LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26. 
         (Aliquote della produzione corrisposte allo Stato). 
   1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1 
gennaio 1990, sono esonerati per  un  triennio  e,  previa  eventuale
conferma ai sensi del comma 9  del  presente  articolo,  fino  al  31
dicembre 1996  dalla  corresponsione  allo  Stato  dell'aliquota  del
prodotto della coltivazione prevista dagli articoli  33  e  66  della
legge 21 luglio 1967, n. 613, purche' gli importi  corrispondenti  al
valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva
o nella ricerca  esclusiva  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel
territorio nazionale,  nel  mare  territoriale  o  nella  piattaforma
continentale. Sono confermati per le ragioni  a  statuto  speciale  i
benefici di cui all'articolo 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613. 
(( 1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1996 un  terzo  dell'aliquota  e'
devoluto  alle  regioni,  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218,  nelle  quali  si  effettuano  le  coltivazioni.  Le  regioni
impegnano tali proventi per il finanziamento  di  piani  di  sviluppo
economico e per l'incremento industriale nei territori  in  cui  sono
ubicati i giacimenti. )) 
2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo
delle attivita'  previste  nel  comma  1  ed  e'  cumulabile  con  le
agevolazioni fiscali di cui all'articolo 27. 
3. Per ottenere  l'esonero  previsto  nel  comma  1,  i  titolari  di
concessione di coltivazione  devono  farne  richiesta,  entro  il  31
gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un
progetto di massima degli investimenti, che  specifichi  la  data  di
inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo  ed  il  piano  di
finanziamento delle stesse. 
4.  L'esonero  e'  concesso  dalla  sezione  dell'ufficio   nazionale
minerario per gli idrocarburi competente per  territorio  sulla  base
del progetto presentato. 
5. Le operazioni per la ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi
devono essere iniziate  nello  stesso  anno  cui  si  riferiscono  le
aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi. 
6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonche'  l'ammontare
dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio  nazionale  minerario
per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici. 
7. Qualora risulti che l'attivita' programmata non sia stata iniziata
ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a  fronte  dei
costi sostenuti competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi
dalla  scadenza  dei  predetti  termini  al   recupero   del   valore
corrispondente alle aliquote non corrisposte,  determinato  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge  21  luglio  1967,  n.
613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso  ufficiale
di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti. 
8. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, il CIPE con propria  delibera  stabilisce  i  criteri  per  la
verifica della persistenza delle attuali condizioni del  mercato  del
greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1. 
9. La  verifica  di  cui  al  comma  8  e'  effettuata  dal  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  ogni  due  anni  a
decorrere dal 30 giugno  del  terzo  anno  successivo  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge.   L'eventuale   conferma
dell'esenzione e' disposta con decreto del  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il  Ministro  delle
finanze.