DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 28-9-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15
          Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili

  1.  La  decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
e' improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL
S.p.a.  prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I
soggetti  ((,  diversi  da  quelli di cui al terzo periodo,)) che non
rispettino  la  data  di  entrata in esercizio dell'impianto indicata
nella   convenzione,  fatto  salvo  ogni  onere  ivi  previsto,  sono
considerati   rinunciatari.((I   soggetti  destinatari  di  incentivi
relativi  alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da
fonti  rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio
dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e
integrazioni   sono  considerati  rinunciatari  qualora  non  abbiano
fornito  idonea  prova all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
di  avere  concretamente  avviato  la  realizzazione  dell'iniziativa
mediante  l'acquisizione della disponibilita' delle aree destinate ad
ospitare   l'impianto,   nonche'  l'accettazione  del  preventivo  di
allacciamento  alla  rete elettrica formulato dal gestore competente,
ovvero  l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti
per  l'acquisizione  di  macchinari  o  per  la  costruzione di opere
relative   all'impianto,  ovvero  la  stipulazione  di  contratti  di
finanziamento  dell'iniziativa  o  l'ottenimento  in  loro  favore di
misure  di  incentivazione  previste  da  altre  leggi  a  carico del
bilancio  dello  Stato.  I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto
l'onere  di  cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e
perdono   il   diritto   alle   previste  incentivazioni  nei  limiti
corrispondenti  al  ritardo accumulato)). In caso di motivato ritardo
rispetto alla data predetta il Ministro dell'industria, del commercio
e    dell'artigianato,    ferma   rimanendo   la   decorrenza   delle
incentivazioni, puo' concedere una proroga non superiore a due anni a
fronte di un coerente piano di realizzazione.
  2.   Al   fine   di   definire  un  quadro  temporale  certo  delle
realizzazioni,   e'  fatto  obbligo  ai  soggetti  beneficiari  delle
suddette  incentivazioni  di  presentare  all'Autorita' per l'energia
elettrica  e il gas, per gli impianti non ancora entrati in esercizio
entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le   autorizzazioni   necessarie   alla  costruzione  degli  impianti
medesimi,  rilasciate  entro  la  data  suddetta.  Fermo  restando il
termine  ultimo  di  cui  al  primo  periodo  per l'ottenimento delle
autorizzazioni,  il  mancato  adempimento  a tale obbligo entro il 31
dicembre   2002   comporta   la   decadenza   da  ogni  diritto  alle
incentivazioni medesime.
  3.  Su  motivata  richiesta  dei  soggetti  di  cui al comma 1, con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,   previo   parere   favorevole  degli  enti  locali
competenti,   la   localizzazione   degli   impianti  previsti  nelle
convenzioni  di  cui  al  medesimo  comma  puo'  essere  modificata a
condizione che la funzionalita' della rete elettrica nella nuova area
interessata  non  risulti  pregiudicata.  La  richiesta  non sospende
alcuno  dei  termini  di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a
ogni incentivo pubblico, e' accolta, anche in assenza di motivazioni,
e  comunicata  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas, a
condizione  che siano stati espressi i pareri favorevoli dei predetti
enti locali.
  4.  I  soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle
facolta'  e  agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non
sono soggetti ad alcuna sanzione.
  5.  Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione,
la  costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per
gli  stessi  impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di
cui  al  comma  1  puo'  essere  modificata  previa comunicazione dei
soggetti  interessati  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  e  previo  parere  favorevole  degli  enti  locali
competenti  per territorio. Con le stesse modalita' i produttori che,
per  documentati  motivi  tecnici, non soddisfino i limiti di potenza
dedicata  stabiliti  in  tali convenzioni possono trasferire in altro
sito   le  quote  di  potenza  elettrica  non  producibili  nel  sito
originario.  La  comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui
ai commi 1 e 2.