DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                   Effettuazione delle operazioni. 
 
  Le cessioni di beni si considerano  effettuate  nel  momento  della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna
o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le  cessioni  i  cui
effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente,  tranne
quelle indicate ai  numeri  1)  e  2)  dell'art.  2,  si  considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti  e  comunque,
se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla  consegna
o spedizione. 
  In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: 
    a) per le cessioni di beni per atto della  pubblica  autorita'  e
per le cessioni periodiche o continuative di beni  in  esecuzione  di
contratti   di   somministrazione,   all'atto   del   pagamento   del
corrispettivo; 
    b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n.
3) dell'art.  2,  all'atto  della  vendita  dei  beni  da  parte  del
commissionario; 
    c)  per  la  destinazione  al  consumo  personale   o   familiare
dell'imprenditore  e  ad  altre  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo  dei
beni; 
    d) per le cessioni  di  beni  inerenti  a  contratti  estimatori,
all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni  non  restituiti,
alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque  dopo  il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 
    d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di  case  di  abitazione
fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla  data
del rogito notarile; 
    d-ter) LETTERA SOPPRESSA DAL  D.L.  30  DICEMBRE  1991,  N.  417,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1992, N. 66.(63) 
  Le prestazioni di servizi si considerano  effettuate  all'atto  del
pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo  3,  terzo
comma, primo periodo, si considerano effettuate  al  momento  in  cui
sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese
successivo a quello in cui sono rese. PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  15
DICEMBRE 2011, N. 217.(149)(157) 
  Se  anteriormente  al  verificarsi  degli   eventi   indicati   nei
precedenti commi o indipendentemente da essi sia  emessa  fattura,  o
sia pagato in tutto o in  parte  il  corrispettivo,  l'operazione  si
considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato  o  pagato,
alla data della fattura o a quella del pagamento.(63) 
  L'imposta relativa alle cessioni di beni  ed  alle  prestazioni  di
servizi diviene  esigibile  nel  momento  in  cui  le  operazioni  si
considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e
l'imposta e' versata con le modalita' e  nei  termini  stabiliti  nel
titolo secondo. Tuttavia per le cessioni  dei  prodotti  farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte  dell'allegata  tabella  A
effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e  le  prestazioni
di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto  comma
dell'articolo 4, nonche' per quelle fatte  allo  Stato,  agli  organi
dello Stato ancorche' dotati di  personalita'  giuridica,  agli  enti
pubblici territoriali e ai consorzi  tra  essi  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  alle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  agli   istituti
universitari, alle unita' sanitarie locali,  agli  enti  ospedalieri,
agli enti pubblici di ricovero e  cura  aventi  prevalente  carattere
scientifico, agli enti pubblici  di  assistenza  e  beneficenza  e  a
quelli  di  previdenza,  l'imposta  diviene  esigibile  all'atto  del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di  applicare
le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni  di  beni  di  cui
all'articolo 21,  comma  4,  terzo  periodo,  lettera  b),  l'imposta
diviene  esigibile  nel  mese  successivo   a   quello   della   loro
effettuazione.  Per  le  prestazioni  di  servizi  effettuate   dagli
autotrasportatori di cose per conto di terzi  iscritti  nell'albo  di
cui alla legge 6 giugno 1974, n.  298,  l'imposta  diviene  esigibile
all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la  facolta'
di applicare le disposizioni di cui al primo periodo. (89) (94) (162) 
  In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi  di
cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato a un soggetto  passivo  ivi  stabilito,  e  le
prestazioni di  servizi  diverse  da  quelle  di  cui  agli  articoli
7-quater e 7-quinquies, rese da un  soggetto  passivo  stabilito  nel
territorio dello  Stato  ad  un  soggetto  passivo  che  non  e'  ivi
stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate
ovvero, se di  carattere  periodico  o  continuativo,  alla  data  di
maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi  degli
eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o  in  parte  il
corrispettivo, la  prestazione  di  servizi  si  intende  effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le  stesse
prestazioni, se effettuate  in  modo  continuativo  nell'arco  di  un
periodo superiore a un anno  e  se  non  comportano  pagamenti  anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate  al  termine
di  ciascun  anno  solare  fino  all'ultimazione  delle   prestazioni
medesime. (157) 
  ((In deroga al primo e al quarto comma,  le  cessioni  di  beni  da
parte  di  un  soggetto  passivo  che  si  considera  cessionario   e
rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo  2-bis,  nonche'  le
cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto  soggetto  passivo,
si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile  nel  momento
in cui e' accettato il pagamento del corrispettivo.)) ((209)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che la presente modifca ha effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
4) che le integrazioni e correzioni apportate all'art. 6 si applicano
dal 1 gennaio 1973. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.L. 30 dicembre 1991,  n.  417,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990. 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 novembre 1995, n. 507, nel modificare l'art. 16-bis del D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22  marzo
1995, n. 85, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 4) che
la presente modifica si applica dal 24 marzo 1995. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 8) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1
gennaio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma  1)
che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (149) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate dal
1° gennaio 2010. 
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AGGIORNAMENTO (157) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le presenti modifiche si applicano alle operazioni  effettuate  a
partire dal sessantesimo giorno successivo a quello  dell'entrata  in
vigore della presente legge. 
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AGGIORNAMENTO (162) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (209) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art.  10,  comma
1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate
dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".