DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n. 239

Disposizioni urgenti per la sicurezza ((e lo sviluppo)) del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.27 ottobre 2003, n. 290 (in G.U. 28/10/2003, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-ter
             (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo
          della rete elettrica e la terzieta' delle reti).

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle  attivita'  produttive, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  nel  rispetto  dei principi di salvaguardia degli
interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema
elettrico  nazionale  e  di  autonomia  imprenditoriale  dei soggetti
attualmente  proprietari  delle  reti di trasmissione elettrica, sono
definiti  i  criteri, le modalita' e le condizioni per l'unificazione
della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione,
ivi  inclusa  la  disciplina  dei diritti di voto e la sua successiva
privatizzazione.
  2.  Il  Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per
lo  sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e
di  gas  naturale  e  verifica  la  conformita' dei piani di sviluppo
predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli
indirizzi medesimi. (4)
  3.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione
di   utenti  o  categorie  di  utenti;  delibera  gli  interventi  di
manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui
al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui
puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie
di  utenti;  delibera  gli  interventi  di manutenzione e di sviluppo
della  rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
delle societa' proprietarie";
    b)  al  comma  5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione
rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni
del  gestore  e, comunque, ove il Ministro delle attivita' produttive
lo   ritenga   necessario,   per   la  migliore  funzionalita'  della
concessione  medesima  all'esercizio  delle  attivita'  riservate  al
gestore";
    c)  al  comma  6,  quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne
abbiano   la  disponibilita',"  sono  inserite  le  seguenti:  "fatta
eccezione  per  il  gestore  della  rete di trasmissione nazionale in
relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,";
    d)  al  comma  8,  al termine del primo periodo, sono inserite le
seguenti   parole:   "nel  caso  in  cui  non  ne  sia  proprietario;
altrimenti,  il  gestore  risponde  direttamente  nei  confronti  del
Ministero  delle  attivita'  produttive  della  tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".
  4.   Ciascuna  societa'  operante  nel  settore  della  produzione,
importazione,  distribuzione  e  vendita dell'energia elettrica e del
gas naturale, anche attraverso le societa' controllate, controllanti,
o  controllate  dalla  medesima  controllante,  e ciascuna societa' a
controllo  pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente
nei   medesimi   settori   ,   non   puo'  detenere,  direttamente  o
indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20
per  cento  del  capitale  delle societa' che sono proprietarie e che
gestiscono  reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas
naturale. (5) ((6))
  5.  Ai  soli  fini  di  cui  al  comma  4 non sono considerate reti
nazionali  di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10
chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla
rete  di  trasmissione  nazionale  dell'energia elettrica, nonche' le
infrastrutture  realizzate  al  fine  di  potenziare  la capacita' di
importazione  per  le  quali e' consentita l'allocazione di una quota
della  loro  capacita'  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo
1-quinquies, comma 6.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383
(in  G.U.  1a  s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui
non  dispone che il potere del Ministro delle attivita' produttive di
emanare  "gli  indirizzi  per  lo  sviluppo  delle  reti nazionali di
trasporto  di  energia  elettrica  e  di gas naturale" sia esercitato
d'intesa  con  la  Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  23  dicembre  2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma
373)  che "In considerazione del contenzioso in essere, relativamente
alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui
al  comma  4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, e' prorogata al 31 dicembre 2008."
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  27  dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
906)  che  il  termine  del  31  dicembre 2008 stabilito dal presente
articolo  comma  4,  come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle societa' di
cui   al   comma  905  dell'art.  1  della  stessa  L.  296/2006,  e'
rideterminato  in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al medesimo comma 905.