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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
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Testo in vigore dal: 31-1-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                (Norme per gli impianti idroelettrici 
                       e per gli elettrodotti). 
1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su  proposta  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  norme  regolamentari  in  materia  di
procedure  per  le  concessioni  o  le  varianti  di  concessione  di
derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica,  nonche',
sentito il Ministro  della  sanita',  in  materia  di  procedure  per
l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti. 
2. Il regolamento di cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi
generali  della  legislazione  vigente  in   materia,   fatto   salvo
l'intervento  nelle  procedure   da   parte   delle   amministrazioni
competenti in base a tale legislazione, dovra' in particolare: 
a)  prevedere  che  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato autorizzi la costruzione  dell'impianto,  dopo  aver
verificato la necessita'  di  energia  elettrica  che  l'impianto  da
realizzare e' destinato a soddisfare e la sua compatibilita'  con  le
previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani  di  bacino  di
cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n.  183,  predisposti
dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo rappresentante
redigendo apposito rapporto; 
b) confermare,  per  gli  impianti  idroelettrici,  le  dighe  e  gli
elettrodotti  di  cui  al  presente   articolo,   l'efficacia   delle
autorizzazioni e concessioni  che  consentano  l'inizio  dei  lavori,
ottenute ai sensi delle norme  vigenti  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del regolamento; 
c) semplificare e coordinare  le  procedure,  anche  eliminandone  le
duplicazioni; 
d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni  entro  i
quali ciascuna autorita' dovra' adottare gli atti  procedimentali  di
propria competenza trascorsi i quali gli  atti  stessi  si  intendono
adottati in senso favorevole; 
e) prevedere  che  in  caso  di  pareri  negativi  o  discordanti  la
decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza  dei  servizi
convocata dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  ovvero  ad  un
apposito accordo di programma; 
f)  prevedere  che  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la
produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e
ad aggiornarla annualmente. 
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma  1
sono abrogate le norme del testo unico delle  disposizioni  di  legge
sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o
sostanzialmente riprodotte  nello  stesso,  ferma  restando  la  loro
vigenza  per  le  concessioni  relative  a  finalita'  diverse  dalla
produzione di energia elettrica. 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.  Note  alla  legge recante
          "Norme   per   l'attuazione   del  nuovo  Piano  energetico
          nazionale: aspetti istituzionali,  centrali  idroelettriche
          ed   elettrodotti,  idrocarburi e geotermia, autoproduzione
          e disposizioni fiscali".
          Note all'art. 1:
          -  Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'art. 17 della
          legge n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri):
          "Art. 17 (Regolamenti).
          1. (Omissis).
          2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del  Governo,  determinano  le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
          (Omissis)".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17  della  legge n.
          183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
          della difesa del suolo):
          "17  (Valore, finalita' e contenuti del piano di Bacino). -
          1. Il piano di bacino ha valore di  piano  territoriale  di
          settore   ed  e'  lo  strumento  conoscitivo,  normativo  e
          tecnico-operativo mediante  il  quale  sono  pianificate  e
          programmate  le  azioni  e  le norme d'uso finalizzate alla
          conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del  suolo
          e  la  corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle
          caratteristiche  fisiche  ed  ambientali   del   territorio
          interessato.
          2.  Il  piano  di bacino e' redatto, ai sensi dell'articolo
          81, primo comma, lettera  a)  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, in base agli
          indirizzi, metodi e  criteri  fissati  dal  Presidente  del
          Consiglo  dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la
          difesa  del  suolo.  Studi  ed interventi sono condotti con
          particolare riferimento ai bacini montani, ai  torrenti  di
          alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
          3.  Il  piano  di  bacino  persegue  le  finalita' indicate
          all'articolo 3 ed in particolare, contiene:
          a)  in  conformita'  a  quanto previsto dall'articolo 2, il
          quadro conoscitivo organizzato ed  aggiornato  del  sistema
          fisico,  delle  utilizzazioni del territorio previsto dagli
          strumenti urbanistici comunali ed  intercomunuali,  nonche'
          dei   vincoli,   relativi   al  bacino,  di  cui  al  regio
          decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed  alle  legge  1
          giugno  1939,  n.  1089,  e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro
          successive modificazioni ed integrazioni;
          b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni,
          in atto  e  potenziali,  di  degrado  del  sistema  fisico,
          nonche' delle relative cause;
          c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del
          suolo,  la  sistemazione  idrogeologica  ed   idraulica   e
          l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
          d)   l'indicazione   delle  opere  necessarie  distinte  in
          funzione: dei pericoli di inondazione e della  gravita'  ed
          estensione  del dissesto; del perseguimento degli obiettivi
          di  sviluppo  sociale  ed  economico  o   di   riequilibrio
          territoriale nonche' del tempo necessario per assicurare la
          efficacia degli interventi;
          e)   la  programmazione  e  l'utilizzazione  delle  risorse
          idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
          f)  la  individuazione  delle  prescrizioni,  dei vincoli e
          delle      opere       idrauliche,       idraulico-agrarie,
          idraulico-forestali,    di    forestazione,   di   bonifica
          idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei  terreni
          e  di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati
          alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
          g)   il  proseguimento  ed  il  completamento  delle  opere
          indicate alla precedente lettera  f),  qualora  siano  gia'
          state   intraprese   con  stanziamenti  disposti  da  leggi
          speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
          h)  le  opere  di protezione, consolidamento e sistemazione
          dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
          i)  la  valutazione  preventiva, anche al fine di scegliere
          tra ipotesi di governo e gestione  tra  loro  diverse,  del
          rapporto  costi-benefici,  dell'impatto  ambientale e delle
          risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
          l)  la  normativa  e  gli  interventi  rivolti  a  regolare
          l'estrazione dei materiali litoidi  dal  demanio  fluviale,
          lacuale  e  marittimo  e  le  relative  fasce  di rispetto,
          specificatamente individuate in funzione  del  buon  regime
          delle  acque  e  della  tutela dell'equilibrio geostatico e
          geomorfologico dei terreni e dei litorali;
          m)  l'indicazione  delle  zone  da  assoggettare a speciali
          vincoli  e  prescrizioni  in   rapporto   alle   specifiche
          condizioni  idrogeologiche, ai fini della conservazione del
          suolo,  della  tutela  dell'ambiente  e  della  prevenzione
          contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
          n)  le  prescrizioni  contro l'inquinamento del suolo ed il
          versamento nel terreno di discariche di rifiuti  civili  ed
          industriali  che  comunque  possano incidere sulle qualita'
          dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
          o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
          p)  il  rilievo  conoscitivo  delle derivazioni in atto con
          specificazione  degli   scopi   energetici,   idropotabili,
          irrigui od altri e delle portate;
          q)  il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la
          navigazione od altre;
          r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le
          derivazioni che per altri  scopi,  distinte  per  tipologie
          d'impiego e secondo le quantita';
          s)  le  priorita'  degli  interventi  ed  il  loro organico
          sviluppo  nel  tempo,  in  relazione  alla   gravita'   del
          dissesto.
          4.  I  piani  di  bacino  sono  coordinati  con i programmi
          nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo  economico
          e   di   uso  del  suolo.   Di  conseguenza,  le  autorita'
          competenti, in particolare, provvedono  entro  dodici  mesi
          dall'approvazione  del  piano di bacino ad adeguare i piani
          territoriali e i programmi regionali previsti  dalla  legge
          27  dicembre  1977,  n.  984;  i piani di risanamento delle
          acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i  piani
          di  smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di  cui
          all'articolo  5  della  legge  29  giugno 1939, n.  1497, e
          all'articolo 1-bis del decreto-legge  27  giugno  1985,  n.
          312,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1985,  n.  431;  i  piani   di   disinquinamento   di   cui
          all'articolo  7  della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani
          generali di bonifica.
          5.  Le  disposizioni  del  piano  di bacino approvato hanno
          carattere immediatamente vincolante per le  amministrazioni
          ed  enti  pubblici,  nonche'  per  i  soggetti privati, ove
          trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo
          stesso piano di bacino.
          6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta
          giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          o  nei  Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di
          bacino, emanano ove necessario le disposizioni  concernenti
          l'attuazione  del  piano  stesso  nel  settore urbanistico.
          Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati
          dal  piano  di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
          prescrizioni  nel  settore  urbanistico.  Qualora gli  enti
          predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti
          relativi ai propri strumenti  urbanistici  entro  sei  mesi
          dalla  data di comunicazione delle predette disposizioni, e
          comunque    entro    nove    mesi    dalla    pubblicazione
          dell'approvazine   del  piano  di  bacino,  all'adeguamento
          provvedono d'ufficio le regioni".