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LEGGE 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

note: Entrata in vigore della legge: 28-9-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2020)
Testo in vigore dal: 24-6-2020
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento  comunitario
e  dagli  obblighi  internazionali,  sono  principi  fondamentali  in
materia energetica, ai sensi dell'articolo 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, quelli posti  dalla  presente  legge.  Sono,  altresi',
determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono
a garantire la  tutela  della  concorrenza,  la  tutela  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta salva  la
disciplina in materia di rischi da  incidenti  rilevanti,  la  tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema  al  fine  di  assicurare  l'unita'
giuridica ed economica dello Stato  e  il  rispetto  delle  autonomie
regionali e locali, dei trattati  internazionali  e  della  normativa
comunitaria. Gli obiettivi  e  le  linee  della  politica  energetica
nazionale, nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo  Stato  che  si  avvale
anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con  le  autonomie
regionali  previsti  dalla  presente  legge.  Sono  fatte  salve   le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita'  della  presente
legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme
di attuazione. 
  2. Le attivita' del settore energetico sono cosi' disciplinate: 
    a)  le  attivita'  di  produzione,  importazione,   esportazione,
stoccaggio non in sotterraneo  anche  di  oli  minerali,  acquisto  e
vendita di energia ai clienti idonei, nonche' di trasformazione delle
materie  fonti  di  energia,  sono  libere  su  tutto  il  territorio
nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti
dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente; 
    b) le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas naturale  a
rete, nonche' la gestione di infrastrutture di approvvigionamento  di
energia connesse alle attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento  di
energia a rete, sono di interesse pubblico  e  sono  sottoposte  agli
obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa  comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita'
competenti; 
    c) le attivita' di  distribuzione  di  energia  elettrica  e  gas
naturale  a   rete,   di   esplorazione,   coltivazione,   stoccaggio
sotterraneo di idrocarburi, nonche' di trasmissione e  dispacciamento
di energia  elettrica  sono  attribuite  in  concessione  secondo  le
disposizioni di legge. 
  3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il  cui
conseguimento   e'   assicurato   sulla   base   dei   principi    di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale  collaborazione
dallo Stato, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  dalle
regioni e dagli enti locali, sono: 
    a)  garantire  sicurezza,  flessibilita'  e   continuita'   degli
approvvigionamenti  di  energia,  in   quantita'   commisurata   alle
esigenze, diversificando  le  fonti  energetiche  primarie,  le  zone
geografiche di provenienza e le modalita' di trasporto; 
    b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia,
la non discriminazione nell'accesso alle  fonti  energetiche  e  alle
relative modalita' di fruizione e  il  riequilibrio  territoriale  in
relazione ai contenuti delle lettere da c) a l); 
    c) assicurare  l'economicita'  dell'energia  offerta  ai  clienti
finali e le condizioni di non  discriminazione  degli  operatori  nel
territorio nazionale, anche al fine di promuovere  la  competitivita'
del  sistema   economico   del   Paese   nel   contesto   europeo   e
internazionale; 
    d) assicurare lo sviluppo del sistema  attraverso  una  crescente
qualificazione dei servizi e delle  imprese  e  una  loro  diffusione
omogenea sul territorio nazionale; 
    e) perseguire il miglioramento  della  sostenibilita'  ambientale
dell'energia,  anche  in  termini  di  uso  razionale  delle  risorse
territoriali, di tutela della salute  e  di  rispetto  degli  impegni
assunti a  livello  internazionale,  in  particolare  in  termini  di
emissioni di gas ad effetto serra  e  di  incremento  dell'uso  delle
fonti energetiche rinnovabili assicurando il  ricorso  equilibrato  a
ciascuna di esse. La promozione dell'uso  delle  energie  rinnovabili
deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei  meccanismi
di mercato, assicurando un equilibrato  ricorso  alle  fonti  stesse,
assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale
e territoriale; 
    f)  promuovere  la  valorizzazione  delle  importazioni  per   le
finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo  della  competitivita'
del sistema economico del Paese; 
    g) valorizzare le risorse nazionali di  idrocarburi,  favorendone
la prospezione e l'utilizzo con modalita' compatibili con l'ambiente; 
    h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia; 
    i) tutelare gli utenti-consumatori, con  particolare  riferimento
alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate; 
    l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione  tecnologica
in campo energetico, anche  al  fine  di  promuovere  l'utilizzazione
pulita di combustibili fossili; 
    m) salvaguardare le attivita' produttive con  caratteristiche  di
prelievo  costanti  e  alto  fattore  di  utilizzazione  dell'energia
elettrica, sensibili al costo dell'energia; 
    n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. 
  4. Lo Stato e le  regioni,  al  fine  di  assicurare  su  tutto  il
territorio  nazionale  i   livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti l'energia nelle  sue  varie  forme  e  in  condizioni  di
omogeneita' sia con riguardo alle  modalita'  di  fruizione  sia  con
riguardo ai criteri di formazione  delle  tariffe  e  al  conseguente
impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: 
    a) il  rispetto  delle  condizioni  di  concorrenza  sui  mercati
dell'energia, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale; 
    b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti  o  indiretti,
alla libera  circolazione  dell'energia  all'interno  del  territorio
nazionale e dell'Unione europea; 
    c) l'assenza di oneri di qualsiasi  specie  che  abbiano  effetti
economici diretti o  indiretti  ricadenti  al  di  fuori  dell'ambito
territoriale delle autorita' che li prevedono; 
    d)  l'adeguatezza  delle  attivita'  energetiche  strategiche  di
produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare  adeguati  standard
di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la
disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale; 
    e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione  dei  sistemi
di approvvigionamento e di trasporto nazionale  e  transnazionale  di
energia; 
    f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione  delle
infrastrutture   energetiche,    nei    limiti    consentiti    dalle
caratteristiche  fisiche  e  geografiche   delle   singole   regioni,
prevedendo  eventuali  misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze  connesse  agli  indirizzi
strategici  nazionali  richiedano  concentrazioni   territoriali   di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,
con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; 
    g)  la  trasparenza  e  la  proporzionalita'  degli  obblighi  di
servizio pubblico inerenti le attivita' energetiche,  sia  che  siano
esercitate in regime di concessione,  sia  che  siano  esercitate  in
regime di libero mercato; 
    h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie  per
il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato  e  per  la
realizzazione delle infrastrutture; 
    i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in
conformita' alla normativa  nazionale,  comunitaria  e  agli  accordi
internazionali. (2) 
  5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali  e  gli  enti  locali
territorialmente   interessati   dalla   localizzazione   di    nuove
infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o  trasformazione
di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con  i
soggetti  proponenti  che  individuino  misure  di  compensazione   e
riequilibrio ambientale,  coerenti  con  gli  obiettivi  generali  di
politica  energetica   nazionale,   fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387.
(12) (18) 
  6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e  delle  funzioni
amministrativi  non  previsti  dal  comma  7,   ferme   le   funzioni
fondamentali dei comuni, delle province e delle citta'  metropolitane
previste dal testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  7. Sono esercitati dallo Stato,  anche  avvalendosi  dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il  gas,  i  seguenti  compiti  e  funzioni
amministrativi: 
    a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione  di
energia; 
    b) la definizione del quadro di programmazione di settore; 
    c) la determinazione dei criteri generali  tecnico-costruttivi  e
delle  norme  tecniche  essenziali  degli  impianti  di   produzione,
trasporto, stoccaggio e  distribuzione  dell'energia,  nonche'  delle
caratteristiche  tecniche  e  merceologiche  dell'energia  importata,
prodotta, distribuita e consumata; 
    d) l'emanazione delle  norme  tecniche  volte  ad  assicurare  la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della  salute  del
personale addetto agli impianti di cui alla lettera c); 
    e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi  per
gli impianti di  cui  alla  lettera  c)  dirette  a  disciplinare  la
sicurezza antincendi con criteri uniformi sul  territorio  nazionale,
spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della
legislazione vigente; 
    f)  l'imposizione  e  la  vigilanza  sulle   scorte   energetiche
obbligatorie; 
    g) l'identificazione delle linee  fondamentali  dell'assetto  del
territorio nazionale con riferimento  all'articolazione  territoriale
delle  reti  infrastrutturali  energetiche  dichiarate  di  interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti; 
    h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali  energetiche
dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; 
    i) l'individuazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
strategici, ai sensi della legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  e  del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di  garantire  la
sicurezza strategica, ivi  inclusa  quella  degli  approvvigionamenti
energetici  e  del  relativo  utilizzo,  il  contenimento  dei  costi
dell'approvvigionamento  energetico  del  Paese,  lo  sviluppo  delle
tecnologie innovative per  la  generazione  di  energia  elettrica  e
l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria  per  le
infrastrutture energetiche; 
    l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di  zone  del
mare territoriale per finalita' di  approvvigionamento  di  fonti  di
energia; 
    m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; 
    n)  le  determinazioni  inerenti  la   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi, ivi  comprese  le  funzioni  di  polizia
mineraria, adottate, per la terraferma,  di  intesa  con  le  regioni
interessate; 
    o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica  in  campo
energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    p) la definizione dei principi per il coordinato  utilizzo  delle
risorse  finanziarie  regionali,  nazionali  e  dell'Unione  europea,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    q)  l'adozione  di  misure  temporanee  di   salvaguardia   della
continuita'  della  fornitura,  in  caso   di   crisi   del   mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' o
per l'integrita' delle apparecchiature e degli impianti  del  sistema
energetico; 
    r) la  determinazione  dei  criteri  generali  a  garanzia  della
sicurezza degli  impianti  utilizzatori  all'interno  degli  edifici,
ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine  ai
criteri generali di sicurezza antincendio. (2) 
  8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: 
    a)  con  particolare  riguardo  al   settore   elettrico,   anche
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas: 
      1)  il  rilascio  della  concessione  per   l'esercizio   delle
attivita' di trasmissione  e  dispacciamento  nazionale  dell'energia
elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi; 
      2) la stipula delle convenzioni per il  trasporto  dell'energia
elettrica sulla rete nazionale; 
      3) l'approvazione degli indirizzi di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione  nazionale,  considerati  anche  i  piani  regionali  di
sviluppo del servizio elettrico; 
      4) l'aggiornamento,  sentita  la  Conferenza  unificata,  della
convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione; 
      5) l'adozione  di  indirizzi  e  di  misure  a  sostegno  della
sicurezza e dell'economicita' degli interscambi internazionali, degli
approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati,  del  sistema
di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso  piu'
esteso all'importazione di energia elettrica; 
      6) l'adozione di misure  finalizzate  a  garantire  l'effettiva
concorrenzialita' del mercato dell' energia elettrica; 
      7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni
di distribuzione dell'energia elettrica e per  l'autorizzazione  alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di  energia
elettrica  di  potenza  termica  superiore  ai  300  MW,  sentita  la
Conferenza unificata e tenuto conto delle linee  generali  dei  piani
energetici regionali; 
    b) con particolare riguardo al settore del  gas  naturale,  anche
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas: 
      1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono  attivita'
di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e  rigassificazione
di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in  caso  di
necessita', degli  stoccaggi  strategici  nonche'  la  stipula  delle
relative convenzioni e la fissazione di regole per il  dispacciamento
in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza; 
      2) l'individuazione, di intesa  con  la  Conferenza  unificata,
della rete nazionale di gasdotti; 
      3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale  in
giacimento; 
      4)  l'autorizzazione  allo  svolgimento  delle   attivita'   di
importazione e vendita del gas ai  clienti  finali  rilasciata  sulla
base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata; 
      5)  l'adozione  di  indirizzi   per   la   salvaguardia   della
continuita'  e  della  sicurezza  degli  approvvigionamenti,  per  il
funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione
della vulnerabilita' del sistema nazionale del gas naturale; 
    c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi
come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le
specie e qualita' di  prodotti  petroliferi  derivati  e  assimilati,
compresi il gas  di  petrolio  liquefatto  e  i  biocarburanti  ed  i
bioliquidi: 
      1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in  materia
di impianti di lavorazione e stoccaggio  adibito  all'importazione  e
all'esportazione   di   oli   minerali,   al   fine   di    garantire
l'approvvigionamento del mercato; 
      2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le
amministrazioni centrali interessate, per  la  valutazione  congiunta
dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e  fiscale,  in
materia di oli minerali, in grado di produrre significativi  riflessi
sulle  scelte  di  politica  energetica  nazionale,  nonche'  per  la
definizione  di  iter  semplificati  per   la   realizzazione   degli
investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali,
comunitarie e internazionali; 
      3) monitoraggio,  anche  sulla  base  delle  indicazioni  delle
regioni, dell'effettiva capacita'  di  lavorazione  e  di  stoccaggio
adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali; 
      4) promozione di accordi di programma, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti  locali  per
la realizzazione e le modifiche significative  di  infrastrutture  di
lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli  minerali,  strategiche   per
l'approvvigionamento energetico del Paese; 
      5) individuazione, di intesa con la  Conferenza  unificata,  di
criteri  e   modalita'   per   il   rilascio   delle   autorizzazioni
all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e  di
stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista  dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale; 
      6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di oleodotti. (2) 
  8-bis. Fatte salve le disposizioni in  materia  di  valutazione  di
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione  da  parte  delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti alle funzioni di cui al  comma  8  del  presente
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni  dalla  richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5
dell'articolo 52-quinquies del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno  2011,  n.
93, il Ministero  dello  sviluppo  economico  invita  le  medesime  a
provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore  inerzia   da   parte   delle   amministrazioni   regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  la  quale,  entro  sessanta  giorni  dalla
rimessione, provvede in merito con la  partecipazione  della  regione
interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma  6  del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 
  9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3,
lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e
propongono agli organi  istituzionali  competenti  le  iniziative  da
intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono  una  ripartizione
di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati,  provvede
a definire tale ripartizione. 
  11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21,  della  legge  14  novembre
1995, n. 481, il Governo indica all'Autorita' per l'energia elettrica
e   il   gas,   nell'ambito   del   Documento    di    programmazione
economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei  servizi
di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas che
corrispondono  agli  interessi  generali  del  Paese.  Ai  fini   del
perseguimento degli obiettivi generali  di  politica  energetica  del
Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su  proposta  del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  puo'  definire,  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di  politica  generale
del settore per l'esercizio delle funzioni  attribuite  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente. 
  12. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  presenta  al
Parlamento e al Presidente del Consiglio dei  ministri  la  relazione
sullo  stato  dei  servizi  e   sull'attivita'   svolta,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre  1995,
n.  481,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno.  Nella  relazione
l'Autorita' illustra anche le iniziative  assunte  nel  quadro  delle
esigenze  di  sviluppo  dei  servizi  di  pubblica  utilita'   e   in
conformita' agli indirizzi di politica generale del settore di cui al
comma 11. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  riferisce,
anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma  3,  entro  il  30
gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari  competenti  sullo
stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale  e  sullo
stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da  fonti
rinnovabili . 
  13. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o  atti  ai  sensi
delle leggi vigenti, fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dalle
leggi medesime, l'Autorita' si pronunzia entro il termine di sessanta
giorni dalla data  di  ricevimento  del  provvedimento  o  dell'atto.
Decorso inutilmente tale termine,  il  provvedimento  o  l'atto  puo'
comunque essere adottato. 
  14. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
non adotti atti o provvedimenti di  sua  competenza  ai  sensi  delle
leggi vigenti, il Governo puo' esercitare il potere sostitutivo nelle
forme e nei limiti stabiliti dal  presente  comma.  A  tale  fine  il
Ministro  delle  attivita'  produttive  trasmette  all'Autorita'   un
sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni.  Trascorso
tale termine  senza  che  l'Autorita'  abbia  adottato  l'atto  o  il
provvedimento, questo e' adottato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle attivita' produttive. 
  15. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e'  organo
collegiale costituito dal  Presidente  e  da  quattro  membri.  Ferma
restando la scadenza naturale dei componenti  l'Autorita'  in  carica
alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro  i  successivi
sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo
2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle
tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione  del  sovrapprezzo
termico, rispondono degli atti e dei comportamenti  posti  in  essere
nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza
penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del
codice  civile  soltanto  a  titolo  di  responsabilita'  civile,  in
conformita' con le disposizioni  degli  articoli  33,  34  e  35  del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   80,   come   sostituiti
dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 
  17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente,  nella
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti
nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione
europea e la rete  di  trasporto  italiana,  nella  realizzazione  in
Italia  di  nuovi  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o  in
significativi  potenziamenti  delle  capacita'  delle  infrastrutture
esistenti  sopra  citate,  tali  da  permettere  lo  sviluppo   della
concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di  gas  naturale,
possono  richiedere,  per  la  capacita'  di   nuova   realizzazione,
un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di  accesso  dei
terzi,   ovvero   dall'applicazione    delle    rispettive    tariffe
regolamentate, o da  entrambe  le  fattispecie,  nonche'  l'esenzione
dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e
certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. ((Nel  concedere
l'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano
soddisfatte le condizioni di cui  al  paragrafo  1  dell'articolo  36
della direttiva 2009/73/CE e tiene conto che questa non  danneggi  la
concorrenza  nei  mercati  pertinenti   che   saranno   probabilmente
influenzati dall'investimento, l'efficace funzionamento  del  mercato
interno del gas  naturale,  l'efficiente  funzionamento  dei  sistemi
regolati interessati, nonche' la sicurezza dell'approvvigionamento di
gas naturale nell'Unione europea.)) L'esenzione e' accordata  per  un
periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e  per  una
quota della nuova capacita' stabilita caso per  caso,  dal  Ministero
dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove  infrastrutture
di interconnessione, l'esenzione e'  accordata  previa  consultazione
delle autorita' competenti dello Stato membro interessato. ((In  caso
di accordo tra tutte le autorita'  interessate,  il  Ministero  dello
sviluppo economico trasmette all'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di  ricezione
della richiesta di esenzione, ai fini  dell'informazione  all'Agenzia
per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).))
La concessione di una  esenzione  dalla  disciplina  che  prevede  il
diritto di accesso dei terzi, perde effetto due  anni  dopo  la  data
della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine  la
costruzione dell'infrastruttura non sia  ancora  iniziata,  e  cinque
anni dopo la data della relativa concessione, qualora  alla  scadenza
di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che
il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non  decida  che
il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal  controllo  del
soggetto cui la deroga e' stata concessa. 
  ((18. I soggetti  che  investono,  direttamente  o  indirettamente,
nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi  terzi  o  nel
potenziamento della  capacita'  di  trasporto  degli  interconnettori
esistenti   possono   richiedere,   per   la   capacita'   di   nuova
realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede  il  diritto
di accesso  dei  terzi,  ovvero  dall'applicazione  delle  rispettive
tariffe  regolamentate,  o  da  entrambe  le   fattispecie,   nonche'
l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di
trasporto e certificazione dei  gestori  dei  sistemi  di  trasporto.
L'esenzione e' concessa per motivi  oggettivi,  quali  consentire  il
recupero dell'investimento  effettuato,  o  per  motivi  legati  alla
sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino  che  l'esenzione
non  ha  ripercussioni  negative  sulla  concorrenza,   sull'efficace
funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla  sicurezza
dell'approvvigionamento nell'Unione europea. L'esenzione e' accordata
per un periodo non superiore a venticinque  anni,  e  per  una  quota
della nuova capacita' stabilita caso per caso,  previa  consultazione
degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e
delle autorita' pertinenti dei paesi terzi. Prima dell'adozione della
decisione  sull'esenzione,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
consulta la pertinente autorita' di detto  paese  terzo  al  fine  di
garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata,  che  la
direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE)  2019/692,
sia coerentemente applicata nel territorio  e,  se  del  caso,  nelle
acque  territoriali  italiane.  Se  le  autorita'  dei  paesi   terzi
consultate non rispondono alla  consultazione  entro  un  periodo  di
tempo ragionevole o entro un termine stabilito non  superiore  a  tre
mesi, il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di autorita'
competente, adotta la decisione necessaria. In caso  di  accordo  tra
tutte le autorita' interessate, il Ministero dello sviluppo economico
trasmette all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente la
decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta  di
esenzione, ai fini della informazione all'ACER.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico e l'Autorita' di regolazione per  energia  reti  e
ambiente, ciascuno per quanto di competenza, cooperano, relativamente
alle questioni transfrontaliere  attinenti  all'infrastruttura  da  e
verso un paese terzo e nel suo esercizio, con le pertinenti autorita'
del paese terzo, dopo aver consultato  le  autorita'  di  regolazione
degli altri Stati membri  interessati,  al  fine  di  garantire,  per
quanto concerne  l'infrastruttura,  la  coerente  applicazione  della
direttiva 2009/73/CE, come modificata  dalla  direttiva  2019/692/UE,
nel territorio degli Stati membri.)) 
  19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti  che
investono  si  intendono  anche   i   soggetti   che,   mediante   la
sottoscrizione  di  contratti  di  importazione  garantiti  a   lungo
termine, contribuiscono a finanziare il progetto. 
  20. La residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di
ingresso della rete nazionale  dei  gasdotti  di  cui  al  comma  18,
nonche' la residua quota delle capacita' delle  nuove  infrastrutture
di interconnessione,  dei  nuovi  stoccaggi  in  sotterraneo  di  gas
naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di  cui  al  comma
17, e dei potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo  stesso
comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e  il  gas  in  base  a  criteri  di  efficienza,
economicita' e  sicurezza  del  sistema  stabiliti  con  decreti  del
Ministro delle attivita' produttive. 
  21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti  i  casi
in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di
svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti,  ovvero
nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche  e
finanziarie ad imprese del gas  naturale  operanti  nel  sistema,  in
relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima  della
data di entrata in vigore della  direttiva  98/30/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. 
  22. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  anche  su
segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  adotta
i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287,  a  carico
dei soggetti che non rispettano i criteri  in  base  ai  quali  hanno
ottenuto l'allocazione delle capacita' di trasporto, stoccaggio o  di
rigassificazione di cui al comma 20. 
  23. Ai fini di salvaguardare la  continuita'  e  la  sicurezza  del
sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un  punto
di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacita' di  entrata
e di uscita sulla rete di trasporto nazionale  del  gas,  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui
all'articolo 13  della  deliberazione  della  medesima  Autorita'  17
luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  190
del 14 agosto 2002. 
  24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli  indirizzi
per  lo  sviluppo  delle  reti  nazionali  di  trasporto  di  energia
elettrica e di gas naturale e verifica la conformita'  dei  piani  di
sviluppo  predisposti,  annualmente,  dai  gestori  delle   reti   di
trasporto con gli indirizzi medesimi"; 
    b) nel comma  4  le  parole:  "e  comunque  ciascuna  societa'  a
controllo pubblico"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  ciascuna
societa' a controllo pubblico, anche indiretto,  solo  qualora  operi
direttamente nei medesimi settori". (2) 
  25. Il termine  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  1-sexies  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2004. 
  26. I  commi  1,  2,  3  e  4  del  citato  articolo  1-sexies  del
decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti: 
   "1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e  di
promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia  elettrica,  la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di  trasporto  dell'energia  elettrica  sono  attivita'  di
preminente interesse statale  e  sono  soggetti  a  un'autorizzazione
unica,  rilasciata  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive   di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e previa intesa con la regione o le  regioni  interessate,  la  quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo  titolo
a costruire e ad  esercire  tali  infrastrutture  in  conformita'  al
progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio provvede alla valutazione di  impatto  ambientale  e  alla
verifica della  conformita'  delle  opere  al  progetto  autorizzato.
Restano  ferme,  nell'ambito  del  presente  procedimento  unico,  le
competenze del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in
merito  all'accertamento   della   conformita'   delle   opere   alle
prescrizioni delle norme  di  settore  e  dei  piani  urbanistici  ed
edilizi. 
   2. L'autorizzazione di cui al comma 1: 
     a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti  a
carico del soggetto proponente per garantire il  coordinamento  e  la
salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale,
nonche' il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata; 
     b)   comprende   la   dichiarazione   di   pubblica    utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione  di
inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio
dei beni in essa compresi, conformemente al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. Qualora le opere di cui al comma 1  comportino
variazione    degli    strumenti     urbanistici,     il     rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. 
   3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a  seguito  di
un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta  giorni,
nel rispetto dei principi di semplificazione e con  le  modalita'  di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  procedimento  puo'  essere
avviato sulla base di  un  progetto  preliminare  o  analogo  purche'
evidenzi,  con  elaborato  cartografico,   le   aree   potenzialmente
impegnate sulle quali apporre il vincolo  preordinato  all'esproprio,
le  eventuali  fasce  di  rispetto  e   le   necessarie   misure   di
salvaguardia.  Al  procedimento  partecipano   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate  nonche'
i  soggetti  preposti  ad  esprimersi  in  relazione   ad   eventuali
interferenze con altre  infrastrutture  esistenti.  Per  il  rilascio
dell'autorizzazione,  ai  fini  della  verifica   della   conformita'
urbanistica dell'opera, e' fatto  obbligo  di  richiedere  il  parere
motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano  le  opere  di
cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto
del  termine  entro  il  quale  e'  prevista   la   conclusione   del
procedimento. 
   4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le  opere  di
cui al presente articolo siano sottoposte a  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA), l'esito positivo di  tale  valutazione  costituisce
parte   integrante   e   condizione   necessaria   del   procedimento
autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la  VIA
o,  nei  casi  previsti,  acquisito   l'esito   della   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine di  cui  al
comma  3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai  quali  non   sono
prescritte le procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale,  il
procedimento  unico  deve  essere  concluso  entro  il   termine   di
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. 
   4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o
le  regioni  interessate  nel  termine  prescritto  per  il  rilascio
dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta' e leale collaborazione e autorizza le opere di cui  al
comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive previo concerto con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
   4-ter. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  su
istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione eccetto i  procedimenti
per i quali sia completata la procedura di VIA,  ovvero  il  relativo
procedimento risulti in fase di conclusione. 
   4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano  alle
reti elettriche di  interconnessione  con  l'estero  con  livello  di
tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto
di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e
alle infrastrutture  per  il  collegamento  alle  reti  nazionali  di
trasporto dell'energia  delle  centrali  termoelettriche  di  potenza
superiore a 300 MW termici,  gia'  autorizzate  in  conformita'  alla
normativa vigente". (2) 
  27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del  2003,
al comma 5, le parole: "di reti energetiche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di reti elettriche"; nello stesso  articolo  1-sexies,  al
comma 6, le parole: "anche per quanto attiene al trasporto  nazionale
del gas naturale e degli oli minerali" sono soppresse. 
  28. Nell'articolo 9,  comma  2,  ultimo  periodo,  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36, le parole:  "decreto  di  cui  all'articolo  4,
comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto di  cui
all'articolo 4, comma 4". 
  29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia
elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione
di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas  cui
partecipino imprese o enti di Stati membri  dell'Unione  europea  ove
non sussistano adeguate garanzie di reciprocita', il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,   puo',   entro   trenta    giorni    dalla    comunicazione
dell'operazione  all'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
mercato, definire condizioni e  vincoli  cui  devono  conformarsi  le
imprese o gli enti degli  Stati  membri  interessati  allo  scopo  di
tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali  di
energia ovvero la concorrenza nei mercati. 
  30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,
dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: 
   "5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e'  cliente  idoneo  ogni  cliente  finale,  singolo  o
associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del  territorio
nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali
o  costituite  in  forma  societaria,  nonche'  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, e' risultato, nell'anno  precedente,
uguale o superiore a 0,05 GWh. 
   5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente  idoneo  ogni
cliente finale non domestico. 
   5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio  2007,  e'  cliente  idoneo
ogni cliente finale. 
   5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal
preesistente contratto di  fornitura,  come  clienti  vincolati,  con
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas.
Qualora tale diritto non sia esercitato,  la  fornitura  ai  suddetti
clienti idonei continua ad  essere  garantita  dall'Acquirente  unico
Spa". 
  31. Il comma 3 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e' abrogato. 
  32. I consorzi previsti dall'articolo 1  della  legge  27  dicembre
1953, n. 959, possono  cedere  l'energia  elettrica  sostitutiva  del
sovracanone ai clienti idonei  e  all'Acquirente  unico  Spa  per  la
fornitura ai clienti vincolati. 
  33. Sono fatte salve le concessioni  di  distribuzione  di  energia
elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attivita' di
distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14,  comma  1,  del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto  1992,  n.  359.  Il  Ministro  delle  attivita'
produttive, sentita l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,
anche al fine di garantire la parita' di  condizioni,  puo'  proporre
modifiche  e  variazioni  delle  clausole  contenute  nelle  relative
convenzioni. 
  34.  Al  fine  di  garantire  un'effettiva   concorrenza   e   pari
opportunita' di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori
della vendita,  del  trasporto  e  della  distribuzione  dell'energia
elettrica e del  gas  naturale,  che  abbiano  in  concessione  o  in
affidamento  la  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  ovvero  la
gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle   altre   dotazioni
infrastrutturali,   possono   svolgere    attivita'    nel    settore
verticalmente collegato o  contiguo  dei  servizi  post-contatore  di
installazione, assistenza e manutenzione nei confronti  dei  medesimi
utenti  finali  del  servizio  pubblico,  avvalendosi   di   societa'
separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in  affiliazione
commerciale,  per  l'esercizio  indiretto  dei  medesimi  servizi  di
post-contatore,  non  possono  applicare  condizioni  ne'  concordare
pratiche economiche,  contrattuali,  pubblicitarie  ed  organizzative
atte  a  determinare  ingiustificati   svantaggi   per   le   imprese
direttamente   concorrenti   nel   medesimo   settore   dei   servizi
post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni,  i
servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di  cui  abbiano  la
disponibilita'  in  relazione  all'attivita'  svolta   in   posizione
dominante o in regime di monopolio. 
  34-bis. Alle imprese di  cui  al  comma  34  operanti  nei  settori
dell'energia  elettrica  e  del  gas   naturale   si   applicano   le
disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e
2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  35. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  adotta,
compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi  di
misura, i provvedimenti necessari affinche' le imprese  distributrici
mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto
da tali clienti a rappresentarli il segnale per la  misura  dei  loro
consumi elettrici. 
  36. I proprietari  di  nuovi  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica di  potenza  termica  non  inferiore  a  300  MW  che  sono
autorizzati dopo la data di entrata in vigore  della  presente  legge
corrispondono  alla  regione  sede  degli  impianti,  a   titolo   di
contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio
e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a  0,20  euro
per ogni MWh di energia elettrica prodotta,  limitatamente  ai  primi
sette anni  di  esercizio  degli  impianti.  La  regione  sede  degli
impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i
seguenti soggetti: 
    a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore  al
40 per cento del totale; 
    b) i comuni contermini, in misura proporzionale  per  il  50  per
cento  all'estensione  del  confine  e  per  il  50  per  cento  alla
popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale; 
    c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto. 
  37.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  alla
revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le  modalita'
di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei  casi
di localizzazione  degli  impianti  in  comuni  confinanti  con  piu'
regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di  cui  al
comma 36 sono determinati dalla regione sede  dell'impianto  d'intesa
con le regioni confinanti. Per gli impianti di  potenza  termica  non
inferiore  a  300  MW,  oggetto  di   interventi   di   potenziamento
autorizzati dopo la data di entrata in vigore della  presente  legge,
il contributo, calcolato con riferimento  all'incremento  di  potenza
derivante dall'intervento, e' ridotto alla meta' e viene  corrisposto
per un periodo di tre anni dall'entrata  in  esercizio  dello  stesso
ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36
non e' dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di
cui al comma 5 o risultino comunque gia' stipulati, prima della  data
di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi
a misure di compensazione. Qualora  gli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica, per la loro particolare  ubicazione,  valutata  in
termini  di  area  di  raggio  non  superiore  a  10  km  dal   punto
baricentrico  delle  emissioni  ivi  incluse   le   opere   connesse,
interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi  nazionali,  il
contributo ad essi relativo e'  corrisposto  agli  enti  territoriali
interessati in base a criteri individuati con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  38.  Le  operazioni  effettuate  sul  mercato  elettrico   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, si considerano effettuate, ai fini  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento  del
corrispettivo, salvo  il  disposto  del  quarto  comma  del  medesimo
articolo 6. 
  39.   Qualora   si   verifichino   variazioni   dell'imponibile   o
dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato  elettrico
di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, sono operate con riferimento alla  fattura  emessa  in
relazione all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto
passivo nei confronti  della  medesima  controparte.  Per  operazione
omologa si intende quella  effettuata  con  riferimento  allo  stesso
periodo e allo stesso punto di offerta. 
  40. Dalla data di assunzione di responsabilita' della  funzione  di
garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da
parte dell'Acquirente unico  Spa,  i  contratti  di  importazione  in
essere alla data di entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79, in  capo  all'ENEL  Spa  e  destinati  al  mercato
vincolato, possono essere trasferiti alla medesima  Acquirente  unico
Spa con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al  cedente
il beneficio derivante dalla differenza tra  il  prezzo  dell'energia
importata attraverso i contratti  ceduti  e  il  prezzo  dell'energia
elettrica  di  produzione  nazionale.   L'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas determina le modalita' tecniche ed economiche  per
detto trasferimento. 
  41. Previa richiesta del produttore, l'energia  elettrica  prodotta
da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui
al  secondo  periodo  del  comma  12  dell'articolo  3  del   decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' quella prodotta da impianti
entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999  alimentati  dalle  fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,  maremotrice
e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti  ad
acqua fluente, e' ritirata dal Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale  Spa  o  dall'impresa  distributrice   rispettivamente   se
prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale  o
alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e  al
terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di
cui al primo  periodo  del  presente  comma,  facendo  riferimento  a
condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle  convenzioni
in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del
comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma,  viene
ceduta al mercato. 
  42.  I  produttori  nazionali   di   energia   elettrica   possono,
eventualmente  in  compartecipazione  con  imprese  di  altri  paesi,
svolgere attivita'  di  realizzazione  e  di  esercizio  di  impianti
localizzati  all'estero,  anche  al  fine  di  importarne   l'energia
prodotta. 
  43. Per la riforma della disciplina del  servizio  elettrico  nelle
piccole reti isolate di cui all'articolo 2,  comma  17,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del servizio  svolto  dalle
imprese elettriche minori di cui all'articolo  4,  numero  8),  della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di  cui
all'articolo 7 della legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge e nel rispetto delle prerogative  costituzionali
delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) tutela dei  clienti  finali  e  sviluppo,  ove  le  condizioni
tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con  la  rete
di trasmissione nazionale; 
    b)  definizione   di   obiettivi   temporali   di   miglioramento
dell'efficienza e dell'economicita' del servizio reso dalle  imprese,
con   individuazione   di   specifici   parametri   ai   fini   della
determinazione delle integrazioni tariffarie; 
    c)  previsione  di  interventi  sostitutivi  per  assicurare   la
continuita' e la qualita' della fornitura. 
  44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al  comma  7,
lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su  proposta
del Ministro delle attivita' produttive di concerto con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio,  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel  rispetto  delle
prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) riordino della  normativa  tecnica  impiantistica  all'interno
degli edifici; 
    b) promozione di un reale sistema di verifica degli  impianti  di
cui alla lettera a) per accertare  il  rispetto  di  quanto  previsto
dall'attuale  normativa  in  materia  con  l'obiettivo  primario   di
tutelare gli  utilizzatori  degli  impianti  garantendo  un'effettiva
sicurezza. 
  45. Il comma 7 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e' sostituito dal seguente: 
  "7. I soggetti titolari di  concessioni  di  distribuzione  possono
costituire una o piu' societa'  per  azioni,  di  cui  mantengono  il
controllo e a cui trasferiscono i beni e i  rapporti  in  essere,  le
attivita' e le passivita'  relativi  alla  distribuzione  di  energia
elettrica e  alla  vendita  ai  clienti  vincolati.  L'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare  i  criteri  per  le
opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa  delle
attivita' esercitate dalle predette societa'". 
  46. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai  clienti
finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari  a  200.000
standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi  di
un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali  non  si
e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta  di  gas,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a  individuare,
mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita
del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate
aree geografiche. 
  47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46,  a  condizioni
di mercato, e' effettuata dalle imprese individuate, ai  sensi  dello
stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni  a  partire
dal ricevimento della richiesta  da  parte  del  cliente  finale.  La
stessa fornitura, ivi inclusi i limiti  e  gli  aspetti  relativi  al
bilanciamento fisico e commerciale, e' esercitata  dalle  imprese  di
vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro  delle  attivita'
produttive da emanare, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 
  48. Resta ferma la possibilita' di cui all'articolo  17,  comma  5,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas
e l'attuazione della transizione dello stesso  ai  nuovi  assetti,  i
termini di cui all'articolo  28,  comma  4,  e  all'articolo  36  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  sono  differiti  al  31
dicembre 2005. 
  50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas  naturale  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai  fini  e  per  gli
effetti di cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
all'atto del pagamento  del  corrispettivo,  salvo  il  disposto  del
quarto comma del medesimo articolo 6. 
  51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo  23  maggio
2000, n. 164, e' abrogato. 
  52. Al fine di garantire la sicurezza  di  approvvigionamento  e  i
livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello  stoccaggio  e
della vendita di gas di petrolio  liquefatti  (GPL),  il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo   volto   a
riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio  degli
impianti  di  riempimento,  travaso  e  deposito  di   GPL,   nonche'
all'esercizio dell'attivita' di  distribuzione  di  gas  di  petrolio
liquefatti. Il  decreto  legislativo  e'  adottato  su  proposta  del
Ministro delle attivita'  produttive,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze,  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche  attraverso  la
revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza
del Ministero dell'interno  in  materia  di  emanazione  delle  norme
tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio in materia di prevenzione e  protezione
dai rischi industriali; 
    b)  garantire  e  migliorare  il   servizio   all'utenza,   anche
attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per
l'esercizio dell'attivita' e l'adeguamento della  normativa  inerente
la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica; 
    c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione
di sanzioni proporzionali e dissuasive. 
  53.  Ai  fini  di  promuovere  l'utilizzo  di  GPL  e  metano   per
autotrazione,  nell'articolo  1,  comma  2,  del   decreto-legge   25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, le parole: "entro l'anno successivo alla  data
di immatricolazione" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  i  tre
anni successivi alla data di immatricolazione". 
  54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono  erogati
anche a favore delle persone giuridiche. 
  55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia  di
lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate
allo Stato ai sensi del comma 7. 
  56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,  lettera  a),  sono
attivita' sottoposte a regimi autorizzativi: 
    a)  l'installazione  e  l'esercizio  di  nuovi  stabilimenti   di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; 
    b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e  stoccaggio
di oli minerali; 
    c) la variazione della capacita' complessiva di lavorazione degli
stabilimenti di oli minerali; 
    d) la variazione  di  oltre  il  30  per  cento  della  capacita'
complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali. 
  57. Le autorizzazioni sono rilasciate  dalla  regione,  sulla  base
degli indirizzi e degli obiettivi generali  di  politica  energetica,
previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni  vigenti  in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di  prevenzione
incendi e di demanio marittimo. 
  58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o  dei  depositi
di oli minerali, non ricomprese nelle attivita' di cui al  comma  56,
lettere c) e d), nonche' quelle  degli  oleodotti,  sono  liberamente
effettuate dall'operatore, nel rispetto delle  normative  vigenti  in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di  prevenzione
incendi e di demanio marittimo. 
  59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta  energetica,
anche al fine di migliorare la sicurezza degli  approvvigionamenti  e
di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il
Ministero   delle   attivita'   produttive   puo'   concludere,   per
investimenti in opere localizzate nelle aree  depresse  del  Paese  e
definite  di  pubblica  utilita'  in   applicazione   del   comma   1
dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,  n.  55,  contratti  di
programma da stipulare previa specifica autorizzazione  del  Comitato
interministeriale  per  la   programmazione   economica,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
e della legislazione applicabile. Con  apposito  regolamento  emanato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite  condizioni
di ammissibilita' e modalita' operative dell'intervento pubblico. 
  60.  Nei  casi  previsti  dalle  norme  vigenti,  la  procedura  di
valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e  al
potenziamento  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto  ivi  comprese  le  opere   connesse,   fatte   salve   le
disposizioni  di  cui  alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,   e
all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le  disposizioni
di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n.  340,  valgono
anche  per  la  realizzazione  di  stoccaggi  di  gas   naturale   in
sotterraneo,  ferma  restando  l'applicazione  della   procedura   di
valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge. 
  61. I titolari di concessioni di  stoccaggio  di  gas  naturale  in
sotterraneo possono usufruire di non piu' di due  proroghe  di  dieci
anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e  adempiuto
a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime. 
  62. Il Ministero delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, promuove, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  uno  o  piu'  accordi  di  programma  con  gli   operatori
interessati, gli istituti di ricerca e le  regioni  interessate,  per
l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano. 
  63. Ai fini della concessione dei contributi per  la  realizzazione
di  adduttori  secondari  aventi  caratteristiche  di  infrastrutture
pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784, e successive modificazioni, sono ammissibili le  spese  relative
alle seguenti voci:  progettazione,  direzione  lavori  e  sicurezza;
servitu', danni, concessioni e relative spese; materiali;  trasporti;
lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni;
eventuali saggi archeologici ove necessario. 
  64. Qualora i comuni o i loro consorzi  si  avvalgano  di  societa'
concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas
naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della  legge
28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione,
i costi sostenuti dalle unita'  aziendali  impiegate  direttamente  e
indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai
singoli beni. I predetti costi sono  comprensivi  anche  delle  spese
generali nella misura massima del 5 per cento del  costo  complessivo
del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori
spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il  decreto  di
concessione del contributo. 
  65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64,  le
imprese del gas e le societa' concessionarie presentano al  Ministero
delle attivita' produttive,  unitamente  allo  stato  di  avanzamento
finale, una dichiarazione del legale rappresentante,  attestante  che
il costo effettivamente sostenuto per la  realizzazione  delle  opere
non e' inferiore  alla  spesa  complessiva  determinata  in  sede  di
istruttoria. Nel caso in cui il  costo  effettivo  risulti  inferiore
alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi
soggetti presentano la documentazione finale di  spesa  corredata  da
una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni
intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi  effettivi
relativi alle singole opere realizzate. Il  contributo  e'  calcolato
sulla base della spesa effettivamente sostenuta. 
  66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non e' tenuto a
richiedere la certificazione del comune ai fini  della  presentazione
degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di  cui  all'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni. 
  67. I termini per la presentazione  al  Ministero  delle  attivita'
produttive   della   documentazione   finale   di   spesa   e   della
documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4,
della legge 30 novembre 1998, n. 416, gia' differiti al  31  dicembre
2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001,  n.
463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005. 
  68. Al comma 10-bis dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000,  n.  164,  la  parola:  "decorre"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "e il periodo di cui  al  comma  9  del  presente  articolo
decorrono" e le parole: "due anni" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"quattro anni". 
  69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma  5,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa  al  regime  transitorio
degli affidamenti e delle concessioni in essere al  21  giugno  2000,
data di entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto  legislativo,  va
interpretata nel senso che e' fatta salva  la  facolta'  di  riscatto
anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi
atti di affidamento o di concessione.  Tale  facolta'  va  esercitata
secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono  svolte  in  conformita'
all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164.  Il
periodo transitorio di cui al citato articolo 15,  comma  5,  termina
entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facolta' per l'ente  locale
affidante o concedente di prorogare, entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, per un  anno  la  durata  del
periodo  transitorio,  qualora  vengano  ravvisate   motivazioni   di
pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9,  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  il  periodo  transitorio
non puo' comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E' abrogato il
comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164  del
2000. 
  70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela
della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri  dell'ambiente
e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti,
promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o
piu' accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti
di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e  l'utilizzo  di
tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di
energia elettrica o di carburanti da carbone. 
  71. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto  legislativo
11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni  ad
uso idroelettrico di pertinenza di soggetti  diversi  dall'Enel  Spa,
previa presentazione della relativa  domanda  entro  il  31  dicembre
2005. 
  73.  Il  risparmio  di  energia  primaria  ottenuto   mediante   la
produzione e l'utilizzo di calore da  fonti  energetiche  rinnovabili
costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui  ai
provvedimenti  attuativi  dell'articolo  9,  comma  1,  del   decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16,  comma  4,  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  74. Al secondo periodo del comma 1  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo  la  parola:  "soggetti"  sono
inserite le seguenti: ", diversi da quelli di cui al terzo periodo,". 
  75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti  i  seguenti:  "I
soggetti destinatari di  incentivi  relativi  alla  realizzazione  di
impianti alimentati  esclusivamente  da  fonti  rinnovabili  che  non
rispettino la data di entrata  in  esercizio  dell'impianto  indicata
nella convenzione e nelle  relative  modifiche  e  integrazioni  sono
considerati rinunciatari qualora non  abbiano  fornito  idonea  prova
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente
avviato  la  realizzazione  dell'iniziativa  mediante  l'acquisizione
della disponibilita' delle aree  destinate  ad  ospitare  l'impianto,
nonche' l'accettazione del  preventivo  di  allacciamento  alla  rete
elettrica formulato dal gestore  competente,  ovvero  l'indizione  di
gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione  di
macchinari o per  la  costruzione  di  opere  relative  all'impianto,
ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento  dell'iniziativa
o l'ottenimento in loro favore di misure di  incentivazione  previste
da altre  leggi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  I  soggetti
beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non
sono considerati rinunciatari e  perdono  il  diritto  alle  previste
incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato". 
  76. Il Ministero delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  sentito  il
Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di
programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie,  l'energia
e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure  a  sostegno  della
diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali
dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  77. Il permesso di ricerca di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in
terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un  procedimento
unico al quale partecipano le  amministrazioni  statali  e  regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi  di  semplificazione  e
con le modalita' di cui alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Esso
consente lo svolgimento di attivita' di  prospezione  consistente  in
rilievi geologici, geofisici e  geochimici,  eseguiti  con  qualunque
metodo o mezzo, e ogni altra  operazione  volta  al  rinvenimento  di
giacimenti,  escluse  le  perforazioni  dei  pozzi  esplorativi.  Del
rilascio del permesso di ricerca  e'  data  comunicazione  ai  comuni
interessati. 
  78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo,  alla
costruzione degli impianti  e  delle  opere  necessari,  delle  opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  all'attivita'  di
perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e'  concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del
permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per
gli  idrocarburi  e  la  geotermia  competente,  a  seguito   di   un
procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali
interessati, svolto nel rispetto dei principi  di  semplificazione  e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  79. Il permesso di ricerca di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in
mare, di cui all'articolo 6 della legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  e
successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un  procedimento
unico al quale partecipano le  amministrazioni  statali  interessate,
svolto  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  con  le
modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso  consente  lo
svolgimento  di  attivita'  di  prospezione  consistente  in  rilievi
geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con  qualunque  metodo  o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento  di  giacimenti,
escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. 
  80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo,  alla
costruzione degli impianti  e  delle  opere  necessari,  delle  opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  all'attivita'  di
perforazione e' concessa, previa valutazione di  impatto  ambientale,
su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al  comma  79,
da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia competente. 
  81.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  3  APRILE  2006,  N.  152,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  82. Alle  autorizzazioni  di  cui  al  comma  78  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto- legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
  82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78  comportino  variazione
degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione  di  cui
al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica. 
  82-ter. La concessione di coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991,  n.  9,  e
successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un  procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del
comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel  rispetto  dei
principi di semplificazione e con le modalita' di cui  alla  legge  7
agosto  1990,  n.  241.  Con  decreto  dei  Ministri  dello  sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare sono individuate le  attivita'
preliminari che non comportano  effetti  significativi  e  permanenti
sull'ambiente che, in attesa della  determinazione  conclusiva  della
conferenza  di  servizi,  l'Ufficio  nazionale  minerario   per   gli
idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare. 
  82-quater.  La  concessione  di  coltivazione  di  idrocarburi   in
terraferma costituisce titolo per la  costruzione  degli  impianti  e
delle opere necessari, degli  interventi  di  modifica,  delle  opere
connesse e delle  infrastrutture  indispensabili  all'esercizio,  che
sono considerati di pubblica utilita'  ai  sensi  della  legislazione
vigente. 
  82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino
variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione
di  cui  al  medesimo  comma  82-quater  ha   effetto   di   variante
urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77  a  82-ter,
e' indetta la conferenza di servizi ai sensi  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  nell'ambito  della  quale  si  considera   acquisito
l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se
il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente  la
volonta'. 
  82-sexies. Le attivita' finalizzate  a  migliorare  le  prestazioni
degli  impianti  di  coltivazione   di   idrocarburi,   compresa   la
perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della  frazione
gassosa estratta in giacimento, se  effettuate  a  partire  da  opere
esistenti e nell'ambito dei limiti di  produzione  ed  emissione  dei
programmi di lavoro gia' approvati, sono soggette  ad  autorizzazione
rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e  la
geotermia. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di
strato  o  della  frazione  gassosa  estratta  in   giacimento   sono
rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche  necessarie
a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi  idrici  o
nuocere ad altri ecosistemi. 
  83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si  applicano  anche
ai procedimenti in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  eccetto  quelli  per  i  quali  sia  completata  la
procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui
sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione
del proponente. 
  84. Il valore complessivo delle  misure  stabilite,  a  seguito  di
specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati  ed  i
titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in  terraferma
non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, a titolo di contributo compensativo  per  il  mancato
uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti
e delle opere necessarie, agli interventi  di  modifica,  alle  opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non puo'
eccedere il valore complessivo del 15 per cento  di  quanto  comunque
spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto
della coltivazione. La regione  competente  per  territorio  provvede
alla ripartizione dei contributi compensativi  con  gli  enti  locali
interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non  costituisce
motivo per la sospensione  dei  lavori  necessari  per  la  messa  in
produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio  dell'inizio
della coltivazione. (2) 
  85. E' definito come impianto di piccola  generazione  un  impianto
per  la  produzione  di   energia   elettrica,   anche   in   assetto
cogenerativo, con capacita' di generazione non superiore a 1 MW. 
  85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione  un  impianto
per  la  produzione  di   energia   elettrica,   anche   in   assetto
cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe. 
  86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola
generazione, purche' certificati, e' soggetta a  norme  autorizzative
semplificate. In particolare, se  l'impianto  e'  termoelettrico,  e'
assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto
di generazione di calore con pari potenzialita' termica. 
  87. Il valore dei certificati verdi emessi  ai  sensi  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito in 0,05 GWh o multipli
di detta grandezza. 
  88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  il  Ministro
dell'interno,  emana  con   proprio   decreto   le   norme   per   la
certificazione  degli  impianti   di   piccola   generazione   e   di
microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di  rumore  e  i
criteri di sicurezza. 
  89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas effettua annualmente il monitoraggio  dello  sviluppo  degli
impianti di piccola generazione e di  microgenerazione  e  invia  una
relazione sugli effetti della  generazione  distribuita  sul  sistema
elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e
al Parlamento. 
  90. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo  31  gennaio
2001, n. 22, e' sostituito dal seguente: 
  "4. Il soggetto che immette in  consumo  i  prodotti  indicati  nel
comma 1 e' obbligato a mantenere la scorta imposta  indipendentemente
dal  tipo  di  attivita'  svolta  e   dalla   capacita'   autorizzata
dell'impianto presso il quale e' avvenuta l'immissione al consumo". 
  91. Dopo il comma 1 dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  31
gennaio 2001, n. 22, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito  annualmente
dall'A.I.E. di cui al comma 1, il  prodotto  Orimulsion  puo'  essere
equiparato,   nella   misura   fissata   nel   decreto   annuale   di
determinazione degli obblighi di scorta di  cui  all'articolo  1,  ai
prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto.  Per
tale  prodotto  l'immissione  al  consumo  e'  desunta  dall'avvenuto
perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione". 
  92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, e'
abrogato. 
  93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa  in  materia
di  aliquote  di  prodotto  della  coltivazione,  dopo  il  comma   5
dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e'
inserito il seguente: 
  "5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio  2002
i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati: 
     a) per l'olio, per ciascuna concessione e per  ciascun  titolare
in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da  esso
fatturati nell'anno di riferimento.  Nel  caso  di  utilizzo  diretto
dell'olio da parte del concessionario,  il  valore  dell'aliquota  e'
determinato dallo stesso concessionario sulla  base  dei  prezzi  sul
mercato internazionale di greggi di riferimento  con  caratteristiche
similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione; 
     b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i  titolari,
in base  alla  media  aritmetica  relativa  all'anno  di  riferimento
dell'indice QE, quota energetica del costo della materia  prima  gas,
espresso in euro per MJ,  determinato  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22  aprile  1999,  n.
52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999,
e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza  1  Smc  m=
38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003,  l'aggiornamento  di  tale
indice,  ai  soli  fini  del   presente   articolo,   e'   effettuato
dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  sulla  base  dei
parametri di cui alla stessa deliberazione". 
  94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente: 
  "6-bis. Per le produzioni  di  gas  ottenute  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2002, al fine di tenere conto di  qualunque  onere,  compresi
gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al  trasporto,
in luogo delle  riduzioni  di  cui  al  comma  6,  l'ammontare  della
produzione annuale di gas esentata dal  pagamento  dell'aliquota  per
ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e' stabilita
in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e  in  80
milioni di Smc di gas per le produzioni in mare". 
  95. Il valore unitario delle aliquote relative alle  produzioni  di
gas riferite ad anni successivi alla data di entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625,  fino  all'anno  2001,
qualora non sussista la possibilita' di attribuire in modo univoco ad
una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del
gas da essa proveniente, puo' essere determinato da ciascun  titolare
come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte
le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilita'  di
attribuzione univoca. 
  96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  I  titolari  di  concessioni  di  coltivazione  che  hanno
presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali  non  risultino  conclusi  i
relativi  accertamenti,   inviano   entro   il   31   dicembre   2004
l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma  2  relativamente  alle
opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997.
L'aggiornamento,   sottoscritto   dal   legale   rappresentante   del
concessionario o da un suo delegato, indica altresi' l'importo  delle
eventuali  aliquote  non  corrisposte  e  ad  esso  si  allega  copia
dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo  definitivo,
dell'80 per cento dell'importo indicato". 
  97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625, sono abrogati. 
  98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al  decreto-legge  14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2003, n. 368, la  gestione  e  la  messa  in  sicurezza  dei
rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli  elementi  di
combustibile nucleare irraggiato e dei  materiali  nucleari  presenti
sull'intero territorio nazionale, e' svolta secondo  le  disposizioni
di cui ai commi da 99 a 106. 
  99. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45. 
  100. COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  15  FEBBRAIO  2010,  N.  31,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 23 MARZO 2011, N. 41. 
  101. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45. 
  102. Al fine di contribuire alla  riduzione  degli  oneri  generali
afferenti al sistema elettrico di cui al  decreto-legge  18  febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2003, n. 83, nonche' alla sicurezza del sistema elettrico  nazionale,
la SOGIN Spa,  su  parere  conforme  del  Ministero  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti. 
  103. Ai fini di una migliore valorizzazione e  utilizzazione  delle
strutture  e  delle  competenze  sviluppate,  la  SOGIN  Spa   svolge
attivita' di ricerca, consulenza, assistenza e servizio  in  tutti  i
settori  attinenti  all'oggetto  sociale,  in  particolare  in  campo
energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero.
Le attivita' di cui al presente  comma  sono  svolte  dalla  medesima
societa',  in  regime  di  separazione  contabile  anche  tramite  la
partecipazione ad associazioni temporanee di impresa. 
  104. I soggetti  produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche
in  relazione  agli  sviluppi  della  tecnica  e   alle   indicazioni
dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al
Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi  e  le  modalita'
tecniche del conferimento sono definiti  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche   avvalendosi
dell'organismo per la sicurezza  nucleare  di  cui  all'articolo  21,
comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  105. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104,  e'  punito
con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro  1.000.000.
Chiunque violi le norme tecniche e le modalita' definite dal  decreto
di cui al comma 104, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a
euro 300.000. 
  106. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45. 
  107. Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  su
proposta dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso  e  di
connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il
cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano. 
  108. I gruppi generatori concorrono alla  sicurezza  dell'esercizio
delle reti di distribuzione e trasporto  con  potenze  inseribili  su
richiesta del  distributore  locale  o  del  Gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale Spa, secondo modalita' definite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, previo  parere  del  Gestore  della
rete di trasmissione nazionale Spa. 
  109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  Spa  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  11  novembre  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999,  che
utilizzano, per la produzione di energia  elettrica  in  combustione,
farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del  decreto-legge  11
gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione
di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza
ottenuta applicando le modalita' di calcolo di  cui  all'articolo  4,
comma  1,   lettera   c),   del   predetto   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  11  novembre  1999,
con  riferimento  esclusivo  all'energia  elettrica  imputabile  alle
farine animali e al netto  della  produzione  media  di  elettricita'
imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1°  aprile
1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non
puo' essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno. 
  110. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici  della  Direzione
generale per l'energia e le risorse  minerarie  del  Ministero  delle
attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi  o  concessioni,
volte  alla  realizzazione  e  alla  verifica  di   impianti   e   di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di
entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle attivita'  produttive,  per  le  relative  istruttorie
tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita'  logistiche
e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite  il
versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille
del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non  si
applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  si  sia  gia'   conclusa
l'istruttoria. 
  111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese
le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la
citata Direzione generale  per  l'energia  e  le  risorse  minerarie,
incaricati di rendere pareri  ai  fini  dell'istruttoria  di  cui  al
medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti  dai
versamenti di cui  al  comma  110  che,  a  tal  fine,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato,  per  essere  riassegnate  allo
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive. 
  112.  Rimangono  a  carico  dello  Stato  le  spese  relative  alle
attivita' svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni  e
la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e  nelle  lavorazioni
soggetti alle norme di polizia mineraria, nonche' per i controlli  di
produzione e per la tutela dei giacimenti. 
  113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991,  n.  10,
sono soppresse le parole: "per non piu' di una volta". 
  114. All'articolo 3, comma 15, del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e' soppresso il secondo periodo. 
  115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti
dalla presente legge, e nei  limiti  delle  effettive  disponibilita'
derivanti dai versamenti di cui al  comma  110  presso  la  Direzione
generale per l'energia e le risorse  minerarie  del  Ministero  delle
attivita' produttive,  possono  essere  nominati,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, non piu'  di  ulteriori  venti  esperti  con  le
medesime modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, della legge  9
gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative. 
  116. Al fine di garantire la  maggiore  funzionalita'  dei  compiti
assegnati  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  nel   settore
energetico, per il trattamento  del  personale,  anche  dirigenziale,
gia'  appartenente  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  2.000.000  a
decorrere dall'anno 2004. Con decreto del  Ministro  delle  attivita'
produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente  legge,  sono  individuati  i  criteri  per  la
ripartizione della somma di cui al periodo  precedente,  con  effetto
dal 1° gennaio 2004. 
  117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro
2.000.000 per ciascuno degli anni 2004,  2005  e  2006,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  come
da  ultimo  rifinanziata  dalla  tabella  C,  voce  "Ministero  delle
attivita' produttive", allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  118. All'articolo 2 della legge 14  novembre  1995,  n.  481,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  28,  la  parola:  "ottanta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "centoventi"; 
    b) al  comma  30,  la  parola:  "quaranta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "sessanta". 
  119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del  sistema
energetico nazionale, mediante  interventi  per  la  diversificazione
delle fonti e  l'uso  efficiente  dell'energia,  il  Ministero  delle
attivita' produttive: 
    a) realizza, per  il  triennio  2004-2006,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio,  un  piano
nazionale di educazione  e  informazione  sul  risparmio  e  sull'uso
efficiente dell'energia, nel  limite  di  spesa,  per  ciascun  anno,
rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000; 
    b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota  per  il
risparmio ed  il  contenimento  dei  consumi  energetici  in  edifici
utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni,  nel  limite  di
spesa di euro 5.000.000 annui; 
    c) potenzia la capacita' operativa della Direzione  generale  per
l'energia e le risorse minerarie, incrementando,  nel  limite  di  20
unita', in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di  risorse
umane,  mediante  assunzioni  nel  triennio  2004-2006   e   mediante
contratti  con  personale  a  elevata  specializzazione  in   materie
energetiche, il cui limite di spesa e' di euro 500.000 annui; 
    d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  in  esecuzione  di  accordi  di  cooperazione
internazionale esistenti, studi di fattibilita' e progetti di ricerca
in materia di tecnologie pulite del carbone e  ad  "emissione  zero",
progetti  di  sequestro   dell'anidride   carbonica   e   sul   ciclo
dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli
stessi accordi, nel limite di spesa di euro  5.000.000  per  ciascuno
degli anni dal 2004 al 2006; 
    e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa  di  cui  alla
lettera d), gli  oneri  di  partecipazione  all'International  Energy
Forum e promuove le attivita', previste per  il  triennio  2004-2006,
necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale,  che
l'Italia ospita come presidenza di turno. 
  120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro
13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per  l'anno  2005  e  a
euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000
per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro  2.968.000
per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero delle attivita' produttive e, quanto a euro 10.000.000  per
ciascuno degli  anni  2004,  2005  e  2006,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo  bilancio
2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive. 
  121. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per il riassetto delle  disposizioni  vigenti  in
materia di energia, ai sensi e secondo i principi e  criteri  di  cui
all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri
direttivi: 
    a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto
dell'organizzazione dei mercati di riferimento e  delle  esigenze  di
allineamento tra i diversi  settori  che  derivano  dagli  esiti  del
processo di liberalizzazione e  di  formazione  del  mercato  interno
europeo; 
    b) adeguamento della normativa alle  disposizioni  comunitarie  e
agli  accordi  internazionali,  anche  in   vigore   nell'ordinamento
nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto  delle
competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali; 
    c) promozione della concorrenza  nei  settori  energetici  per  i
quali si e' avviata la procedura di  liberalizzazione,  con  riguardo
alla regolazione dei servizi di pubblica utilita' e di indirizzo e di
vigilanza del Ministro delle attivita' produttive; 
    d) promozione dell'innovazione tecnologica  e  della  ricerca  in
campo energetico ai fini della competitivita' del sistema  produttivo
nazionale. 
 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 agosto 2004 
 
                               CIAMPI 
 
                                               Berlusconi, Presidente 
                                           del Consiglio dei Ministri 
 
                                              Marzano, Ministro delle 
                                                 attivita' produttive 
 
  Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre  2005,  n.  383
(in G.U. 1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato: 
  - l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 1,  comma  4,  lettera
f), della  legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti  in  materia  di  energia),  limitatamente  alle
parole  "con  esclusione   degli   impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili"; 
  - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera g),
della legge n. 239 del 2004, nella  parte  in  cui  non  prevede  che
"l'identificazione  delle   linee   fondamentali   dell'assetto   del
territorio nazionale con riferimento  all'articolazione  territoriale
delle  reti  infrastrutturali  energetiche  dichiarate  di  interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti" da parte dello Stato  avvenga
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del d.lgs. 28
agosto 1997, n. 281; 
  - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera h),
della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede  che  "la
programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate
di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti" da  parte  dello
Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.  8
del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 
  - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera i),
della legge n. 239 del 2004, nella  parte  in  cui  non  prevede  che
"l'individuazione   delle   infrastrutture   e   degli   insediamenti
strategici" da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le
Province autonome interessate; 
  - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a),
punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non  prevede
che  "l'approvazione  degli  indirizzi  di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione nazionale" da parte dello Stato avvenga d'intesa con  la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997,  n.
281; 
  - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a),
punto 7, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede  che
"la definizione dei criteri generali  per  le  nuove  concessioni  di
distribuzione dell'energia  elettrica  e  per  l'autorizzazione  alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di  energia
elettrica di potenza termica superiore ai  300  MW"  da  parte  dello
Stato debba avvenire  "sentita  la  Conferenza  unificata",  anziche'
"previa intesa con la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del
d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281"; 
  - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b),
punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non  prevede
che "le determinazioni inerenti lo  stoccaggio  di  gas  naturale  in
giacimento" siano assunte dallo Stato d'intesa con le  Regioni  e  le
Province autonome direttamente interessate; 
  - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  24,  lettera
a), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui,  sostituendo  il
comma  2  dell'art.  1-ter  del  decreto-legge  n.  239   del   2003,
convertito, con modificazioni, nella  legge  n.  290  del  2003,  non
dispone che il potere del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
emanare "gli indirizzi  per  lo  sviluppo  delle  reti  nazionali  di
trasporto di energia elettrica e  di  gas  naturale"  sia  esercitato
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs.  28
agosto 1997, n. 281; 
  - l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  26,  della
legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce  il  comma  4-bis
nell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239  del  2003,  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge   n.   290   del   2003;   dichiara
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n.
239 del 2004, limitatamente alle parole  "la  mancata  sottoscrizione
degli accordi non costituisce motivo per la  sospensione  dei  lavori
necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi  o
per il rinvio dell'inizio della coltivazione";". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art.  34,  comma  11)
che "Gli accordi di cui all'articolo  1,  comma  5,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto." 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23  maggio  -
12 luglio 2017, n. 170 (in  G.U.  1ª  s.s.  19/07/2017,  n.  29),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 10 del
D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modifcazioni dalla  L.
11 novembre 2014, n. 164 (che ha introdotto i commi  1-bis,  1-ter  e
1-quater al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che a sua volta modifica il  comma  5
del presente articolo).