LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 4-7-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27
         Disposizioni in materia di innovazione tecnologica
                   nella pubblica amministrazione

  1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, nonche' di modernizzazione e sviluppo del
Paese,  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'
di  coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei
piani  di  azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei
sistemi   informativi,   sostiene   progetti   di   grande  contenuto
innovativo,   di   rilevanza   strategica,  di  preminente  interesse
nazionale,  con  particolare  attenzione  per i progetti di carattere
intersettoriale,  con  finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti
del  Fondo  di  cui  al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare
progetti  ((,  anche  di carattere internazionale,)) del Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.
  2.  Il  Ministro,  sentito il Comitato dei Ministri per la societa'
dell'informazione,  individua  i  progetti  di  cui  al  comma 1, con
l'indicazione  degli  stanziamenti  necessari per la realizzazione di
ciascuno  di  essi.  Per  il  finanziamento  relativo e' istituito il
"Fondo  di  finanziamento  per  i  progetti  strategici  nel  settore
informatico",  iscritto  in  una apposita unita' previsionale di base
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
  3.  Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e' autorizzata
la  spesa  di  25.823.000  euro  per l'anno 2002, 51.646.000 euro per
l'anno  2003  e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
  4.  Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo
periodo,   della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  destinate  al
finanziamento   dei  progetti  innovativi  nel  settore  informatico,
confluiscono  nel  Fondo  di  cui  al  comma  2  e a tal fine vengono
mantenute  in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al
Fondo medesimo.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  6.  A  decorrere  dall'anno  2005,  l'autorizzazione  di spesa puo'
essere  rifinanziata  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  7.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie assicura il
raccordo  con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle
innovazioni  che  riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale
delle pubbliche amministrazioni.
  8.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
117,  sesto  comma,  della  Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina
vigente  le  norme  necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti
obiettivi:
    a)  diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini
e  alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei
principi   di   cui   all'articolo   97   della  Costituzione  e  dei
provvedimenti gia' adottati;
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
    c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
    d)  ricorso  a  procedure  telematiche  da  parte  della pubblica
amministrazione   per   l'approvvigionamento   di   beni  e  servizi,
potenziando  i  servizi  forniti  dal Ministero dell'economia e delle
finanze  attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi
pubblici);
    e)  estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle
pubbliche    amministrazioni    e    dei   rapporti   tra   pubbliche
amministrazioni e privati;
    f)  generalizzazione  del  ricorso  a procedure telematiche nella
contabilita' e nella tesoreria;
    g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
    h)  impiego  della  telematica  nelle attivita' di formazione dei
dipendenti pubblici;
    i)  diritto  di accesso e di reclamo esperibile in via telematica
da    parte    dell'interessato   nei   confronti   delle   pubbliche
amministrazioni.
  9.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  8 sono adottati su proposta
congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e
le  tecnologie,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze.
  10.  All'articolo  29  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Con regolamento, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione
pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i
riflessi  sulla destinazione del personale, procede alla soppressione
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del
Centro  tecnico  di  cui  all'articolo  17,  comma 19, della legge 15
maggio  1997,  n. 127, nonche' all'istituzione dell'Agenzia nazionale
per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti
giuridici  attivi  e  passivi  dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  e  del  Centro  tecnico; subentra altresi'
nelle funzioni gia' svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle
attribuite   dalla   legge   al   Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie";
    b)   al   comma   7,   lettera  b),  dopo  le  parole:  "pubblica
amministrazione  (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6".