DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 20-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
 
 (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali) 
 
  1.  Le  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e   coltivazione   di
idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas  naturale  sono
di pubblica  utilita'.  I  relativi  titoli  abilitativi  comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilita'. 
  1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 
  2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino  variazione  degli
strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
variante urbanistica. 
  3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al punto 7) dell'allegato  II  alla  parte  seconda,  dopo  le
parole: "coltivazione di  idrocarburi"  sono  inserite  le  seguenti:
"sulla terraferma e"; 
    b) alla lettera v)  dell'allegato  III  alla  parte  seconda,  le
parole: "degli idrocarburi liquidi e gassosi e" sono soppresse; 
    c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda: 
      1) la lettera g) e' abrogata; 
      2) alla lettera l), le parole: ", di petrolio, di gas naturale"
sono soppresse. 
  4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso
presso le regioni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  relativi  alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di
idrocarburi,  la  regione  presso  la  quale  e'  stato  avviato   il
procedimento conclude lo stesso  entro  il  31  marzo  2015.  Decorso
inutilmente  tale  termine,  la   regione   trasmette   la   relativa
documentazione  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di
spesa istruttori rimangono a carico delle societa' proponenti e  sono
versati   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. 
  5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi  e
gassosi sono svolte con le modalita' di  cui  alla  legge  9  gennaio
1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio  unico,
sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima
fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di
rinvenimento  di  un  giacimento   tecnicamente   ed   economicamente
coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico,  la
fase di coltivazione della durata di trent'anni,  salvo  l'anticipato
esaurimento del giacimento, nonche' la fase di ripristino finale. 
  6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e' accordato: 
    a) a seguito di un  procedimento  unico  svolto  nel  termine  di
centottanta giorni tramite apposita conferenza di  servizi,  nel  cui
ambito e' svolta anche  la  valutazione  ambientale  preliminare  del
programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con
parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale
VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
    b) con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa
intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di  Bolzano
territorialmente  interessata,  per  le  attivita'  da  svolgere   in
terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e  le  risorse
minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale  minerario
idrocarburi e georisorse; 
    c) a soggetti che dispongono di capacita' tecnica,  economica  ed
organizzativa  ed  offrono  garanzie  adeguate  alla   esecuzione   e
realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o
in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e,  a  condizioni  di
reciprocita', a soggetti di  altri  Paesi.  Il  rilascio  del  titolo
concessorio  unico  ai  medesimi   soggetti   e'   subordinato   alla
presentazione  di  idonee  fideiussioni   bancarie   o   assicurative
commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste. 
  6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle  attivita'
di ricerca  e  di  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi
relativi a un titolo  concessorio  unico  di  cui  al  comma  5  sono
sottoposti a valutazione di impatto  ambientale  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea. La valutazione di  impatto  ambientale
e' effettuata secondo le modalita' e  le  competenze  previste  dalla
parte seconda del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni. 
  6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per  la
coltivazione   di   idrocarburi   e'   vincolato   a   una   verifica
sull'esistenza  di  tutte  le  garanzie  economiche  da  parte  della
societa' richiedente, per coprire i costi di un  eventuale  incidente
durante le attivita', commisurati a quelli derivanti dal  piu'  grave
incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi
dei rischi. 
  7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero  dello
sviluppo  economico,  sono  stabilite,  entro   centoottanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  modalita'   di
conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5,  nonche'
le modalita' di esercizio  delle  relative  attivita'  ai  sensi  del
presente articolo.((22)) 
  8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del
richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  anche  ai
titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  ai  procedimenti  in
corso. Il  comma  4  si  applica  fatta  salva  l'opzione,  da  parte
dell'istante, di proseguimento del  procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale presso la  regione,  da  esercitare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. 
  10. All'articolo 8  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi  in
mare  localizzate  nel  mare  continentale  e  in  ambiti  posti   in
prossimita'  delle  aree  di  altri  Paesi  rivieraschi  oggetto   di
attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il
relativo gettito fiscale allo  Stato  e  al  fine  di  valorizzare  e
provare  in  campo  l'utilizzo  delle   migliori   tecnologie   nello
svolgimento dell'attivita' mineraria,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del  mare,  sentite  le  Regioni  interessate,  puo'
autorizzare, previo espletamento della procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale che dimostri l'assenza di  effetti  di  subsidenza
dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema  e  sugli
insediamenti antropici, per un periodo non superiore a  cinque  anni,
progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti  sono
corredati  sia  da  un'analisi   tecnico-scientifica   che   dimostri
l'assenza  di  effetti  di  subsidenza  dell'attivita'  sulla  costa,
sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e  sia
dai relativi progetti  e  programmi  dettagliati  di  monitoraggio  e
verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.  Ove  nel  corso  delle  attivita'  di  verifica  vengano
accertati   fenomeni   di   subsidenza   sulla   costa    determinati
dall'attivita',   il   programma   dei   lavori   e'   interrotto   e
l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine  del
periodo  di  validita'  dell'autorizzazione   venga   accertato   che
l'attivita'  e'  stata   condotta   senza   effetti   di   subsidenza
dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e
sugli insediamenti antropici,  il  periodo  di  sperimentazione  puo'
essere prorogato per ulteriori cinque anni,  applicando  le  medesime
procedure di controllo. 
  1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma  1-bis,  ai  territori
costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma  5,  della
legge n.239 del 2004 e successive modificazioni." . 
  1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto  2004,  n.
239, e successive modificazioni, dopo le parole:  "Le  regioni"  sono
inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali".((22)) 
  11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239,  dopo le parole "compresa la perforazione", sono aggiunte  le
parole "e la reiniezione delle  acque  di  strato  o  della  frazione
gassosa estratta in giacimento" ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: ''. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle  acque
di strato o  della  frazione  gassosa  estratta  in  giacimento  sono
rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche  necessarie
a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi  idrici  o
nuocere ad altri ecosistemi''. 
  11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.
117, e successive modificazioni, dopo  il  comma  5  e'  inserito  il
seguente: 
  "5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni  dei
commi da 1 a 4, l'operatore e' tenuto  ad  avere  un  registro  delle
quantita' esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi,  pena  la
revoca dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva". 
  11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239, le parole: "0,5 per mille" sono sostituite  dalle  seguenti:  "1
per mille". 
  11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis.   Ai   fini   della   tutela   delle   acque    sotterranee
dall'inquinamento  e  per  promuovere  un  razionale   utilizzo   del
patrimonio idrico nazionale, tenuto  anche  conto  del  principio  di
precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla  prevenzione
di incidenti rilevanti, nelle attivita' di ricerca o coltivazione  di
idrocarburi  rilasciate  dallo  Stato  sono  vietati  la  ricerca   e
l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio  dei  relativi
titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque tecnica di iniezione
in pressione nel sottosuolo di fluidi  liquidi  o  gassosi,  compresi
eventuali  additivi,   finalizzata   a   produrre   o   favorire   la
fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono  intrappolati  lo
shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi  di  ricerca  o  di
concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  all'Istituto  nazionale  di
geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche  in
via  sperimentale,  compresi   quelli   sugli   additivi   utilizzati
precisandone la composizione chimica. Le violazioni  accertate  delle
prescrizioni previste dal presente articolo determinano  l'automatica
decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso". 
  11-quinquies. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico
sono definite condizioni e modalita' per  il  riconoscimento  di  una
maggiore  valorizzazione  dell'energia  da  cogenerazione   ad   alto
rendimento,  ottenuta  a  seguito  della  riconversione  di  impianti
esistenti  di  generazione  di   energia   elettrica   a   bioliquidi
sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unita'
di cogenerazione asservite ai medesimi  siti.  La  predetta  maggiore
valorizzazione e' riconosciuta nell'ambito  del  regime  di  sostegno
alla  cogenerazione  ad  alto  rendimento,   come   disciplinato   in
attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n.
99, e successive modificazioni,  e  in  conformita'  alla  disciplina
dell'Unione europea in materia. 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12  luglio  2017,
n.  170  (in  G.U.  1ª  s.s.  19/07/2017,  n.   29)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   38,   comma   7,   del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
novembre 2014, n. 164, nella parte in cui  non  prevede  un  adeguato
coinvolgimento   delle   Regioni   nel    procedimento    finalizzato
all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo  economico  con
cui  sono  stabilite  le  modalita'  di   conferimento   del   titolo
concessorio unico, nonche' le modalita' di esercizio  delle  relative
attivita'". 
  Ha inoltre dichiarato  "l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito".