LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2005)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-8-1967
                              Art. 33.

  Il  titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo
Stato  una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in
localita'  di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per
l'industria,   il   commercio   e   l'artigianato,  con  rimborso  al
concessionario  da  parte  dello  Stato  di  tutte le spese dirette e
indirette  di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di
conservazione  di  tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per
la consegna.
  L'aliquota  dovuta  e'  pari  all'8  per  cento  della quantita' di
idrocarburi  liquidi  ed  al  5  per  cento degli idrocarburi gassosi
estratti.
  L'aliquota  non  e'  dovuta  per  le  produzioni  che  siano andate
disperse,  bruciate,  impiegate negli usi di cantiere e in operazioni
di campo oppure reimmesse nel giacimento.
  Sono  esenti  dal  pagamento  dell'aliquota  le  produzioni che non
superino   complessivamente  nell'anno  cinquantamila  tonnellate  di
idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.
  Con   decreto   del   Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di  concerto  con  quello per le finanze, puo' essere
stabilito,   con   preavviso  di  sei  mesi,  che  il  concessionario
corrisponda,  per periodi determinati, invece del prodotto in natura,
il  valore  di  esso  calcolato a bocca di pozzo e determinato con le
modalita'  di  cui  al  disciplinare  tipo, previsto dall'articolo 40
della presente legge.