DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 37 
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre  misure
                      di carattere finanziario 
 
  1. All'articolo 23, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo  le  parole:  "le  persone
fisiche  che  esercitano  arti  o  professioni,"  sono  inserite   le
seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore". 
  2. Con effetto dal periodo d'imposta per il  quale  il  termine  di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    b) nel comma 3-bis le parole "ai commi 2  e  3"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al comma 1"; 
    c) al comma 4 le parole "dei commi 1, 2 e  3  "  sono  sostituite
dalle seguenti: "del comma 1". 
  3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'adeguamento  alle
risultanze degli studi di  settore,  ai  sensi  dell'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1999,  n.  195,  puo'  essere  effettuato  entro  il  predetto
termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste. 
  4. All'articolo 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono aggiunte  le
seguenti: "; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi
sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed  archiviate  in  apposita
sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso
il codice fiscale"; 
    b) all'undicesimo comma,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "Le
rilevazioni e  le  evidenziazioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
nonche' le comunicazioni"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Le informazioni comunicate sono altresi'  utilizzabili  per
le attivita' connesse alla riscossione mediante  ruolo,  nonche'  dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b),  c)  ed  e),
del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.  269,  ai
fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca  e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso  di  un
procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari,  sia  nelle
fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti  di  carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste  da  specifiche
disposizioni  di  legge  e  per  l'applicazione   delle   misure   di
prevenzione. ". 
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono  definite
le  specifiche  tecniche,  le  modalita'  ed   i   termini   per   la
comunicazione delle informazioni di cui al sesto comma  dell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
605 , relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio
2005, ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico  delle
medesime informazioni. 
  6. All'articolo 10 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1: 
      1. dopo le parole:  "Se  viene  omessa  la  trasmissione"  sono
inserite le seguenti: "dei dati, delle notizie e"; 
      2. le parole: "alle banche" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi dell'articolo 32,  primo  comma,  numero  7,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600,   e
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.  La  sanzione
prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli  obblighi
di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.". 
  7. All'articolo 8, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole  "individuazione
del soggetto" e' inserita la seguente: "ovvero". 
  8. In attesa dell'introduzione della normativa  sulla  fatturazione
informatica, all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Entro
sessanta giorni dal  termine  previsto  per  la  presentazione  della
comunicazione di cui ai precedenti commi,  il  contribuente  presenta
l'elenco dei soggetti nei cui confronti  sono  state  emesse  fatture
nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonche', in relazione  al
medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di  partita  IVA  da
cui sono effettuati  acquisti  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono  indicati
il  codice  fiscale  e   l'importo   complessivo   delle   operazioni
effettuate, al netto  delle  relative  note  di  variazione,  con  la
evidenziazione dell'imponibile,  dell'imposta,  nonche'  dell'importo
delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento
del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da  pubblicare   nella
Gazzetta Ufficiale: 
      a) sono individuati gli elementi informativi da indicare  negli
elenchi previsti dal presente comma,  nonche'  le  modalita'  per  la
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi; 
      b) il termine di cui al primo periodo del presente  comma  puo'
essere differito  per  esigenze  di  natura  esclusivamente  tecnica,
ovvero relativamente a particolari tipologie di  contribuenti,  anche
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere."; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal  seguente:  "6.  Per  l'omissione
della comunicazione ovvero degli elenchi, nonche' per  l'invio  degli
stessi  con  dati  incompleti  o  non  veritieri,  si  applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 11  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471.". 
  9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto l'elenco dei soggetti  nei  cui  confronti  sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. 
  10.  Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "15
febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio"; inoltre, dopo
le parole "non coincidente  con  l'anno  solare,"  sono  inserite  le
seguenti: "relativamente ai soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma
2,"; 
    b) all'articolo 2: 
      1. al comma 1 le parole: "tra il 1°  maggio  ed  il  31  luglio
ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono  sostituite  dalle
seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via  telematica
entro il 31 luglio"; 
      2. al comma 2  le  parole  :  "di  cui  all'articolo  3:"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via  telematica,
entro l'ultimo  giorno  del  settimo  mese  successivo  a  quello  di
chiusura del periodo d'imposta."; inoltre sono abrogate le lettere a)
e b); 
    c) all'articolo 3: 
      1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso; 
      2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse  le  parole:  "con
esclusione delle persone fisiche che hanno  realizzato  nel  medesimo
periodo un volume di affari inferiore o uguale ad  euro  10.000";  in
fine al medesimo periodo sono aggiunte le  seguenti  parole:  "e  dei
parametri"; 
      3.  al  comma  7  le  parole:  "entro  cinque  mesi",   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi"; 
    d) all'articolo 4: 
      1. al comma 3-bis le  parole:  "entro  il  30  settembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; 
      2. al comma  4-bis  le  parole:  "entro  il  31  ottobre"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; 
      3. al comma 6-quater  le  parole:  "entro  il  15  marzo"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio"; 
    e) all'articolo 5: 
      1. al comma 1 le parole: ", per il tramite di una  banca  o  un
ufficio  postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese
successivo", ovunque ricorrano, sono soppresse; 
      2. al comma 4 le parole: "del  decimo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del settimo"; 
    f) all'articolo 5-bis "per il tramite di una banca o  un  ufficio
postale, ovvero entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese",  ovunque
ricorrano, sono soppresse; 
    g) all'articolo 8, comma  1,  le  parole:  "ovvero,  in  caso  di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno"
sono sostituite dalle seguenti: ", in via telematica". 
  11. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero  "20",
ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: "16". 
  11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di  cui
agli articoli 17 e 20, comma 4,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto  di  ogni  anno,
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza
alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei  documenti  e
delle  informazioni  richiesti  ai  contribuenti  dall'Agenzia  delle
entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º  agosto  al  4
settembre, esclusi quelli  relativi  alle  richieste  effettuate  nel
corso delle attivita' di accesso, ispezione e verifica, nonche' delle
procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
  12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze  31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le  parole:  "15  giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio"; 
    b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il  20
ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio"; 
    c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: "entro il  20
ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio". 
  13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, le  parole:  "30  giugno",  ovunque  ricorrano,  e  "20
dicembre"  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  "16
giugno" e "16 dicembre". 
  14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a  13  decorrono  dal  1°
maggio 2007. 
  14-bis. Resta ferma la disposizione  di  cui  all'articolo  40  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di
regolamenti ministeriali nella materia ivi  indicata.  I  regolamenti
previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo  n.  241  del
1997  possono   comunque   essere   adottati   qualora   disposizioni
legislative  successive  a  quelle  contenute  dal  presente  decreto
regolino la materia, a meno che la legge successiva  non  lo  escluda
espressamente. 
  15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
    "Art.  32-bis  (Contribuenti  minimi  in  franchigia).  -  1.   I
contribuenti  persone  fisiche   esercenti   attivita'   commerciali,
agricole e professionali  che,  nell'anno  solare  precedente,  hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un volume  di  affari  non  superiore  a  7.000  euro,  e  non  hanno
effettuato o prevedono di non effettuare  cessioni  all'esportazione,
sono esonerati dal versamento  dell'imposta  e  da  tutti  gli  altri
obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione  degli  obblighi
di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto  e  delle
bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica  dei
corrispettivi. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta  a
titolo di rivalsa e non hanno diritto  alla  detrazione  dell'imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. 
  3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi  che
si avvalgono di regimi speciali di determinazione  dell'imposta  e  i
soggetti non residenti. 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
soggetti che in via esclusiva o  prevalente  effettuano  cessioni  di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni  edificabili  di  cui
all'articolo 10, n. 8) , del presente decreto e di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427. 
  5. A seguito della  prima  comunicazione  dei  dati,  prevista  dal
decreto direttoriale di cui al comma  15,  l'ufficio  attribuisce  un
numero speciale di partita IVA. 
  6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese,  arti
o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma  1  ne
fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di
inizio attivita' di cui all'articolo 35. 
  7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente  articolo
possono optare per l'applicazione  dell'imposta  nei  modi  ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la  prima
dichiarazione  annuale  da  presentare  successivamente  alla  scelta
operata.  Trascorso  il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo,  fino  a
quando permane la concreta  applicazione  della  scelta  operata.  La
revoca e' comunicata con  le  stesse  modalita'  dell'opzione  ed  ha
effetto dall'anno in corso. 
  8. L'applicazione del regime di franchigia  comporta  la  rettifica
della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa  rettifica
si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al  regime
ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime  fiscale  delle
stesse,  l'imposta  dovuta  per  effetto  della  rettifica   di   cui
all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da  corrispondere
entro il termine previsto per il versamento  del  saldo  a  decorrere
dall'anno nel quale e' intervenuta la  modifica.  La  prima  rata  e'
versata entro il 27 dicembre 2006.  Il  debito  puo'  essere  estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
crediti  risultanti  dalle  liquidazioni   periodiche.   Il   mancato
versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e  costituisce
titolo per la riscossione coattiva. 
  9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e'  applicata
nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta  dovuta  relativa
alle operazioni indicate nell'ultimo comma  dell'articolo  6  per  le
quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'. 
  10. Ferme restando le ipotesi di  rimborso  previste  dall'articolo
30,  l'eccedenza  detraibile  emergente   dall'ultima   dichiarazione
annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1  e'  utilizzata
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti  intracomunitari
e  per  le  altre  operazioni  per  le   quali   risultano   debitori
dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota  e
della relativa imposta, che versano  entro  il  giorno  16  del  mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
  12. I soggetti ai quali si applica il  regime  fiscale  di  cui  al
presente  articolo  trasmettono  telematicamente  all'Agenzia   delle
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate. 
  13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi  assistere
negli adempimenti tributari dall'ufficio  locale  dell'Agenzia  delle
entrate competente in ragione del  domicilio  fiscale.  In  tal  caso
devono munirsi  di  una  apparecchiatura  informatica,  corredata  di
accessori idonei, da utilizzare per la  connessione  con  il  sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate. 
  14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere  efficacia
ed il contribuente e' assoggettato alla disciplina di  determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari: 
    a) a decorrere  dall'anno  solare  successivo  a  quello  in  cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1; 
    b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari
dichiarato dal contribuente  o  rettificato  dall'ufficio  supera  il
limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del  limite  stesso;
in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa  ai  corrispettivi  delle
operazioni imponibili effettuate nell'intero anno  solare,  salvo  il
diritto alla  detrazione  dell'imposta  sugli  acquisti  relativi  al
medesimo periodo. 
  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per  il
regime ordinario, i termini e  le  procedure  di  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo.". 
  16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427, dopo le parole "Stato  membro",  sono  aggiunte  le  seguenti
"nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il
regime di franchigia di  cui  all'articolo  32-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.". 
  17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a  partire
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti commi: 
    "15-bis. L'attribuzione del numero di partita  IVA  determina  la
esecuzione  di  riscontri  automatizzati  per  la  individuazione  di
elementi  di  rischio  connessi  al  rilascio  dello  stesso  nonche'
l'eventuale  effettuazione  di  accessi  nel   luogo   di   esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. 
    15-ter.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   delle
entrate sono individuate: 
      a)  specifiche  informazioni  da  richiedere   all'atto   della
dichiarazione di inizio di attivita'; 
      b) tipologie di contribuenti per  i  quali  l'attribuzione  del
numero di partita IVA determina la  possibilita'  di  effettuare  gli
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427, e successive modificazioni,  a  condizione  che  sia  rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per  la  durata  di  tre
anni dalla data del rilascio e per un importo  rapportato  al  volume
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro; 
      c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle  richieste
di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere  dal
1° novembre 2006. 
  20. L'Agenzia delle entrate e la  Guardia  di  finanza  programmano
specifici controlli mirati, relativi  ai  contribuenti  ai  quali  e'
attribuito il numero di partita IVA,  anche  in  data  antecedente  a
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18. 
  21. In attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  50  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal  decreto
legislativo 4 aprile  2006,  n.  159,  ed  al  fine  di  ridurre  gli
adempimenti dei contribuenti,  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria,  senza
oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati  e  le
notizie  contenuti  nelle  domande  di   iscrizione,   variazione   e
cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, anche se relative a singole unita' locali, nonche'  i  dati  dei
bilanci di esercizio depositati. 
  21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  da
emanare, ai sensi dell'articolo 71  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle  entrate,  entro  il  31  dicembre
2007, sono stabilite le specifiche tecniche del  formato  elettronico
elaborabile per la presentazione dei bilanci  di  esercizio  e  degli
altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data,  comunque
non successiva al 31 marzo 2008,  a  decorrere  dalla  quale  diventa
obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione. 
  22. Fino alla realizzazione delle modalita'  tecniche  di  deposito
degli  atti  in  formato  elettronico  elaborabile,  le   camere   di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  forniranno   le
informazioni di cui al comma  21,  senza  oneri  per  lo  Stato,  nel
formato elettronico disponibile. 
  23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e  del
Ministero dello sviluppo economico sono  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
formato dei dati. La prima trasmissione e'  effettuata  entro  il  31
ottobre 2006. 
  24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973,  n.  600,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: 
    "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i  termini  di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo  di
imposta in cui e' stata commessa la violazione.". 
  25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
    "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i  termini  di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo  di
imposta in cui e' stata commessa la violazione.". 
  26. Le disposizioni di  cui  ai  commi  24  e  25  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata  in
vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui  al
primo e secondo comma dell'articolo 43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  e  dell'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera b) del primo comma e' inserita la seguente: 
      "b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto  o
dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la  copia  dell'atto  da
notificare in busta che provvede a sigillare e su  cui  trascrive  il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella  relazione
in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non
sono apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa  desumersi  il
contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta
e il  messo  da'  notizia  dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;"; 
    b) nella lettera e) del primo comma, dopo  le  parole:  "l'avviso
del deposito prescritto dall'articolo 140  del  codice  di  procedura
civile" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa e sigillata,"; 
    c) dopo la lettera e) del primo comma e'  inserita  la  seguente:
"e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha  la  residenza  nello
Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d),  o  che
non  abbia  costituito  un  rappresentante  fiscale,  comunicare   al
competente ufficio locale,  con  le  modalita'  di  cui  alla  stessa
lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione  degli  avvisi  e
degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di  consegna
dell'atto o dell'avviso  in  mani  proprie,  la  notificazione  degli
avvisi o degli atti  e'  eseguita  mediante  spedizione  a  mezzo  di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;"; 
    d) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  "L'elezione  di
domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha  effetto  dal
trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed  alla  lettera  e-bis)  del
comma precedente."; 
    e) al terzo comma le parole: "dal sessantesimo giorno  successivo
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal trentesimo giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
variazione anagrafica"; 
    f) dopo il  terzo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si considera  fatta  nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.". 
  28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "con avviso di  ricevimento"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  sul  quale  non  sono  apposti  segni  o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso."; 
    b) al comma 3, dopo le parole: "con avviso di  ricevimento"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  sul  quale  non  sono  apposti  segni  o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,". 
  29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a)  e
b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 258  euro  a  2065  euro  la
mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  nell'esercizio  dei
poteri di cui all'articolo 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte  incomplete  o
non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire  fatto
sulla base dei medesimi poteri. 
  30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di  cui  al
comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge  24  novembre
1981, n. 689. 
  31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, le parole "nonche' gli organi giurisdizionali
civili e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' gli
organi giurisdizionali, requirenti e  giudicanti,  penali,  civili  e
amministrativi  e,  previa  autorizzazione,  gli  organi  di  polizia
giudiziaria". 
  32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al numero 4),  dopo  le  parole:  "nei  loro  confronti"  sono
inserite le seguenti: "nonche' nei confronti  di  altri  contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti"; 
    b) al numero 8), le parole: "nei confronti di clienti,  fornitori
e prestatori  di  lavoro  autonomo,  nominativamente  indicati"  sono
sostituite dalle seguenti: ", rilevanti  ai  fini  dell'accertamento,
nei confronti di loro  clienti,  fornitori  e  prestatori  di  lavoro
autonomo". 
  33. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  34. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  35. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  36. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  37. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  37-bis.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  29  NOVEMBRE  2008,  N.   185,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  37-ter COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  38. All'articolo 67, comma 1, lettera b),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole "o donazione" sono soppresse; 
    b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di cessione
a titolo oneroso di immobili  ricevuti  per  donazione,  il  predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto  da  parte  del
donante". 
  39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1986,  n.  917,  dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: "Per gli immobili di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si  assume  come  prezzo  di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.". 
  40. La lettera a)  dell'articolo  25,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'  sostituita
dalla  seguente:  "a)  del  terzo  anno  successivo   a   quello   di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello  di  scadenza  del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per  il  versamento
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata,  per  le  somme  che
risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo  a  quello
di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta  per  le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917;". 
  41. Nel comma 1 degli articoli  19  e  20  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "iscrivendo a ruolo  o
rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre  del
terzo anno successivo a quello di presentazione  della  dichiarazione
del sostituto d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a
ruolo  le  maggiori  imposte   dovute   ovvero   rimborsando   quelle
spettanti". 
  42. All'articolo 2 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
462: 
    a) al comma 1 le parole ", entro il 31 dicembre del secondo  anno
successivo  a  quello  di  presentazione  della  dichiarazione"  sono
soppresse; 
    b) e' abrogato il comma 1-bis. 
  43.  Per  gli  emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di   lavoro
dipendente di cui all'articolo 17, comma 1,  lettera  b),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  corrisposti  a  decorrere
dal 1 gennaio 2004, per le indennita' di fine rapporto, per le  altre
indennita'  e  somme  e  per  le  indennita'  equipollenti   di   cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere  dal  1
gennaio 2003,  nonche'  per  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui
all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere  dal  1
gennaio  2003,  non  si  procede  all'iscrizione  a  ruolo  ed   alla
comunicazione di cui  all'articolo  1,  comma  412,  della  legge  30
dicembre  2004,  n.  311,  ne'  all'effettuazione  di  rimborsi,   se
l'imposta rispettivamente a debito o a credito  e'  inferiore  a  100
euro. La disposizione del periodo  precedente  si  applica  anche  ai
redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere  c)  e  c-bis),  del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004. 
  44. La  notifica  delle  cartelle  di  pagamento  conseguenti  alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della
legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  e'
eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre  2008.  Entro  il
medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di  pagamento
relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2,  lettere
a) e b)  del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  nei
confronti dei  contribuenti  che  hanno  presentato  dichiarazioni  o
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge
n. 289 del 2002. 
  45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo periodo, le parole  "a  un  terzo  del  costo"  sono
sostituite dalle parole "al 50 per cento del costo"; 
    b) nel secondo periodo, le parole  "un  decimo  del  costo"  sono
sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del costo". 
  46. Le disposizioni del comma  45  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti. 
  47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.  917,  il  secondo  periodo  della  lettera  b)  e'
sostituito dal seguente:  "Gli  ammortamenti  dei  beni  materiali  e
immateriali, le altre rettifiche di valore,  gli  accantonamenti,  le
spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze  tra  i
canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma  7,  e
la  somma  degli  ammortamenti  dei  beni  acquisiti   in   locazione
finanziaria e degli  interessi  passivi  che  derivano  dai  relativi
contratti imputati  a  conto  economico  sono  deducibili  se  in  un
apposito prospetto della dichiarazione dei  redditi  e'  indicato  il
loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei  beni,  delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.". 
  48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a
studi e ricerche di sviluppo sostenute a  decorrere  dal  periodo  di
imposta successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari  di  partita
IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari,  modalita'
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio  1997,
n.  241,  e  delle  entrate  spettanti  agli  enti  ed   alle   casse
previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello  stesso  decreto
legislativo n. 241 del 1997. (4) 
  49-bis. I  soggetti,  che  intendono  effettuare  la  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, del credito annuale o  relativo  a  periodi  inferiori  all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero  dei  crediti  relativi  alle
imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte
sostitutive delle imposte sul reddito,  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, ovvero dei  crediti  maturati  in  qualita'  di
sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU
della  dichiarazione  dei   redditi   sono   tenuti   ad   utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate secondo modalita' tecniche definite  con  provvedimento
del direttore della medesima Agenzia  delle  entrate  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. (45) 
  49-ter. L'Agenzia delle entrate  puo'  sospendere,  fino  a  trenta
giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli  articoli
17 e  seguenti  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
contenenti compensazioni che presentano profili di rischio,  al  fine
del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito  del  controllo
il credito risulta correttamente utilizzato,  ovvero  decorsi  trenta
giorni dalla data di presentazione  della  delega  di  pagamento,  la
delega e'  eseguita  e  le  compensazioni  e  i  versamenti  in  essa
contenuti sono considerati effettuati alla  data  stessa  della  loro
effettuazione; diversamente la delega di pagamento non e' eseguita  e
i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal
caso la  struttura  di  gestione  dei  versamenti  unificati  di  cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  non
contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di
pagamento e non  effettua  le  relative  regolazioni  contabili.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  del   presente   comma.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  49-quater. Qualora in esito all'attivita' di controllo  di  cui  al
comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate
ai sensi degli articoli 17  e  seguenti  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili
in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la
mancata esecuzione della delega  di  pagamento  al  soggetto  che  ha
trasmesso la delega stessa, entro il  termine  indicato  al  medesimo
comma  49-ter.  Con  comunicazione  da  inviare  al  contribuente  e'
applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto
legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471.  Qualora  a  seguito  della
comunicazione il contribuente, ((entro i trenta  giorni  successivi))
al  ricevimento  della  stessa,   rilevi   eventuali   elementi   non
considerati o  valutati  erroneamente,  puo'  fornire  i  chiarimenti
necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a  ruolo  a  titolo
definitivo della sanzione di cui all'articolo  15,  comma  2-ter  del
decreto  legislativo  n.  471  del  1997,  non  e'  eseguita  se   il
contribuente provvede a pagare la  somma  dovuta,  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della   comunicazione.
L'agente della riscossione  notifica  la  cartella  di  pagamento  al
debitore iscritto a  ruolo  entro  il  31  dicembre  del  terzo  anno
successivo a quello di presentazione della delega  di  pagamento.  Le
disposizioni di attuazione  del  presente  comma  sono  definite  con
provvedimento adottato  dal  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.
((45)) 
  50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono
in nessun caso interessi  ai  sensi  dell'articolo  1283  del  codice
civile. 
  51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  da
499 a 518, nonche' del comma 519, secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
  52. Alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  67  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole "un numero massimo  di"
sono soppresse. 
  53.  A  decorrere  dall'anno  2007,  e'  soppresso   l'obbligo   di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili  (ICI),  di  cui  all'articolo  10,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  ovvero  della  comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.  1),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi  gli  adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino  alla
data  di  effettiva  operativita'  del  sistema  di  circolazione   e
fruizione dei dati catastali,  da  accertare  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo  di
presentazione  della  dichiarazione  ai   fini   dell'ICI,   di   cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo  59,  comma
1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della  dichiarazione  nei
casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano  da
atti per i  quali  non  sono  applicabili  le  procedure  telematiche
previste dall'articolo 3-bis  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997,  n.  463,  concernente  la   disciplina   del   modello   unico
informatico. 
  54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59,  comma
7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato
dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione  e  la
fruizione della base dei  dati  catastali  gestita  dall'Agenzia  del
territorio  deve  essere  assicurata  entro  il  31  dicembre   2006.
Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a  loro
carico per la circolazione e fruizione della base dei dati  catastali
sono unicamente quelli di connessione. 
  55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede
di dichiarazione ai fini delle imposte  sui  redditi  e  puo'  essere
versata con le modalita' del  Capo  III  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  definiti  i  termini  e  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel  presente
comma. 
  56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio  2004,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004,  n.
104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
    "Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli  enti  gestori
agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi
rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti
di abbattimento da applicare dovranno  essere  quelli  pubblicati  in
epoca immediatamente successiva alla data della  valutazione  stessa,
al fine di garantire che il prezzo delle unita'  immobiliari  offerte
in opzione sia effettivamente  corrispondente  in  termini  reali  ai
valori di mercato  del  mese  di  ottobre  2001.  I  coefficienti  di
abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a  quelli  relativi  al
secondo semestre 2005.". 
  57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione
dei decreti legislativi di recepimento  della  direttiva  2003/123/CE
del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica  alla  direttiva
90/435/CEE, concernente il regime  fiscale  comune  applicabile  alle
societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni  di  euro  per
l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno  2009,  si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle  risorse  relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
che, a tal  fine,  sono  versate  nell'anno  stesso  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  per  gli  anni   2007   e   2008,   mediante
corrispondente riduzione della predetta autorizzazione  di  spesa  di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,  e  per  gli  anni  successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.C.M. 4 ottobre 2006 (in G.U. 6/10/2006, n. 233), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1)  che  "Il  termine  iniziale  fissato  al  1°
ottobre 2006 dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, per l'utilizzo di modalita' di pagamento esclusivamente  in  via
telematica, e' differito al 1° gennaio 2007 per i  soggetti  titolari
di partita IVA diversi da quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 3, comma 3)  che
"Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano  con  riferimento  ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 8) che "Le disposizioni di
cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento  presentate
a partire dal mese di marzo 2020".