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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2005)
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Testo in vigore dal:  31-1-1991
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Art. 34


La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purché investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.
L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.
Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
L'esenzione è applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.
Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.
La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.
Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della società o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima. (3) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...] è prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...] è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1989".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...]è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995".