DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 28-9-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
(Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi  degli  articoli
34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n.9
                              del 1991) 
 
  1. Al fine di semplificare l'applicazione della nuova disciplina in
materia di aliquote di prodotto introdotta dal  presente  decreto,  i
titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato  domanda
di esonero ai sensi dell'art. 26 della legge n. 9 del  1991  per  gli
anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli  anni
1993, 1994 e 1995, ed entro il 31  dicembre  1997  per  l'anno  1996,
all'UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente  il  riepilogo
degli investimenti effettuati in ciascuno degli anni indicati per  le
opere  di  prospezione  non  esclusiva  e  di  ricerca  esclusiva  di
idrocarburi facenti parte del  progetto  di  investimenti  presentato
all'UNMIG per gli stessi anni, con  riferimento  alle  opere  per  le
quali non sia gia' stata emessa dalla Sezione competente la  relativa
certificazione ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613  del
1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 1991. 
  2. Il prospetto ed i tabulati  analitici  di  documentazione  delle
spese effettuate sono  sottoscritti  dal  legale  rappresentante  del
concessionario o un suo delegato, che attesta  la  veridicita'  e  la
pertinenza  delle  spese  elencate  alle  opere   del   progetto   di
investimento approvato. 
  ((2-bis. I  titolari  di  concessioni  di  coltivazione  che  hanno
presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali  non  risultino  conclusi  i
relativi  accertamenti,   inviano   entro   il   31   dicembre   2004
l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma  2  relativamente  alle
opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. 
L'aggiornamento,   sottoscritto   dal   legale   rappresentante   del
concessionario o da un suo delegato, indica altresi' l'importo  delle
eventuali  aliquote  non  corrisposte  e  ad  esso  si  allega  copia
dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo  definitivo,
dell'80 per cento dell'importo indicato)). 
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239 )).