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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2005)
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Testo in vigore dal:  18-8-1967

Art. 33


Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in località di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.
L'aliquota dovuta è pari all'8 per cento della quantità di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.
L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.
Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo, previsto dall'articolo 40 della presente legge.