DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-1995
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 16-bis. 
((  (Modifiche  in  materia  di  autoconsumo  e  di  rettifica  della
                         detrazione IVA). )) 
 
  ((1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal
seguente: 
      "4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui
produzione o il cui  commercio  non  rientra  nell'attivita'  propria
dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire  cinquantamila
e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto
o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo
19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;'; 
    b) nell'articolo 3, terzo comma, e' premesso il seguente periodo:
'Le  prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo  sempreche'
l'imposta afferente agli acquisti di beni  e  servizi  relativi  alla
loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione  di
valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore,  ovvero
a  titolo  gratuito  per  altre  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa,  ad  esclusione  delle  somministrazioni  nelle   mense
aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche,  educative  e
ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale
dipendente , nonche' delle operazioni di  divulgazione  pubblicitaria
svolte  a  beneficio  delle  attivita'  istituzionali   di   enti   e
associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali,  sportive,  religiose  e  di  assistenza  e   solidarieta'
sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o
comunicazioni di pubblico interesse  richieste  o  patrocinate  dallo
Stato o da enti pubblici; 
    c) nell'articolo  6,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: 'Quelle  indicate  nell'articolo  3,  terzo  comma,
primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese,
ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo
a quello in cui sono rese.'; 
    d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      "c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del  secondo
comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per  le  prestazioni
di servizi effettuate per estinguere precedenti  obbligazioni  e  per
quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal  valore
normale dei beni e delle prestazioni;  per  le  assegnazioni  di  cui
all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle  spese  sostenute
dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi'; 
    e) nell'articolo 18, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      "La rivalsa non e' obbligatoria  per  le  cessioni  di  cui  ai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni
di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.'; 
    f) nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole 'Se  i  beni
ammortizzabili'  sono  inserite  le   seguenti:   'o   comunque   gli
immobili'.)); 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni  dalla
L.29 novembre 1995, n. 507, ha disposto (con l'art. 4, comma  4)  che
la presente modifica si applica dal 24 marzo 1995.