DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 28-9-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14
                           Clienti idonei

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto hanno
diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i  distributori,  limitatamente  all'energia elettrica destinata a
   clienti idonei connessi alla propria rete;
b) gli  acquirenti  grossisti, limitatamente all'energia consumata da
   clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;
c) i  soggetti cui e' conferita da altri Stati la capacita' giuridica
   di  concludere  contratti  di  acquisto  o  fornitura  di  energia
   elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente
   all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;
d) l'azienda  di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
   Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
  2.  Con  la  medesima  decorrenza  di cui al comma 1 hanno altresi'
diritto  alla  qualifica  di  clienti  idonei  i  soggetti di seguito
specificati  aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi
dell'eventuale   energia   autoprodotta,   nella  misura  di  seguito
indicata:
a) ogni  cliente  finale il cui consumo, misurabile in un unico punto
   del  territorio  nazionale,  sia  risultato, nell'anno precedente,
   superiore a 30 GWh;
b) le  imprese  costituite  in forma societaria, i gruppi di imprese,
   anche  ai  sensi  dell'articolo  7 della legge 10 ottobre 1990, n.
   287,  i  consorzi  e  le  societa'  consortili  il cui consumo sia
   risultato  nell'anno  precedente, anche come somma dei consumi dei
   singoli  componenti  la persona giuridica interessata, superiore a
   30  GWh,  i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh
   su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici
   atti  di  programmazione  regionale,  esclusivamente  nello stesso
   comune o in comuni contigui.
  3.  A  decorrere dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di
clienti idonei:
a) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera a), aventi consumi non
   inferiori a 20 GWh;
b) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera b), aventi consumi non
   inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.
  4.  A  decorrere dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di
clienti idonei:
a) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera a), aventi consumi non
   inferiori a 9 GWh;
b) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera b), aventi consumi non
   inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
c) ogni  cliente  finale  il  cui  consumo  sia  risultato  nell'anno
   precedente   superiore   a  1  GWh  in  ciascun  punto  di  misura
   considerato  e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di
   misura.
  5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli
autoconsumi,  risulti  inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999,
al 35 per cento il 1 gennaio 2000, al 40 per cento il 1 gennaio 2002,
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, con
proprio  decreto,  individua,  anche su proposta delle Regioni, nuovi
limiti  per  l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto
anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.
  5-bis.  A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte
dell'ENEL  Spa,  di  non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva ai
sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  e'  cliente  idoneo ogni cliente
finale,  singolo  o  associato,  il cui consumo, misurato in un unico
punto  del  territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate
da  imprese  individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai
soggetti  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a
0,1  GWh.  Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
  ((5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,  e'  cliente  idoneo  ogni  cliente  finale,  singolo o
associato,  il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio
nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali
o  costituite  in  forma  societaria,  nonche'  ai  soggetti  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, e' risultato, nell'anno precedente,
uguale o superiore a 0,05 GWh.
  5-quater.  A  decorrere  dal 1° luglio 2004, e' cliente idoneo ogni
cliente finale non domestico.
  5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente idoneo ogni
cliente finale.
  5-sexies.  I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal
preesistente  contratto  di  fornitura,  come  clienti vincolati, con
modalita'  stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Qualora  tale  diritto  non  sia esercitato, la fornitura ai suddetti
clienti  idonei  continua  ad  essere garantita dall'Acquirente unico
Spa)).
  6.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, con proprio
decreto,  in  presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati
di  altri  Stati  individua  nuovi  limiti  per  l'attribuzione della
qualifica  di  cliente  idoneo,  al fine di una maggiore apertura del
mercato.
  7.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con regolamento
da  emanare,  entro  tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire,
anche  negli  anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei
al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.
  8.  Sulla  base delle disposizioni del presente articolo, i clienti
idonei autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
la  propria  qualifica  per  l'anno 1999. La medesima Autorita' entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
stabilisce  con  proprio provvedimento le modalita' per riconoscere e
verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.