le parole: "devono essere  depositati"  sono
          sostituite dalle seguenti: "deve essere  depositata"  e  le
          parole: "e l'elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di
          diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse. 
              12-novies.  All'art.  2479-bis,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice civile, le  parole:  "libro  dei  soci"
          sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese". 
              12-decies.   Al   comma   1-bis   dell'art.   36    del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il
          secondo periodo e' soppresso. 
              12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo
          giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale
          termine,    gli    amministratori    delle    societa'    a
          responsabilita' limitata depositano, con esenzione da  ogni
          imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le
          risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro
          dei soci.». 
              «Art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie
          e per le imprese). - 1. A decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore del decreto di  cui  al  comma  3  e  secondo  le
          modalita'  ivi  previste,   i   cittadini   comunicano   il
          trasferimento della propria residenza e  gli  altri  eventi
          anagrafici e di stato civile all'ufficio competente.  Entro
          ventiquattro  ore  dalla   conclusione   del   procedimento
          amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe  trasmette
          le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi,  di  cui
          all'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954,  n.
          1228, e successive modificazioni, che provvede  a  renderle
          accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. 
              2. La richiesta al cittadino di produrre  dichiarazioni
          o documenti al di fuori di  quelli  indispensabili  per  la
          formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
          anagrafe costituisce violazione dei  doveri  d'ufficio,  ai
          fini della responsabilita' disciplinare. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la  pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    e    del    Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
          l'attuazione del comma 1. 
              4. Dall'attuazione del  comma  1  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Per favorire la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          massima  diffusione  delle  tecnologie  telematiche   nelle
          comunicazioni,  previsti  dal  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, ai cittadini che ne fanno richiesta e'  attribuita  una
          casella  di  posta  elettronica   certificata   o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali.   L'utilizzo   della   posta    elettronica
          certificata avviene ai sensi degli  articoli  6  e  48  del
          citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
          con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
          per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano  per
          la predetta casella di posta elettronica  certificata  sono
          senza oneri. 
              6. Per  i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  5,  ogni
          amministrazione  pubblica  utilizza  la  posta  elettronica
          certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
          di cui al decreto legislativo n.  82  del  2005  o  analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali, con effetto  equivalente,  ove  necessario,
          alla  notificazione  per  mezzo   della   posta,   per   le
          comunicazioni e le notificazioni  aventi  come  destinatari
          dipendenti  della  stessa  o   di   altra   amministrazione
          pubblica. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione, da emanare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa intesa in sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e  di
          uso  della  casella  di   posta   elettronica   certificata
          assegnata ai cittadini ai sensi del comma  5  del  presente
          articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
          di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui
          al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita'
          di attivazione del servizio mediante procedure di  evidenza
          pubblica,  anche  utilizzando  strumenti  di   finanza   di
          progetto.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite   le
          modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
          le amministrazioni pubbliche provvedono  nell'ambito  degli
          ordinari stanziamenti di bilancio. 
              8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5  si
          provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie
          assegnate, ai sensi dell'art. 27  della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
          medie imprese" con decreto  dei  Ministri  delle  attivita'
          produttive e per l'innovazione e le  tecnologie  15  giugno
          2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  150  del  29
          giugno 2004, non impegnate alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'alinea sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: ", in conformita' a quanto previsto dagli  standard
          del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)"; 
                b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
              "g-bis)  le  regole   tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per ogni fine di legge". 
              10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art.  18,
          comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
          modificazioni, e dall'art. 43, comma  5,  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  le
          stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
          attraverso strumenti informatici,  il  documento  unico  di
          regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
          abilitati al rilascio in tutti i casi in cui  e'  richiesto
          dalla legge. 
              11. In deroga alla normativa vigente, per i  datori  di
          lavoro domestico gli obblighi di  cui  all'art.  9-bis  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la
          presentazione  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale (INPS), attraverso  modalita'  semplificate,  della
          comunicazione di assunzione, cessazione,  trasformazione  e
          proroga del rapporto di lavoro. 
              12.  L'INPS   trasmette,   in   via   informatica,   le
          comunicazioni semplificate di cui al comma  11  ai  servizi
          competenti, al Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche    sociali,    all'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nonche' alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo,
          nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'  (SPC)  e
          nel rispetto delle regole tecniche  di  sicurezza,  di  cui
          all'art. 71, comma 1-bis, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai  fini  di  quanto
          previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto  legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta l'art.  17  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n.  78,  recante  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche'
          proroga di termini», convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti). - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133,  nel  comma  1  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono
          sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"; 
                b) dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
          "Il termine di cui al secondo periodo si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.". 
              2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, le parole "30 giugno 2009"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione"
          fino  a  "Ministri  interessati"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "su  proposta  del  Ministro  o   dei   Ministri
          interessati, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro   per   la
          semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
          programma di Governo e il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze". 
              3. 
              4. Nelle more  della  definizione  degli  obiettivi  di
          risparmio di cui al comma 3, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  rendere
          indisponibile in maniera lineare, una quota  delle  risorse
          disponibili delle unita' previsionali di base del  bilancio
          dello Stato, individuate ai sensi dell'art.  60,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ai  fini
          dell'invarianza  degli  effetti  sull'indebitamento   netto
          della pubblica amministrazione. 
              4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  4
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni competenti per  i  profili  di  carattere
          finanziario. I pareri sono  espressi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente  i  termini
          per l'espressione dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
              5. 
              6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, sono aggiunte le seguenti lettere: 
                "h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.". 
              7. 
              8. Le economie conseguite dagli enti pubblici  che  non
          ricevono  contributi  a   carico   dello   Stato,   inclusi
          nell'elenco  adottato  dall'ISTAT  ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  ad
          eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
          rese  indisponibili  fino  a  diversa  determinazione   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con  i
          Ministri interessati. 
              9. 
              10.  Nel   triennio   2010-2012,   le   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  della
          programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente in  materia  di
          assunzioni e  di  contenimento  della  spesa  di  personale
          secondo  i  rispettivi  regimi   limitativi   fissati   dai
          documenti di finanza pubblica,  e  per  le  amministrazioni
          interessate, previo espletamento  della  procedura  di  cui
          all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  possono  bandire
          concorsi per le assunzioni a tempo  indeterminato  con  una
          riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti
          messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e  558,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'art.  3,  comma
          90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale  percentuale
          puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti  messi
          a concorso per i comuni che, allo scopo  di  assicurare  un
          efficace esercizio delle funzioni  e  di  tutti  i  servizi
          generali  comunali  in  ambiti  territoriali  adeguati,  si
          costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino  al
          raggiungimento di ventimila abitanti. 
              11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni  di  cui
          al comma 10, nel rispetto  della  programmazione  triennale
          del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente  in  materia  di  assunzioni  e  di
          contenimento della spesa di personale secondo i  rispettivi
          regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
          e, per le amministrazioni interessate, previo  espletamento
          della procedura di cui all'art. 35, comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, possono altresi' bandire  concorsi  pubblici
          per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
          punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
          di cui al  comma  10  del  presente  articolo  nonche'  dal
          personale di cui all'art. 3, comma 94,  lettera  b),  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Per il triennio 2010-2012,  le  amministrazioni  di
          cui al  comma  10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti in materia di assunzioni e di  contenimento  della
          spesa di personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi
          fissati  dai  documenti  di   finanza   pubblica,   possono
          assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art.  16
          della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,   e   successive
          modificazioni, il personale in possesso  dei  requisiti  di
          anzianita' previsti dal  comma  10  del  presente  articolo
          maturati  nelle  medesime   qualifiche   e   nella   stessa
          amministrazione. Sono a tal fine  predisposte  da  ciascuna
          amministrazione  apposite  graduatorie,  previa  prova   di
          idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione.  Le
          predette  graduatorie  hanno  efficacia  non  oltre  il  31
          dicembre 2012. 
              13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
          al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica, per  le  assunzioni  dei
          vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi  dei
          commi 10 e 11. 
              14. 
              15. Il termine per procedere  alle  stabilizzazioni  di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
          dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere
          concesse entro il 31 dicembre 2009. 
              16.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato di cui  all'art.  1,  comma
          527 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. 
              17.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
          e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2010
          e le relative autorizzazioni possono essere concesse  entro
          il 31 marzo 2010. 
              18.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2008, di cui all'art. 66, comma 13,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2010. 
              19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
          per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 
              20. All'art. 4  del  decreto  legislativo  12  febbraio
          1993, n. 39, le parole: "due  membri",  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: "tre membri". 
              21. All'art. 4, comma 2,  del  decreto  legislativo  12
          febbraio 1993, n. 39, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: "Ai fini delle  deliberazioni  dell'Autorita',  in
          caso di parita' di voti, prevale quello del presidente". 
              22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244, e' abrogato. 
              22-bis.  Ai  fini  della   riduzione   del   costo   di
          funzionamento   degli   organi   sociali   delle   societa'
          controllate, direttamente o indirettamente, da  un  singolo
          ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
          strumentali, puo' essere disposta,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  la  revoca  anticipata   degli   organi
          amministrativi  e  di  controllo  e  degli   organismi   di
          vigilanza in carica, a seguito  dell'adozione  di  delibere
          assembleari  finalizzate  alla  riduzione  del  numero  dei
          componenti o dei loro emolumenti. 
              22-ter. La revoca disposta ai sensi  del  comma  22-bis
          integra gli estremi della  giusta  causa  di  cui  all'art.
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              23. All'art. 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui  al
          comma 1 del  personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa
          nonche' del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, gli emolumenti di carattere  continuativo  correlati
          allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
          impiego di tale personale sono  equiparati  al  trattamento
          economico fondamentale"; 
                b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione
          di certificazione medica rilasciata da struttura  sanitaria
          pubblica" sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  da  un  medico
          convenzionato con il Servizio sanitario nazionale"; 
                c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
                d) il comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale
          abrogazione    concernono     le     assenze     effettuate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
              "5-bis. Gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti
          assenti dal servizio per malattia effettuati dalle  aziende
          sanitarie  locali  su   richiesta   delle   Amministrazioni
          pubbliche interessate rientrano nei  compiti  istituzionali
          del  Servizio  sanitario  nazionale;   conseguentemente   i
          relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle  aziende
          sanitarie locali. 
              5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in  sede  di  riparto
          delle risorse per il finanziamento del  Servizio  sanitario
          nazionale  e'  individuata  una  quota   di   finanziamento
          destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,  ripartita  fra
          le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
          presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di  cui
          al medesimo comma 5-bis sono effettuati  nei  limiti  delle
          ordinarie risorse disponibili a tale scopo.". 
              24.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni introdotte dal comma 23, lettera  a),  pari  a
          14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e  a  9,1  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede,  quanto
          a 5 milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  l'utilizzo
          delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
          3027 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e delle finanze a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, che a tal fine sono versate all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la  successiva  riassegnazione,  quanto  ai
          restanti 9,1 milioni di  euro  per  l'anno  2009,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
          annui a decorrere dall'anno 2010,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa  relativa  al  Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
              25. L'art. 64, comma 3,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che  il  piano
          programmatico si intende  perfezionato  con  l'acquisizione
          dei  pareri  previsti   dalla   medesima   disposizione   e
          all'eventuale  recepimento  dei   relativi   contenuti   si
          provvede con  i  regolamenti  attuativi  dello  stesso.  Il
          termine  di  cui  all'art.  64,  comma  4,   del   medesimo
          decreto-legge  n.  112  del  2008   si   intende   comunque
          rispettato con  l'approvazione  preliminare  da  parte  del
          Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di  cui
          al medesimo articolo. 
              26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 2,  penultimo  periodo,  dopo  le  parole
          "somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti  "ed
          il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del  comma  1,
          dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo  n.  276  del
          2003, e successive modificazioni ed integrazioni"; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Al fine
          di  combattere   gli   abusi   nell'utilizzo   del   lavoro
          flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno,  sulla  base
          di apposite istruzioni fornite con Direttiva  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   le
          amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato."; 
                c) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Le
          amministrazioni  pubbliche  comunicano,   nell'ambito   del
          rapporto  di  cui  al  precedente   comma   3,   anche   le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili."; 
                d) dopo il comma 5 e' aggiunto il  seguente:  "5-bis.
          Le  disposizioni  previste  dall'art.  5,  commi  4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6  settembre
          2001, n. 368,  si  applicano  esclusivamente  al  personale
          reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
          lettera b), del presente decreto". 
              27. All'art. 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il
          seguente: "Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto.". 
              28. All'art. 65, comma 1,  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, recante il  Codice  dell'amministrazione
          digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
              "c-bis) ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal
          sistema informatico attraverso le  credenziali  di  accesso
          relative  all'utenza   personale   di   posta   elettronica
          certificata di cui all'art.  16-bis  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2.". 
              29. Dopo l'art. 57  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e' inserito il seguente: 
              "Art. 57-bis (Indice degli  indirizzi  delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
          delle attivita' istituzionali e' istituito  l'indice  degli
          indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel  quale  sono
          indicati la struttura organizzativa, l'elenco  dei  servizi
          offerti e le informazioni relative al  loro  utilizzo,  gli
          indirizzi  di  posta  elettronica  da  utilizzare  per   le
          comunicazioni e  per  lo  scambio  di  informazioni  e  per
          l'invio di documenti a tutti gli effetti di  legge  fra  le
          amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
              2. Per la realizzazione e la  gestione  dell'indice  si
          applicano  le  regole  tecniche  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  31  ottobre  2000,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
          del 21  novembre  2000.  La  realizzazione  e  la  gestione
          dell'indice e' affidato al CNIPA. 
              3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  ed  i
          contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale,  salvo
          diversa indicazione del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione
          degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
          loro   aggiornamento   e'   valutata    ai    fini    della
          responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.". 
              30. All'art. 3, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,
          n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
                "f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266;". 
              30-bis. Dopo il comma 1  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.  20,  e  successive  modificazioni,   e'
          inserito il seguente: 
              "1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'". 
              30-ter.  Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono
          iniziare l'attivita'  istruttoria  ai  fini  dell'esercizio
          dell'azione di danno  erariale  a  fronte  di  specifica  e
          concreta notizia  di  danno,  fatte  salve  le  fattispecie
          direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
          dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
          all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art.  7
          della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale  ultimo  fine,  il
          decorso del termine di  prescrizione  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'  sospeso
          fino alla conclusione del  procedimento  penale.  Qualunque
          atto  istruttorio  o  processuale  posto   in   essere   in
          violazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,
          salvo che sia stata gia'  pronunciata  sentenza  anche  non
          definitiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, e' nullo  e  la  relativa
          nullita' puo' essere  fatta  valere  in  ogni  momento,  da
          chiunque  vi  abbia  interesse,  innanzi  alla   competente
          sezione giurisdizionale della Corte dei conti,  che  decide
          nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito  della
          richiesta. 
              30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.
          20, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo il primo periodo e'  inserito  il
          seguente: "In ogni caso e' esclusa la gravita' della  colpa
          quando il fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di
          un  atto  vistato  e  registrato  in  sede   di   controllo
          preventivo di legittimita', limitatamente ai profili  presi
          in considerazione nell'esercizio del controllo."; 
                b)    al    comma    1-bis,    dopo    le     parole:
          "dall'amministrazione"  sono  inserite  le  seguenti:   "di
          appartenenza, o da altra amministrazione,". 
              30-quinquies.All'art.    10-bis,    comma    10,    del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non
          puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e". 
              31. Al fine  di  garantire  la  coerenza  nell'unitaria
          attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni  che
          ad essa spettano in materia di coordinamento della  finanza
          pubblica, anche in relazione  al  federalismo  fiscale,  il
          Presidente  della  Corte  medesima  puo'  disporre  che  le
          sezioni riunite adottino pronunce di orientamento  generale
          sulle questioni risolte in maniera difforme  dalle  sezioni
          regionali di controllo nonche' sui casi che presentano  una
          questione di massima di  particolare  rilevanza.  Tutte  le
          sezioni regionali di controllo si conformano alle  pronunce
          di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 
              32. All'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
          dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma: 
              "46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento  di
          cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133,  le  regioni  di  cui  al  comma  46   sono
          autorizzate,   ove   sussistano   eccezionali    condizioni
          economiche e dei mercati  finanziari,  a  ristrutturare  le
          operazioni    derivate    in    essere.     La     predetta
          ristrutturazione,    finalizzata    esclusivamente     alla
          salvaguardia del beneficio  e  della  sostenibilita'  delle
          posizioni  finanziarie,   si   svolge   con   il   supporto
          dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano  di
          rientro di cui  all'art.  1,  comma  180,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, previa  autorizzazione  e  sotto  la
          vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.". 
              33. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  45  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,  l'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad  utilizzare  la
          parte   dell'avanzo   di   amministrazione   derivante   da
          trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei  fondi  a
          destinazione  vincolata,  per  far  fronte   a   spese   di
          investimento e  per  la  ricerca,  finalizzate  anche  alla
          sicurezza. 
              34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica  l'entita'
          delle risorse individuate ai sensi del  comma  33  relative
          all'anno 2008  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  che   individua,   con   proprio   decreto   gli
          investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
          con traffico superiore a otto milioni di passeggeri  annui,
          nonche' quelli  aventi  strutture  con  sedimi  in  regioni
          diverse, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si  fondino
          sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,  l'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato  a
          stipulare contratti di programma in deroga  alla  normativa
          vigente in materia, introducendo  sistemi  di  tariffazione
          pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
          europei, siano orientati ai costi  delle  infrastrutture  e
          dei servizi, a obiettivi  di  efficienza  e  a  criteri  di
          adeguata remunerazione degli investimenti e  dei  capitali,
          con modalita' di aggiornamento valide per  l'intera  durata
          del rapporto. In tali casi il contratto  e'  approvato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla stipula del  contratto
          di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, e puo' graduare le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione. 
              35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art.  2
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti,  nel
          limite  delle  risorse  non   utilizzate   e   allo   scopo
          finalizzate,  con  interventi  per  la  prosecuzione  delle
          misure di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
          e  per  la  sicurezza   della   circolazione,   anche   con
          riferimento  agli   oneri   relativi   all'utilizzo   delle
          infrastrutture.  A   tal   fine,   le   risorse   accertate
          disponibili sono  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  di
          bilancio. 
              35-bis. Per  il  personale  delle  Agenzie  fiscali  il
          periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 
              35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
          impegno  connesso  all'emergenza  sismica   nella   regione
          Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009,  la  spesa  di  8
          milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi  e
          la relativa gestione, in particolare per le colonne  mobili
          regionali. In ragione della dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 81  del  7  aprile  2009,  gli  acquisti  sono
          effettuati anche in  deroga  alle  procedure  previste  dal
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163. 
              35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter,  pari
          a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede  a  valere
          sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
          all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286. 
              35-quinquies.  Al  fine   di   riconoscere   la   piena
          valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
          dal personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata  la  spesa  di  15
          milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
          operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente,
          espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              35-sexies. In relazione alla  straordinaria  necessita'
          di risorse umane da impiegare in Abruzzo  per  le  esigenze
          legate all'emergenza sismica  e  alla  successiva  fase  di
          ricostruzione e al fine  di  mantenere,  nel  contempo,  la
          piena operativita' del  sistema  del  soccorso  pubblico  e
          della prevenzione degli  incendi  su  tutto  il  territorio
          nazionale, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria,  dal
          31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco  nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  35-septies,  da
          effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma  4
          dell'art. 23 del presente decreto  e,  ove  le  stesse  non
          fossero  capienti,  nell'ambito  della  graduatoria   degli
          idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
              35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
          e' autorizzata la spesa di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009 e di 15 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2010, a valere sulle risorse riferite alle  amministrazioni
          statali di cui all'art. 1, comma 14,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286. 
              35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui  all'art.   28   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti. Uno dei componenti effettivi,  con  funzioni  di
          presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze tra i dirigenti di  livello  dirigenziale  generale
          del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
          sono designati dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
          scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da collocare fuori ruolo per la durata  del  mandato,
          con  contestuale  indisponibilita'  di  posti  di  funzione
          dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. 
              35-novies. Il comma 11 dell'art. 72  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              "11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato  dell'art.  3,  comma  57,
          della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa". 
              35-decies.  Restano  ferme  tutte  le  cessazioni   dal
          servizio per  effetto  della  risoluzione  unilaterale  del
          rapporto di lavoro a causa del  compimento  dell'anzianita'
          massima  contributiva  di  quaranta  anni,   decise   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
          vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
          marzo  2009,  n.   15,   nonche'   i   preavvisi   che   le
          amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
          ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
          di quaranta anni e le conseguenti cessazioni  dal  servizio
          che ne derivano. 
              35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
          per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
          a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  2007,  n.  273,  sono  fruiti  mediante   credito
          d'imposta,  da  utilizzare  in   compensazione   ai   sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e successive modificazioni, salvo  che  i  destinatari  non
          facciano  espressa  dichiarazione  di  voler   fruire   del
          contributo  diretto.  A  tal  fine,  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti provvede, nei  limiti  delle
          risorse disponibili, al versamento delle  somme  occorrenti
          all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
          necessarie  istruzioni,  comprendenti   gli   elenchi,   da
          trasmettere  in  via  telematica,  dei  beneficiari  e  gli
          importi   dei   contributi   unitari   da   utilizzare   in
          compensazione. 
              35-duodecies. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma
          35-undecies  non  e'  rimborsabile,   non   concorre   alla
          formazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
          decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   ne'
          dell'imponibile agli effetti delle imposte  sui  redditi  e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.». 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  1°  dicembre  2009  n.  177,
          recante  «Riorganizzazione   del   Centro   nazionale   per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  a   norma
          dell'art. 24  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  2009,  n.
          290, supplemento ordinario. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a)   allineamento   dei   dati:   il   processo    di
          coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
          alla verifica della corrispondenza  delle  informazioni  in
          essi contenute; 
                b)  autenticazione  del  documento  informatico:   la
          validazione   del    documento    informatico    attraverso
          l'associazione di dati informatici  relativi  all'autore  o
          alle circostanze, anche temporali, della redazione; 
                c)  carta  d'identita'  elettronica:   il   documento
          d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
          del  titolare  rilasciato  su  supporto  informatico  dalle
          amministrazioni comunali con  la  prevalente  finalita'  di
          dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; 
                d)  carta  nazionale  dei   servizi:   il   documento
          rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
          per via  telematica  ai  servizi  erogati  dalle  pubbliche
          amministrazioni; 
                e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
          che collegano all'identita' del titolare i dati  utilizzati
          per verificare le firme elettroniche; 
                f)   certificato    qualificato:    il    certificato
          elettronico conforme ai requisiti  di  cui  all'allegato  I
          della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che
          rispondono  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  II  della
          medesima direttiva; 
                g) certificatore: il soggetto che presta  servizi  di
          certificazione delle  firme  elettroniche  o  che  fornisce
          altri servizi connessi con queste ultime; 
                h) chiave privata: l'elemento della coppia di  chiavi
          asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
          quale  si  appone   la   firma   digitale   sul   documento
          informatico; 
                i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
          asimmetriche destinato ad  essere  reso  pubblico,  con  il
          quale si verifica la firma digitale apposta  sul  documento
          informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; 
                i-bis) copia informatica di documento  analogico:  il
          documento informatico avente contenuto  identico  a  quello
          del documento analogico da cui e' tratto; 
                i-ter) copia per immagine su supporto informatico  di
          documento  analogico:  il  documento   informatico   avente
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da cui e' tratto; 
                i-quater) copia informatica di documento informatico:
          il documento informatico avente contenuto identico a quello
          del documento da cui e' tratto su supporto informatico  con
          diversa sequenza di valori binari; 
                i-quinquies)  duplicato  informatico:  il   documento
          informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,  sullo
          stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
          sequenza di valori binari del documento originario; 
                l) dato a conoscibilita' limitata:  il  dato  la  cui
          conoscibilita' e'  riservata  per  legge  o  regolamento  a
          specifici soggetti o categorie di soggetti; 
                m) dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato
          formato,   o   comunque   trattato    da    una    pubblica
          amministrazione; 
                n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
                o) disponibilita': la  possibilita'  di  accedere  ai
          dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite  norme
          di legge; 
                p)   documento   informatico:   la   rappresentazione
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
                p-bis) documento analogico: la  rappresentazione  non
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
                q) firma elettronica: l'insieme  dei  dati  in  forma
          elettronica, allegati oppure connessi tramite  associazione
          logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
          identificazione informatica; 
                q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in
          forma elettronica allegati oppure connessi a  un  documento
          informatico che consentono l'identificazione del firmatario
          del documento e  garantiscono  la  connessione  univoca  al
          firmatario, creati con mezzi sui quali il  firmatario  puo'
          conservare un controllo esclusivo,  collegati  ai  dati  ai
          quali detta firma si riferisce in  modo  da  consentire  di
          rilevare se  i  dati  stessi  siano  stati  successivamente
          modificati; 
                r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo
          di  firma  elettronica  avanzata  che  sia  basata  su   un
          certificato   qualificato   e   realizzata   mediante    un
          dispositivo sicuro per la creazione della firma; 
                s) firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma
          elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
          su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e  una
          privata, correlate  tra  loro,  che  consente  al  titolare
          tramite la chiave privata  e  al  destinatario  tramite  la
          chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
          verificare la provenienza e l'integrita'  di  un  documento
          informatico o di un insieme di documenti informatici; 
                t)  fruibilita'  di  un  dato:  la  possibilita'   di
          utilizzare  il  dato  anche   trasferendolo   nei   sistemi
          informativi automatizzati di un'altra amministrazione; 
                u)  gestione  informatica  dei  documenti:  l'insieme
          delle attivita' finalizzate alla registrazione e  segnatura
          di    protocollo,     nonche'     alla     classificazione,
          organizzazione, assegnazione, reperimento  e  conservazione
          dei documenti  amministrativi  formati  o  acquisiti  dalle
          amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
          d'archivio   adottato,    effettuate    mediante    sistemi
          informatici; 
                u-bis) gestore di posta elettronica  certificata:  il
          soggetto che presta servizi di trasmissione  dei  documenti
          informatici mediante la posta elettronica certificata; 
                u-ter)identificazione  informatica:  la   validazione
          dell'insieme  di  dati  attribuiti  in  modo  esclusivo  ed
          univoco ad un soggetto, che ne consentono  l'individuazione
          nei sistemi informativi,  effettuata  attraverso  opportune
          tecnologie  anche  al  fine  di  garantire   la   sicurezza
          dell'accesso; 
                v) originali non unici: i documenti per i  quali  sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture  o  documenti  di   cui   sia   obbligatoria   la
          conservazione, anche se in possesso di terzi; 
                v-bis)  posta  elettronica  certificata:  sistema  di
          comunicazione in grado di attestare  l'invio  e  l'avvenuta
          consegna di un messaggio di posta elettronica e di  fornire
          ricevute opponibili ai terzi; 
                z)    pubbliche    amministrazioni    centrali:    le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le istituzioni universitarie, gli  enti  pubblici
          non economici nazionali, l'Agenzia  per  la  rappresentanza
          negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni   (ARAN),   le
          agenzie di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300; 
                aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita  la
          firma elettronica e che ha accesso ai  dispositivi  per  la
          creazione della firma elettronica; 
                bb)  validazione  temporale:   il   risultato   della
          procedura informatica con cui si attribuiscono,  ad  uno  o
          piu'  documenti  informatici,  una  data   ed   un   orario
          opponibili ai terzi.».