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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
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Testo in vigore dal:  28-9-2004
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Art. 14

Clienti idonei
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;
b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;
c) i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.
5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1 gennaio 2000, al 40 per cento il 1 gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.
5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
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5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.
5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa
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6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.
8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.