DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181

Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-7-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis 
          Modalita' di assunzione e adempimenti successivi 
 
  1. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici  economici,
procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per  qualsiasi
tipologia di  rapporto  di  lavoro,  salvo  l'obbligo  di  assunzione
mediante concorso eventualmente previsto  dagli  statuti  degli  enti
pubblici economici. Restano ferme le disposizioni  speciali  previste
per l'assunzione di lavoratori  non  comunitari  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per  l'assunzione
di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,  nonche'  quelle  previste  dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68. 
  ((2. All'atto dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,  prima
dell'inizio dell'attivita' lavorativa, i datori di lavoro pubblici  e
privati sono tenuti a  fornire  al  lavoratore  le  informazioni  sul
rapporto di lavoro, secondo le  modalita'  e  i  tempi  di  cui  agli
articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.  152.
Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)) ((11)) 
  3. Fermo restando quanto previsto dai  commi  1  e  2,  le  Regioni
possono prevedere che  una  quota  delle  assunzioni  effettuate  dai
datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti  pubblici  economici  sia
riservata  a  particolari  categorie  di  lavoratori  a  rischio   di
esclusione sociale. 
  4. Le  imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono  tenute  a
comunicare, entro il giorno venti del mese successivo  alla  data  di
assunzione, al servizio competente nel  cui  ambito  territoriale  e'
ubicata la  loro  sede  operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e  la
cessazione dei lavoratori  temporanei  assunti  nel  corso  del  mese
precedente. (2) 
  5. I datori di lavoro privati e gli enti  pubblici  economici,  per
quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a  rapporto
di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede  di  lavoro
le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: 
    a) proroga del termine inizialmente fissato; 
    b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; 
    c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 
    d) trasformazione da contratto di  apprendistato  a  contratto  a
tempo indeterminato; 
    e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto
a tempo indeterminato. (2) 
    e-bis) trasferimento del lavoratore; 
    e-ter) distacco del lavoratore; 
   e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; 
    e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa. 
  6. Le comunicazioni di  assunzione,  cessazione,  trasformazione  e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato,  dei
tirocini  e  di  altre  esperienze  professionali,   previste   dalla
normativa vigente, inviate al  Servizio  competente  nel  cui  ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i  moduli  di  cui  al
comma 7, sono valide ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi  di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali  e  provinciali
del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro, o di  altre  forme  previdenziali  sostitutive  o  esclusive,
nonche' nei confronti della Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del
Governo e delle province, ai fini delle assunzioni Obbligatorie. (8) 
  6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  le  parole:  "o  lo  assume  per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse. 
  6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo,  i  datori
di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata  la
sede di lavoro. Il decreto di cui al  comma  7  disciplina  anche  le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto  dal  presente
comma. 
  7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del  sistema
informativo lavoro, i moduli per le  comunicazioni  obbligatorie  dei
datori di lavoro e delle imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo,
nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui  al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  d'intesa   con   la
Conferenza Unificata. (2) 
  8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e
di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis  del  decreto-legge  1  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della  legge  29  aprile
1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati  dalle
vigenti  disposizioni  alla  gestione  ed  alla  amministrazione  del
personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle  associazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi  aderiscono   o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti  pubblici
economici, con riferimento all'assolvimento  dei  predetti  obblighi,
possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo  comma,
della legge 11  gennaio  1979,  n.  12,  anche  nei  confronti  delle
medesime  associazioni  sindacali  che  provvedono  alla  tenuta  dei
documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha  disposto  (con  l'art.  19,
comma 2) che "la violazione degli obblighi di  cui  al  comma  2  del
presente  articolo,  e'  punita  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato". 
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 4) che "la violazione degli
obblighi di cui al comma 4 del presente articolo, e'  punita  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  50  a  250  euro  per  ogni
lavoratore interessato". 
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 3) che "la violazione degli
obblighi di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, e'  punita  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100  a  500  euro  per  ogni
lavoratore interessato". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che  "Le
previsioni  di  cui  al  comma  6  dell'articolo  4-bis  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso  che  le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi
previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli  obblighi
di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei
lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro,  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altre   forme   previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche' nei  confronti  della  Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo e delle Province." 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  a
tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data  del  1°  agosto
2022".