LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

note: Entrata in vigore della legge: 14-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 4-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
               Imprese pubbliche e in monopolio legale 
  1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli  si  applicano
sia alle imprese private  che  a  quelle  pubbliche  o  a  prevalente
partecipazione statale. 
  2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non  si  applicano
alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano  la  gestione
di servizi di interesse economico generale ovvero operano  in  regime
di monopolio sul mercato,  per  tutto  quanto  strettamente  connesso
all'adempimento degli specifici compiti loro affidati. 
  ((2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora  intendano  svolgere
attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai  sensi  del
medesimo comma 2, operano mediante societa' separate. 
  2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di
controllo in societa' operanti nei mercati diversi di  cui  al  comma
2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'. 
  2-quater. Al fine di  garantire  pari  opportunita'  di  iniziativa
economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a
societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui
al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano  la
disponibilita' esclusiva in  dipendenza  delle  attivita'  svolte  ai
sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute  a  rendere  accessibili
tali beni o servizi, a condizioni  equivalenti,  alle  altre  imprese
direttamente concorrenti. 
  2-quinquies. Nei casi di cui ai  commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater,
l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo  14.  Nei  casi  di
accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le  imprese  sono  soggette
alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15. 
  2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione  di
cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria fino a lire 100 milioni.))