DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 43 (L-R) 
                       Accertamenti d'Ufficio 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche e i  gestori  di  pubblici  servizi
sono tenuti ad acquisire  d'ufficio  le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti
i  dati  e  i  documenti  che  siano  in  possesso  delle   pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei
dati richiesti, ovvero  ad  accettare  la  dichiarazione  sostitutiva
prodotta dall'interessato (L). (12) 
  2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di
cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza,  si
considera operata per finalita' di rilevante interesse  pubblico,  ai
fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11  maggio  1999,  n.
135,  la  consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio,  degli  archivi
dell'amministrazione   certificante,   finalizzata   all'accertamento
d'ufficio di stati,  qualita'  e  fatti  ovvero  al  controllo  sulle
dichiarazioni  sostitutive  presentate   dai   cittadini.   ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)). (L) ((36)) 
  3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio,  ai
sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L). 
  4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni  e
dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi,
elenchi o pubblici registri,  le  amministrazioni  certificanti  sono
tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri,  la
consultazione per via telematica dei loro  archivi  informatici,  nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R) 
  5. In tutti i casi in cui l'amministrazione  procedente  acquisisce
direttamente informazioni relative  a  stati,  qualita'  personali  e
fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione,
il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e  le
suddette informazioni sono  acquisite,  senza  oneri,  con  qualunque
mezzo  idoneo  ad  assicurare  la  certezza  della  loro   fonte   di
provenienza. (R) 
  6.  I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
amministrazione  tramite  fax,  o  con  altro  mezzo   telematico   o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,  soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. (R) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
9)  che  "Il  termine  del  1°  gennaio  2012   di   decorrenza   per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e
02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive  modificazioni,   e'   differito   al   30   giugno   2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di  formalita'  ipotecarie,  nonche'  ai
certificati  ipotecari  e  catastali  rilasciati   dall'Agenzia   del
territorio". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 39, comma  6)
che "La disposizione di cui al comma  5,  lettera  a),  ha  efficacia
dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  inserito  dal  presente
decreto.    Fino    alla    predetta    data,    resta     assicurata
l'interoperabilita' dei dati  di  cui  all'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro,  accordi  di
fruizione o apposita autorizzazione".