LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12

Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.
              ((Tenuta dei libri e documenti di lavoro

  1.  Per  lo  svolgimento  della  attivita'  di cui all'articolo 2 i
documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio
dei  consulenti  del  lavoro  o  degli  altri  professionisti  di cui
all'articolo  1,  comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi
di  questa  facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale  del  lavoro competente per territorio le generalita' del
soggetto  al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove
sono reperibili i documenti.
  2.  Il  consulente  del  lavoro  e  gli altri professionisti di cui
all'articolo   1,  comma  1,  che,  senza  giustificato  motivo,  non
ottemperino  entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza
di  esibire  la  documentazione  in loro possesso, sono puniti con la
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  100 a 1000 euro. In caso di
recidiva   della   violazione  e'  data  informazione  tempestiva  al
Consiglio  provinciale  dell'Ordine professionale di appartenenza del
trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari)).