DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
  Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative 
 
  1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili,  nonche'  le  opere   connesse   e   le   infrastrutture
indispensabili  alla  costruzione  e   all'esercizio   degli   stessi
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti. 
  2.  Restano  ferme  le  procedure   di   competenza   del   Mistero
dell'interno vigenti  per  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi. 
  3. La costruzione e l'esercizio degli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi  di
modifica,   potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale    e
riattivazione, come definiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio degli impianti  stessi,  ivi  inclusi  gli  interventi,
anche consistenti in demolizione di  manufatti  o  in  interventi  di
ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle  aree
di insediamento degli impianti, sono soggetti ad  una  autorizzazione
unica, rilasciata dalla  regione  o  dalle  province  delegate  dalla
regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata  pari  o
superiore ai 300 MW, dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela  dell'ambiente,
di tutela del  paesaggio  e  del  patrimonio  storico-artistico,  che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A  tal
fine la Conferenza dei servizi  e'  convocata  dalla  regione  o  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico   entro   trenta   giorni   dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e  4,  del  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
modificazioni. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  1  MARZO  2022,  N.  17,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 2022, N. 34. Per  gli
impianti off-shore, incluse le opere per la  connessione  alla  rete,
l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  Ministero  della   transizione
ecologica di concerto  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita'
di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, nell'ambito del provvedimento  adottato  a  seguito  del
procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio  della
concessione d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo
idroelettrico   attraverso   pompaggio   puro   l'autorizzazione   e'
rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica,  sentito  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
d'intesa con la regione interessata,  nell'ambito  del  provvedimento
adottato a  seguito  del  procedimento  unico  di  cui  al  comma  4,
comprensivo del rilascio della concessione  ai  fini  dell'uso  delle
acque. 
  3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al  procedimento  unico
ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti, comprese  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a
tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, ((qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali  di
cui al titolo III della  parte  seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152)). 
  ((4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito  di
un procedimento unico, comprensivo, ove previste,  delle  valutazioni
ambientali di cui al titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  al  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.  Il  rilascio  dell'autorizzazione   comprende,   ove
previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al  titolo
III della parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152,  costituisce  titolo  a  costruire  ed  esercire  l'impianto  in
conformita' al progetto approvato e  deve  contenere  l'obbligo  alla
rimessa in pristino dello stato dei  luoghi  a  carico  del  soggetto
esercente a  seguito  della  dismissione  dell'impianto  o,  per  gli
impianti  idroelettrici,  l'obbligo  all'esecuzione  di   misure   di
reinserimento e  recupero  ambientale.  Il  termine  massimo  per  la
conclusione del procedimento unico e' pari a novanta giorni nel  caso
dei progetti di cui al comma 3-bis  che  non  siano  sottoposti  alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di  cui  al
terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti  per  le
procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento  unico
di cui al presente comma puo' essere avviato anche  in  pendenza  del
procedimento  per  il  rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA)). 
  4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa,  ivi
inclusi gli impianti a  biogas  e  gli  impianti  per  produzione  di
biometano di nuova costruzione, e per  impianti  fotovoltaici,  ferme
restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita'  del  suolo  su
cui realizzare l'impianto. Per gli impianti diversi da quelli di  cui
al primo periodo  il  proponente,  in  sede  di  presentazione  della
domanda di autorizzazione di cui  al  comma  3,  puo'  richiedere  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  l'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla  realizzazione
dell'impianto e delle opere connesse. (6) (16) 
  5. All'installazione degli impianti di  fonte  rinnovabile  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e'  previsto
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano  le  procedure
di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
generazione sia inferiore alle soglie  individuate  dalla  tabella  A
allegata al presente decreto, con riferimento alla  specifica  fonte,
si applica la disciplina della denuncia di inizio  attivita'  di  cui
agli articoli 22  e  23  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  possono  essere  individuate   maggiori   soglie   di
capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di  installazione
per i quali si procede con la medesima disciplina della  denuncia  di
inizio attivita'. 
  6. L'autorizzazione  non  puo'  essere  subordinata  ne'  prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 
  7.  Gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b)  e  c),  possono  essere  ubicati
anche in zone classificate agricole dai  vigenti  piani  urbanistici.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in  materia
di sostegno nel settore agricolo, con  particolare  riferimento  alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari  locali,  alla  tutela
della biodiversita',  cosi'  come  del  patrimonio  culturale  e  del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7  e
8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  articolo
14. 
  8. Gli impianti di  produzione  di  energia  elettrica  di  potenza
complessiva  non  superiore  a  3  MW  termici,  sempre  che  ubicati
all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas  di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione  e  biogas,  nel
rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche  adottate  ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  maggio
1988,  n.   203,   attivita'   ad   inquinamento   atmosferico   poco
significativo ed il loro esercizio non  richiede  autorizzazione.  E'
conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita' ad  inquinamento
atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991. (1) (9) 
  9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
assenza della ripartizione di cui  all'articolo  10,  commi  1  e  2,
nonche' di quanto disposto al comma 10. 
  10.  In  Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le  attivita'
culturali, si  approvano  le  linee  guida  per  lo  svolgimento  del
procedimento di cui al comma 3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in
particolare, ad assicurare un corretto  inserimento  degli  impianti,
con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel  paesaggio.  In
attuazione di tali linee guida, le  regioni  possono  procedere  alla
indicazione  di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione   di
specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano  le  rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee guida.  In  caso  di  mancato  adeguamento  entro  il  predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali. 
 
                                                                 (11) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280,  comma
1, lettera c)) che e' abrogato  il  comma  8  del  presente  articolo
escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore
vigenza e  fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14  del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ha disposto (con l'art. 5,  comma  5)
che "le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2  del
presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la  data
di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 65, comma 5) che "Il
comma 4-bis dell'articolo 12  del  decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della  legge  23
luglio 2009, n. 99,  deve  intendersi  riferito  esclusivamente  alla
realizzazione di impianti  alimentati  a  biomasse  situati  in  aree
classificate  come  zone   agricole   dagli   strumenti   urbanistici
comunali". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal  D.Lgs.  15
novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1,  lettera
c)) che e' abrogato il comma  8  del  presente  articolo  escluse  le
disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 31-bis,  comma  2)
che "Le disposizioni dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2003,  n.  387,  si  applicano  anche  a  tutte  le   opere
infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano  nella  rete
esistente di trasporto e di distribuzione del gas  naturale,  per  le
quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso  compresi  nonche'
la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 57,  comma  1)  che
"Salvo quanto previsto dal comma  2,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto".