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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1993, n. 528

Interventi correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante modalità per la ripartizione dei contributi erariali agli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/1/1994
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, recante
riordino della finanza degli enti territoriali;
  Ritenuto  di  dover  introdurre   nel   predetto   decreto   alcune
disposizioni  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e dei criteri
direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
  Acquisito  il  parere delle Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo  periodo  del comma 1, lettera c), dell'art. 36 del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  e'  sostituito  dal
seguente:  "Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di
cui al comma 4 dell'art. 35  da  assegnare  prioritariamente,  con  i
criteri  previsti  dall'art.  29,  comma  3,  lettera  a), alle nuove
comunita' montane  istituite  dalle  regioni.  La  somma  residua  e'
ripartita fra tutte le comunita' montane sulla base della popolazione
montana.".
  2.  La lettera b), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n.
504 del 1992, e' sostituita dalla seguente:
   " b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi:
    comuni con meno di 500 abitanti;
    comuni da 500 a 999 abitanti;
    comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
    comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
    comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
    comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
    comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
    comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
    comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
    comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
    comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
    comuni da 500.000 abitanti e oltre;".
  3. Alla lettera c), comma 3, dell'art. 37 del  decreto  legislativo
n.    504  del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con
ponderazione in funzione dell'usufruibilita' dei servizi;".
  4. Alla lettera e), comma 3, dell'art. 37 del  decreto  legislativo
n.  504  del  1992,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole:
"ponderati, ove ne ricorra  la  necessita',  con  la  densita'  della
popolazione  o  con  altro  elemento, in funzione delle condizioni di
usufruibilita' dei servizi;".
  5.  Al comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992
dopo la lettera h) e' aggiunta, in fine, la seguente:
   "h-bis) per i comuni con insediamenti  militari  si  considera  un
coefficiente  di  maggiorazione  fino  al 5 per cento da graduarsi in
proporzione al rapporto  percentuale  esistente  tra  il  numero  dei
militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione
del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali
comuni  si  maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per
cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.".
  6. Al  terzo  capoverso  del  comma  1  dell'art.  39  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992, le parole: "9 agosto 1987, n. 472," sono
sostituite dalle seguenti: "9 agosto 1986, n. 472,".
  7. Al comma 3 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
le  parole: "alla media per abitante" sono sostituite dalle seguenti:
"al valore normale della classe per abitante".
  8. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
le parole: "nella misura massima del 20 per  cento,  non  cumulabile,
per l'appartenenza a piu' categorie:" sono sostituite dalle seguenti:
"nella  misura  massima  del  10  per  cento  per ogni categoria, con
possibilita' di cumulo per l'appartenenza a piu' categorie  entro  il
20 per cento:".
  9.  Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992
dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente:
   "e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al  rapporto
percentuale  esistente  tra  il  numero  dei  militari ospitati negli
insediamenti  militari  e  la  popolazione  del  comune  sede   degli
insediamenti  militari,  secondo  i  dati forniti dal Ministero della
difesa.".
  10. All'art. 40 del decreto legislativo n. 504  del  1992  dopo  il
comma 7 e' inserito il seguente:
  "7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla
somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di
ciascun  ente  sottomedia,  la  somma eccedente e' distribuita con la
metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.".
  11. Al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La  redazione  del  piano
economico-finanziario  riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui
progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo.".
  12. All'art. 46 del decreto legislativo n. 504  del  1992  dopo  il
comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "7-bis.  L'attivita'  di monitoraggio e' svolta in base a criteri e
modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
concerto   col   Ministro  del  tesoro,  sino  al  secondo  esercizio
successivo a quello dell'entrata in funzione del  servizio  pubblico,
che deve essere comunicato alla societa' di monitoraggio o alla Cassa
depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza.".
  13.  All'art.  47  del  decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il
primo periodo del comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Per le comunita' montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza
l'ultima popolazione disponibile.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1  dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  GALLO, Ministro delle fi nanze
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  e
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  La  legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza  territoriale".  Si trascrive il testo del relativo
          art. 4:
             "Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al  fine
          di  consentire  alle regioni, alle province ed ai comuni di
          provvedere ad  una  rilevante  parte  del  loro  fabbisogno
          finanziario  attraverso  risorse  proprie, il Governo della
          Repubblica e' delegato ad  emanare,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo
          quanto  previsto  al  comma  7 del presente articolo, uno o
          piu' decreti legislativi, diretti:
               a)  all'istituzione,  a  decorrere   dall'anno   1993,
          dell'imposta  comunale  immobiliare (ICI), con l'osservanza
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
               1) applicazione dell'ICI sul  valore  dei  fabbricati,
          dei  terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi
          uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta
          al comune ove sono ubicati gli immobili;
               2) assoggettamento all'imposta, per anni  solari,  del
          proprietario  dell'immobile ovvero del titolare del diritto
          di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche  se  non
          residente  nel  territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta
          proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso  nel
          corso dell'anno;
               3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base
          degli  estimi  del catasto edilizio o valore comparativo in
          caso di non avvenuta  iscrizione  al  catasto;  negli  anni
          successivi  le  rendite  catastali, su cui sono calcolati i
          valori degli immobili, sono  rivalutate  periodicamente  in
          base   a   parametri  che  tengano  in  considerazione  gli
          effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
               4) determinazione  del  valore  dei  terreni  agricoli
          sulla base degli estimi del catasto;
               5)  determinazione  del valore delle aree fabbricabili
          sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i
          terreni  su  cui   persista   l'utilizzazione   agro-silvo-
          pastorale  da  parte  dei  soggetti  indicati  al  n.  10),
          demandando   al   comune,   se   richiesto,   con   propria
          certificazione,  la definizione di area fabbricabile; negli
          eventuali  procedimenti  di  espropriazione  si  assume  il
          valore   dichiarato   ai   fini   dell'ICI   se   inferiore
          all'indennita'  di  espropriazione  determinata  secondo  i
          vigenti  criteri.  In  caso  di  utilizzazione edificatoria
          dell'area, di demolizione di fabbricato, di  interventi  di
          recupero  a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d)
          ed  e),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  la  base
          imponibile  e'  costituita  dal  valore dell'area fino alla
          data   di   ultimazione   dei   lavori   di    costruzione,
          ricostruzione  o  ristrutturazione  o,  comunque, fino alla
          data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI;
               6) determinazione di un'aliquota unica  da  parte  del
          comune  in  misura  variante  dal  4  al  6  per mille, con
          applicazione della  aliquota  minima  in  caso  di  mancata
          determinazione  e  con  facolta'  di  aumentare  l'aliquota
          massima fino all'uno per mille per  straordinarie  esigenze
          di bilancio;
               7) esenzione dall'imposta per:
                7.1)  lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le
          comunita' montane, i consorzi fra  detti  enti,  le  unita'
          sanitarie   locali,   le  istituzioni  sanitarie  pubbliche
          autonome di cui all'art. 41 della legge 23  dicembre  1978,
          n.   833,   nonche'  le  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato    ed    agricoltura.    L'esenzione     spetta
          limitatamente  agli  immobili  destinati  esclusivamente ai
          compiti istituzionali dell'ente;
                7.2) gli immobili  utilizzati  dai  soggetti  di  cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
          attivita'    assistenziali,    previdenziali,    sanitarie,
          didattiche,  ricettive,  culturali,  ricreative e sportive,
          nonche' delle attivita' di cui  all'art.  16,  lettera  a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222;
                7.3)    i    fabbricati    destinati   esclusivamente
          all'esercizio  del  culto,  purche'  compatibile   con   le
          disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
          loro pertinenze;
                7.4)  i  fabbricati  di  proprieta'  della Santa Sede
          indicati negli articoli  13,  14,  15  e  16  del  Trattato
          lateranense,   sottoscritto   l'11  febbraio  1929  e  reso
          esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
                7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  per
          i  quali  e'  prevista  l'esenzione dall'imposta locale sul
          reddito dei fabbricati in base  ad  accordi  internazionali
          resi esecutivi in Italia;
                7.6)  i  fabbricati con destinazione ad usi culturali
          di cui all'art. 5- bis del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  601,  e  successive
          modificazioni;
                7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle
          categorie catastali da E/1 ad E/9;
                7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
                7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al  fine
          di  essere  destinati  alle  attivita' assistenziali di cui
          alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo  in  cui
          sono  adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
          predette;
                7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane  o
          di  collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27
          dicembre 1977, n.  984;
               8) riduzione dell'imposta  del  50  per  cento  per  i
          fabbricati  dichiarati  inagibili  o inabitabili e di fatto
          non utilizzati;
               9)  detrazione  dall'imposta   dovuta   per   l'unita'
          immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
          passivo di un importo di L. 180.000 rapportato al periodo e
          alla quota per i quali sussiste la detta  destinazione.  La
          disposizione  si  applica  anche  per le unita' immobiliari
          adibite ad abitazione principale dei  soci  assegnatari  di
          cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
               10)  i  terreni  agricoli di proprieta' di coltivatori
          diretti o  imprenditori  agricoli  che  esplicano  la  loro
          attivita'   a   titolo  principale,  purche'  dai  medesimi
          condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni
          complessive, sono esenti da imposta. Sui  medesimi  terreni
          agricoli  l'imposta  e'  dovuta  per  scaglioni  di  valore
          imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
                10.1) nella misura del 30 per  cento  per  un  valore
          complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
                10.2)  nella  misura  del  50 per cento per un valore
          compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
                10.3) nella misura del 75 per  cento  per  un  valore
          compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
               11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del
          comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo,
          da  trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione
          da parte della giunta  comunale  della  responsabilita'  di
          gestione  dell'imposta  ad  un  funzionario; collaborazione
          informativa tra il Ministero  delle  finanze  ed  i  comuni
          anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
               12)   rimborso   dell'imposta   pagata,  con  relativi
          interessi  nella  misura  legale,  per  le  aree   divenute
          inedificabili,    a    condizione   che   il   vincolo   di
          inedificabilita' perduri per almeno tre anni;  il  rimborso
          e'  limitato  all'imposta  pagata  per  il periodo di tempo
          decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area
          e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
               13) devoluzione  delle  controversie  alla  competenza
          delle commissioni tributarie;
               14)   determinazione  di  soprattasse  in  misura  non
          eccedente il 50 per cento  dell'imposta  o  della  maggiore
          imposta  dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata
          o tardivamente versata, graduandone l'entita' in  relazione
          alla    gravita'    dell'infrazione    e    prevedendo   la
          inapplicabilita' della soprattassa  per  omesso  o  tardivo
          versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
               15)  determinazione  di  pene pecuniarie in misura non
          eccedente lire  200.000  per  le  infrazioni  di  carattere
          formale;
               16)  esclusione  dei  redditi  dominicali  delle  aree
          fabbricabili,  dei  redditi  dei  terreni  agricoli  e  dei
          redditi   dei   fabbricati   dall'ambito   di  applicazione
          dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione,
          per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle
          persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000
          lire e di uguale importo  dall'imposta  sul  reddito  delle
          persone   giuridiche   (IRPEG)   per  ognuna  delle  unita'
          immobiliari  delle  cooperative   edilizie   a   proprieta'
          indivisa   adibita   ad   abitazione  principale  dei  soci
          assegnatari;
               17) soppressione dal  1   gennaio  1993,  dell'imposta
          comunale  sull'incremento di valore degli immobili (INVIM);
          tuttavia ne sara' prevista l'applicazione, con le  aliquote
          massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato
          per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio
          successivo  al  31 dicembre 1992, assumendo come valore fi-
          nale quello al 31 dicembre 1992;
               18) in caso di espropriazione per  pubblica  utilita',
          oltre   alla   indennita'  determinata  secondo  i  criteri
          vigenti, e' dovuta una eventuale  maggiorazione  pari  alla
          differenza     tra     l'importo    dell'ICI    corrisposta
          dall'espropriato, o  dal  suo  dante  causa,  negli  ultimi
          cinque   anni   e  l'importo  dell'ICI  che  sarebbe  stato
          corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi
          legali sulla stessa differenza;
               19) non  deducibilita'  dell'ICI  agli  effetti  delle
          imposte erariali sui redditi;
               b)  all'attribuzione  ai comuni, a decorrere dal 1994,
          della facolta', connessa alla politica degli  investimenti,
          di  istituire  una  addizionale  all'IRPEF  in  misura  non
          eccedente l'uno per cento  dell'imposta  relativa  all'anno
          1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3
          per  cento  di  quella  relativa  all'anno 1995 ed il 4 per
          cento di quella relativa agli anni 1996 e  successivi.  Con
          delibera  del  consiglio  comunale possono essere stabilite
          riduzioni  dell'addizionale  per categorie di meno abbienti
          individuate sulla base di  indici  obiettivi  di  carattere
          sociale.    L'addizionale  e'  riscossa,  mediante distinto
          versamento, in unica soluzione, nei termini  e  secondo  le
          modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il
          provento dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore
          del  comune  di  domicilio fiscale del contribuente. Per la
          disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in
          materia di IRPEF;  l'addizionale  non  e'  deducibile  agli
          effetti   delle  imposte  erariali  sul  reddito.  Saranno,
          altresi', emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare,
          anche prevedendo  forme  di  compartecipazione  al  maggior
          gettito  risultante  dalla stessa attivita', l'attivita' di
          segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma  dell'art.
          44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni;
               c)  all'attribuzione, a decorrere dal 1  gennaio 1993,
          alle regioni a statuto ordinario -  gia'  titolari  di  una
          parte  della  tassa  automobilistica,  ai sensi dell'art. 4
          della legge 16  maggio  1970,  n.    281,  come  sostituito
          dall'art.  5  della legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes-
          sive  modificazioni  -  dell'intera  tassa  automobilistica
          complessivamente  dovuta, nonche' della soprattassa annuale
          di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  novembre
          1976,  n.  786,  e  della  tassa speciale di cui all'art. 2
          della legge 21 luglio 1984, n. 362,  con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
               1)   le  misure  della  tassa  automobilistica,  della
          soprattassa annuale e della tassa speciale  possono  essere
          stabilite, con effetto dal 1  gennaio di ciascun anno, alle
          scadenze  previste  nell'art. 4 della legge 16 maggio 1970,
          n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n.
          158, e successive modificazioni, nella misura compresa  fra
          il  90  ed  il  110  per  cento di quelle vigenti nell'anno
          precedente;
               2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale  e
          la  tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che
          regolano  gli  analoghi  tributi   erariali   vigenti   nel
          territorio  delle  regioni a statuto speciale, ivi comprese
          quelle concernenti le sanzioni e la loro  entita',  e  sono
          riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita' ed a
          mezzo  dello  stesso concessionario della riscossione degli
          analoghi tributi erariali,  il  quale  versera'  i  tributi
          regionali  riscossi nelle casse della regione di competenza
          ed avra' diritto allo stesso  aggio  fissato  per  i  detti
          tributi erariali;
               3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo
          o  di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio
          di una  regione  diversa  da  quella  nel  cui  ambito  era
          precedentemente  iscritto non da' luogo all'applicazione di
          una ulteriore tassa, soprattassa annuale e  tassa  speciale
          per  il  periodo  per  il  quale il tributo dovuto e' stato
          riscosso dalla regione di provenienza;
               4)  contestuale  riduzione  del  fondo  comune  di cui
          all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
               d) all'istituzione, a decorrere  dal  1994,  a  favore
          delle   regioni   a   statuto   ordinario   di   un'imposta
          sull'erogazione del gas e dell'energia  elettrica  per  usi
          domestici  commisurata  al  prezzo,  al  netto di imposte e
          tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta  a  favore
          delle  province,  secondo  i  seguenti  principi  e criteri
          direttivi:
               1) l'imposta puo' essere proporzionale o progressiva a
          scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
               2) l'imposta  regionale  e'  determinata  da  ciascuna
          regione,  con propria legge, in misura complessivamente non
          eccedente il 6 per cento;
               3) l'imposta provinciale  e'  deliberata  da  ciascuna
          provincia  in  misura  complessivamente non eccedente l'uno
          per cento;
               4) l'imposta regionale e  l'imposta  provinciale  sono
          dovute  alla  regione ed alla provincia ove sono ubicate le
          utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa  sugli
          utenti;
               5)   in  armonia  con  le  disposizioni  di  carattere
          generale in materia  di  tributi  regionali  e  provinciali
          saranno  determinati  le  modalita'  di articolazione delle
          aliquote, fra il minimo  e  il  massimo,  le  modalita'  di
          accertamento,  i  termini per il versamento alle regioni ed
          alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le
          indennita' di  mora  e  gli  interessi  per  il  mancato  o
          ritardato versamento;
               e)  all'istituzione,  a  decorrere  dal 1993, a favore
          delle province, di una o piu' imposte sull'esercizio  delle
          funzioni  di  cui  alle lettere a), b), d) e g) del comma 1
          dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
               f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina
          dei trasferimenti correnti che,  nell'ambito  dell'art.  54
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
               1)   istituzione   di   un   sistema   a   regime   di
          determinazione del  complesso  dei  trasferimenti  erariali
          agli  enti locali che, salve le detrazioni di cui al n. 2),
          garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i  principi
          di  finanza  pubblica e con la crescita della spesa statale
          contenuti nei  documenti  di  programmazione  statale,  con
          unificazione  degli  stanziamenti  di bilancio di carattere
          ripetitivo, secondo  le  tipologie  previste  dall'art.  54
          della  legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle
          rispettive quantificazioni;
               2)  corresponsione  ai   comuni   per   il   1993   di
          trasferimenti   ordinari   e   perequativi  pari  a  quelli
          corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di  cui  al
          decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1992,   n.   359,
          eventualmente  aumentati secondo le indicazioni della legge
          finanziaria per lo stesso anno e versamento  all'erario  da
          parte   dei  comuni  del  gettito  dell'ICI  calcolato  con
          l'aliquota del 4 per mille,  al  netto  della  perdita  del
          gettito  INVIM  calcolato  sulla  base  della  media  delle
          riscossioni del  triennio  1990-1992;  corresponsione  alle
          province  di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati
          in modo analogo a quello dei  comuni;  corresponsione  alle
          comunita'  montane  per  il  1993  di fondi ordinari pari a
          quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo  adottato
          per   i   comuni;  detrazione  dai  trasferimenti  erariali
          correnti, a decorrere dal 1994, di un  importo  complessivo
          pari  al  gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato
          sulla base dell'aliquota del 4  per  mille,  ridotto  della
          perdita   derivante   dalla  soppressione  dell'INVIM;  gli
          accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in  deroga  a
          quanto  disposto  nella  lettera a), numeri 11), 14) e 15),
          sono effettuati dall'Amministrazione  finanziaria  in  base
          alle   disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposte  sui
          redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai
          comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione  finanziaria
          per  effetto  di detti accertamenti sono di spettanza dello
          Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
               3) conservazione a ciascun ente locale  di  contributi
          erariali  che  finanzino  i  servizi  indispensabili di cui
          all'art. 54 della legge 8  giugno  1990,  n.  142,  per  le
          materie   di  competenza  statale,  delegate  o  attribuite
          all'ente locale stesso;
               4)  applicazione  dal  1994  dei  parametri  obiettivi
          stabiliti  dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990
          e attuazione dello stesso  anno  della  perequazione  degli
          squilibri   della   fiscalita'   locale,   con  particolare
          considerazione:
                4.1) dei comuni montani con popolazione  inferiore  a
          5.000 abitanti;
                4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore
          a 2.000 abitanti;
                4.3)  dei  comuni  operanti  in  zone particolarmente
          depresse con  ridotte  basi  imponibili  immobiliari  e  di
          reddito;
                4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
                4.5)   degli   enti  aventi  nel  1992  trasferimenti
          erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori  a
          quelli della fascia demografica di appartenenza;
               5)  ripartizione  del fondo per trasferimenti correnti
          alle comunita' montane, con quote di fabbisogno minimo  per
          ente e con riferimento alla popolazione montana;
               6)    eliminazione,    successivamente    al   periodo
          transitorio, dei vincoli in atto  esistenti  sul  controllo
          centrale   delle  piante  organiche,  sulle  assunzioni  di
          personale e sui tassi di copertura del costo  dei  servizi,
          tranne   che   per   gli   enti   locali   con   situazioni
          strutturalmente deficitarie;
               7)  certificazione  amministrativa  dei   bilanci   di
          previsione  e  dei conti consuntivi degli enti locali e dei
          relativi    consorzi,    con    previsione    di    ritardo
          nell'erogazione    dei   trasferimenti   erariali   per   i
          trasgressori;
               g)  all'autorizzazione  alle  province,  ai comuni, ai
          loro  consorzi,  alle  aziende  municipalizzate   ed   alle
          comunita' montane ad assumere mutui per il finanziamento di
          opere   pubbliche   destinate   all'esercizio   di  servizi
          pubblici, assistiti o meno da contributi in conto  capitale
          o  in  conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto
          sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo chiuso.
          Il piano finanziario previsto dall'art.  4,  comma  9,  del
          decreto-legge   2   marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155,  deve
          assicurare        l'equilibrio        economico-finanziario
          dell'investimentoe  della  connessa  gestione,   anche   in
          relazione    agli   introiti   previsti   e   deve   essere
          preventivamente  assentito  da  un  istituto   di   credito
          mobiliare   scelto  nell'elenco  che  sara'  approvato  dal
          Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente  lettera
          che  superano  l'importo  di  un  miliardo di lire dovranno
          essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale,  a
          cura  di  societa'  specializzata  all'uopo autorizzata dal
          Ministro dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,   con   riparto   dei  costi  relativi  tra  l'ente
          mutuatario e l'istituto di credito mobiliare  finanziatore.
          Per  gli  interventi  di cui alla presente lettera gli enti
          interessati approvano le tariffe dei  servizi  pubblici  in
          misura   tale   da   assicurare   l'equilibrio   economico-
          finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
             2. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi  diretti  al
          riordino  dell'ordinamento  finanziario  e  contabile delle
          amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro  consorzi
          e  delle  comunita'  montane, con l'osservanza dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a) armonizzazione con i  principi  della  contabilita'
          generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi
          contenuti  nella  legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto
          delle esigenze del  consolidamento  dei  conti  pubblici  e
          dell'informatizzazione;
               b)  applicazione  dei principi contenuti nella legge 8
          giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e
          progressiva della contabilita' economica  a  decorrere  dal
          1995  fino  ad  interessare tutti gli enti, con facolta' di
          applicazione anticipata;
               c)   definizione,   nell'ambito   del    sistema    di
          contabilita'  economica, dei principi per la determinazione
          dei costi e  degli  ammortamenti  dei  servizi  degli  enti
          locali;
               d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile
          della possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per
          il   risanamento   degli   enti   locali   in  grave  crisi
          finanziaria, secondo i criteri  contenuti  nelle  leggi  in
          vigore, e coordinamento delle norme in materia.
             3.  Restano  salve le competenze e le attribuzioni delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano.
             4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          diretti  alla  revisione ed armonizzazione, con effetto dal
          1  gennaio 1994,  di  tributi  locali  vigenti,  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
          diritti sulle pubbliche affisioni:
               1)  tassazione  della   pubblicita'   esterna   avente
          finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come
          paramentro   di   commisurazione   dell'imposta   il  mezzo
          pubblicitario utilizzato, secondo la  sua  natura,  le  sue
          dimensioni e la sua ubicazione;
               2)  attribuzione  della  soggettivita' passiva a colui
          che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della
          responsabilita' tributaria di colui che produce,  vende  la
          merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';
               3)   ridefinizione  delle  tariffe  sulla  base  delle
          disposizioni di cui al numero 1), ripartendo  i  comuni  in
          non  piu'  di  cinque  classi, in modo che la previsione di
          gettito per l'anno 1994 non ecceda il  doppio  del  gettito
          lordo  registrato  nel  1992. Per le pubbliche affisioni le
          tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del
          servizio reso;
               4)  revisione  delle   disposizioni   riguardanti   la
          gestione   dell'imposta   sulla   pubblicita'  nonche'  del
          servizio  delle  pubbliche  affissioni,  sulla  base  anche
          dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
               b)  in  materia di tasse per l'occupazione di spazi ed
          aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
               1) rideterminazione delle tariffe al fine di una  piu'
          adeguata  rispondenza  al  beneficio  economico  ritraibile
          nonche' in relazione alla ripartizione dei  comuni  in  non
          piu'  di  cinque  classi.  Le variazioni in aumento, per le
          occupazioni permanenti, non potranno  superare  il  50  per
          cento  delle  misure  massime  di  tassazione  vigente;  le
          tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun  giorno,
          non  potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite,
          per ciascun anno,  ai  fini  delle  occupazioni  permanenti
          ordinarie  di  cui  all'art.    195  del testo unico per la
          finanza locale approvato con  regio  decreto  14  settembre
          1931,  n.  1175,  e  successive  modificazioni,  e potranno
          essere graduate in relazione al tempo di occupazione;
               2) introduzione di forme di determinazione forfettaria
          della tassa per  le  occupazioni  di  spazi  soprastanti  e
          sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture
          e simili, tenendo conto di parametri significativi;
               3)   soppressione   della  tassa  per  le  occupazioni
          permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e  simili
          di  carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e
          determinazione di criteri certi  per  la  tassa  sui  passi
          carrabili;
               4) regolamentazione della gestione della tassa secondo
          criteri  analoghi  a quelli previsti per l'imposta comunale
          sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni;
               c) in materia di tassa per lo smaltimento dei  rifiuti
          solidi urbani:
               1)  adeguamento  del  tributo alla sua natura di tassa
          anche mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita'
          del  servizio  e   applicabilita'   della   tassa   nonche'
          attraverso la determinazione di parametri di commisurazione
          del  prelievo  sulla base della potenzialita' di produzione
          di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;
               2) definizione di precise modalita'  di  equiparazione
          ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale
          e  di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle
          attivita' produttive;
               d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita'  e
          di   diritti   sulle  pubbliche  affissioni,  di  tassa  di
          occupazione e di  tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
          solidi urbani:
               1)  revisione  ed  armonizzazione  del procedimento di
          accertamento e riscossione,  con  la  previsione  anche  di
          versamenti  diretti  a  mezzo  conto  corrente postale, con
          applicazione,   per   la   riscossione   coattiva,    delle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n. 43;
               2)   revisione  delle  agevolazioni,  mantenendo  solo
          quelle che rispondono a finalita' di carattere sociale e di
          economicita' di gestione;
               e)  in  materia  di  imposte  e   tasse   comunali   e
          provinciali,  attribuzione  alla  Direzione generale per la
          finanza locale presso  il  Ministero  delle  finanze  della
          funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari,
          anche   mediante  controlli  sulle  delibere  adottate  per
          regolamenti e tariffe, al fine di  verificare  l'osservanza
          delle  disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il
          regolare funzionamento dei servizi.
             5.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 1,
          valutato in lire 29.423 miliardi per  l'anno  1993  e  lire
          24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:
               a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire
          1.700  miliardi  per  l'anno  1994, mediante utilizzo delle
          entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30  settembre
          1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          novembre  1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art.
          6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.    151,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  202;
               b)  quanto  a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con
          le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2);
               c) quanto a lire 15.933 miliardi  per  l'anno  1993  e
          lire  19.400  miliardi  per  l'anno 1994, mediante parziale
          utilizzo   delle   proiezioni   per   gli    stessi    anni
          dell'accantonamento  "Disposizioni finanziarie per le prov-
          ince, per i comuni e le  comunita'  montane"  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1992-1994, al capitolo 6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1992;
               d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire
          3.410  miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo
          delle proiezioni dello stanziamento  iscritto  al  capitolo
          5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
          l'anno   1992   e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
          successivi,   all'uopo   intendendosi   corrispondentemente
          ridotta  l'autorizzazione di spesa di cui all'art.  8 della
          legge 16 maggio 1970, n. 281.
             6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             7.  Al  fine  dell'espressione del parere da parte delle
          Commissioni permanenti competenti per la materia di cui  al
          presente  articolo,  il  Governo  trasmette alla Camera dei
          deputati e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi  dei
          decreti  legislativi  in  attuazione  dei  principi  e  dei
          criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f)
          e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, e gli schemi dei decreti  legislativi
          in  attuazione  dei principi e dei criteri direttivi di cui
          al comma 1, lettere b) e d); e ai commi 2 e 4, entro  dieci
          mesi dalla predetta data. Le Commissioni si esprimono entro
          quindici  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  I decreti
          legislativi  in  attuazione  dei  principi  e  dei  criteri
          direttivi  di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             8.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui al presente  articolo,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo
          parere delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993.
          Note all'art. 1:
             -  Il testo vigente degli articoli 36, 37, 39, 40, 46, e
          47 del D.Lgs. n. 504/1992  (Riordino  della  finanza  degli
          enti  territoriali,  a  norma  dell'art.  4  della legge 23
          ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato   dal   decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  36  (Definizione dei contributi ordinari spettanti
          ai singoli enti locali). - 1.  A  ciascuna  amministrazione
          provinciale,  a  ciascun  comune  ed  a  ciascuna comunita'
          montana spettano contributi ordinari annuali, destinati  al
          finanziamento   dei   servizi   indispensabili   ai   sensi
          dell'articolo 54 della legge n.  142  del  1990,  calcolati
          come segue:
               a)    amministrazioni   provinciali.   Il   contributo
          ordinario e' dato  dalla  somma  dei  contributi  ordinari,
          perequativi  e  del  contributo  finanziato  con i proventi
          dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo
          35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene  detratta
          annualmente  e  per  sedici anni consecutivi, una quota del
          cinque per cento del complesso dei contributi  ordinario  e
          perequativo  attribuito  nel  1993,  ed  alla  quale  viene
          aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di
          cui  all'articolo  37,  utilizzando   le   quote   detratte
          annualmente.  La  detrazione  non  deve  comunque ledere la
          parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei
          servizi  indispensabili  per  le  materie   di   competenza
          statale,    delegate   o   attribuite   all'amministrazione
          provinciale, il cui importo massimo e' fissato nella misura
          del 5 per cento del complesso dei  contributi  ordinario  e
          perequativo  attribuito  nel  1993.  L'importo  relativo e'
          comunicato, attraverso il  sistema  informativo  telematico
          del  Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per
          il triennio successivo;
               b) comuni. Il contributo ordinario e' dato dalla somma
          dei  contributi  ordinari,  perequativi  e  del  contributo
          finanziato  con  i  proventi dell'addizionale energetica di
          cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno  1993
          al  netto  del  gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota
          del 4  per  mille,  diminuito  della  perdita  del  gettito
          dell'INVIM.  Dalla  somma  cosi'  calcolata  viene detratta
          annualmente e per sedici anni  consecutivi  una  quota  del
          cinque  per  cento del complesso dei contributi ordinario e
          perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene
          aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di
          cui  all'articolo  37   utilizzando   le   quote   detratte
          annualmente.  La  detrazione  non  deve  comunque ledere la
          parte dei contributi ordinari  destinati  al  finanziamento
          dei  servizi  indispensabili  per  le materie di competenza
          statale, delegate o attribuite al comune,  il  cui  importo
          massimo  e'  fissato  nella  misura  del  5  per  cento del
          complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito
          per il 1993. L'importo relativo e'  comunicato,  attraverso
          il    sistema    informativo   telematico   del   Ministero
          dell'interno, entro il mese di settembre  per  il  triennio
          successivo;
               c)  comunita' montane. Il contributo ordinario e' dato
          dalla somma dei contributi ordinari e di quello  finanziato
          con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma
          1  dell'articolo  35  attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si
          aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma
          4 dell'articolo 35, da assegnare  prioritariamente,  con  i
          criteri  previsti  dall'articolo  29,  comma 3, lettera a),
          alle nuove comunita' montane istituite  dalle  regioni.  La
          somma  residua  e' ripartita fra tutte le comunita' montane
          sulla base della popolazione montana. L'importo relativo e'
          comunicato, attraverso il  sistema  informativo  telematico
          del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per
          il triennio successivo".
             "Art.  37  (Ripartizione  con  parametri  obiettivi  dei
          contributi  ordinari).  -  1.  Le  somme  costituite  dalla
          detrazione  del  5 per cento dei contributi ordinari di cui
          alle lettere a) e b) del  comma  1  dell'articolo  36  sono
          ripartite  per  le  parti  di  rispettiva competenza fra le
          amministrazioni  provinciali  e  fra  i  comuni  che  hanno
          ricevuto  la  detrazione,  con  la seguente procedura. Sono
          esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo  il  gettito
          dell'I.C.I.  al  4  per  mille  superiore  all'importo  dei
          contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione
          della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti  di
          cui all'articolo 36.
             2.  Il  sistema  di  riparto  e' attuato stabilendo, per
          ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun  comune,
          un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale
          e'    calcolato   con   idonee   operazioni   tecniche   di
          normalizzazione sulla base delle attribuzioni
          teoriche costituite dalla somma dei prodotti  delle  unita'
          di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi
          ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di
          degrado rilevate a norma del comma 3, lettera g).
             3.   Per   l'operativita'  del  sistema  di  calcolo  si
          considerano:
               a)  le  amministrazioni  provinciali  ripartite  nelle
          seguenti quattro classi:
               amministrazioni  provinciali con popolazione inferiore
          a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
               amministrazioni provinciali con popolazione  inferiore
          a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
               amministrazioni  provinciali con popolazione superiore
          a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
               amministrazioni provinciali con popolazione  superiore
          a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
              b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi:
               comuni con meno di 500 abitanti;
               comuni da 500 a 999 abitanti;
               comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
                comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
               comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
               comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
               comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
               comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
               comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
               comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
               comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
               comuni da 500.000 abitanti e oltre.
               c)   per   i  servizi  alle  persone,  i  determinanti
          derivanti dalla  popolazione  residente  e  dalle  relative
          classi     d'eta',    con    ponderazione    in    funzione
          dell'usufruibilita' dei servizi;
               d) per i servizi al territorio  delle  amministrazioni
          provinciali   i   determinanti   relativi  alla  dimensione
          territoriale  integrale,  alla   lunghezza   delle   strade
          provinciali,  alla  superficie  lacustre e fluviale ed alla
          dimensione territoriale boschiva o forestale;
               e)  per  i  servizi  al  territorio   dei   comuni   i
          determinanti  relativi  alla  dimensione  territoriale  dei
          centri abitati ed alla dimensione territoriale  extraurbana
          servita,  ponderati,  ove  ne ricorra la necessita', con la
          densita'  della  popolazione  o  con  altro  elemento,   in
          funzione delle condizioni di usufruibilita' dei servizi;
               f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi
          relativi ai determinanti della popolazione e del territorio
          le  spese  correnti  medie  stabilizzate per ogni classe di
          ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi
          disponibili;
               g) per le condizioni socio-economiche  i  determinanti
          relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in
          grado  di definire condizioni di degrado. Tali determinanti
          debbono  essere  utilizzati  per  maggiorare  i   parametri
          monetari  obiettivi,  al  massimo entro il 10 per cento del
          loro valore;
               h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano
          le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici
          locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica
          di uniformita'.
              h-bis)  per  i  comuni  con  insediamenti  militari  si
          considera  un  coefficiente  di maggiorazione fino al 5 per
          cento da graduarsi in proporzione al  rapporto  percentuale
          esistente   tra  il  numero  dei  militari  ospitati  negli
          insediamenti militari stessi e la popolazione  del  comune,
          secondo  i  dati forniti dal Ministero della difesa. A tali
          comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi,  entro
          il  5  per cento del loro valore in proporzione al predetto
          rapporto.
             4. I parametri per miliardo sono stabiliti  con  decreto
          del  Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione
          nazionale comuni, comunita' ed enti montani  (UNCEM)  e  da
          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati agli
          enti  entro  il  mese  di  settembre,   per   il   triennio
          successivo,  attraverso  il  sistema informativo telematico
          del Ministero dell'interno".
             "Art.  39  (Fondo  consolidato). - 1. A decorrere dal 1
          gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le  risorse
          relative   ai   seguenti   interventi  finanziari  erariali
          finalizzati,  negli  importi  iscritti   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:
              contributi  per  il finanziamento degli oneri derivanti
          dall'attuazione  del   contratto   collettivo   di   lavoro
          1988-1990  relativo  al  comparto  del personale degli enti
          locali previsti dall'articolo 2- bis  del  citato  decreto-
          legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla
          legge n. 38 del 1990;
              contributi  per  il finanziamento degli oneri derivanti
          dal personale assunto ai sensi della legge 1  giugno  1977,
          n. 285, previsti dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge
          n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 38 del 1990;
             contributi  per  il  finanziamento degli oneri derivanti
          dal personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge
          28 ottobre 1986, n. 730, ed  ai  sensi  del  comma  1-  bis
          dell'articolo  1  del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,
          n.  472, previsti dall'articolo 10 del citato decreto-legge
          n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 38 del 1990;
              contributi per il finanziamento degli  oneri  derivanti
          dall'applicazione   del   contratto  collettivo  di  lavoro
          1985-1987 relativo al comparto  del  personale  degli  enti
          locali,  previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415
          del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  38
          del 1990;
              contributi  in  favore  del comune di Roma previsti dal
          comma 26 dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n.
          41;
              contributi in favore della gente di mare, delle vittime
          del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma
          25 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
              contributi in favore del comune  di  Pozzuoli  previsti
          dal  comma  5  dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio
          1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          marzo 1987, n. 120;
              contributi  per  il finanziamento delle spese sostenute
          dalle amministrazioni provinciali per  gli  adempimenti  ad
          esse  affidati  dal  comma 4 dell'articolo 2 della legge 15
          novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento  degli
          uffici scolastici regionali.
             2.  Gli  interventi  ordinari  di  cui  al  comma 1, pur
          confluendo   nel   fondo   consolidato,    conservano    la
          destinazione  specifica prevista dalle norme di legge rela-
          tive.
             3. L'importo  relativo,  spettante  ai  singoli  enti  a
          seguito   della  ripartizione  del  fondo,  e'  comunicato,
          attraverso il sistema informativo telematico del  Ministero
          dell'interno  entro  il  mese di settembre, per il triennio
          successivo".
             "Art.  40 (Perequazione degli squilibri della fiscalita'
          locale). - 1. La perequazione e' effettuata con riferimento
          al gettito delle imposte e delle addizionali di  competenza
          delle  amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni  la cui
          applicazione e' obbligatoria per tali enti e per  la  parte
          per  la quale non vi e' discrezionalita' da parte dell'ente
          impositore. A tale fine, sono utilizzati i  dati  ufficiali
          sul  gettito  in  possesso  delle amministrazioni pubbliche
          centrali.
             2. L'assegnazione dei  contributi  e'  disposta  per  il
          biennio  1994-1995  entro  il  mese  di  settembre  1993  e
          successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di
          settembre antecedente il primo anno  di  ciascun  triennio.
          Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati
          per  il riparto. I contributi non si consolidano al termine
          del triennio.
             3. I destinatari dell'intervento  perequativo  sono  gli
          enti  per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero
          i proventi del gettito delle imposte e addizionali  di  cui
          al  comma  1  sono inferiori al valore normale della classe
          per abitante della classe demografica  di  appartenenza.  A
          tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 37.
             4.  Il sistema perequativo deve assegnare contributi che
          gradualmente consentano  l'allineamento  dei  proventi  del
          tributo  da  perequare  al  provento  medio per abitante di
          ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli  enti
          in  proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa
          media ed assegnando un coefficiente di  maggiorazione  alle
          seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per
          cento  per  ogni  categoria, con possibilita' di cumulo per
          l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento:
               a) comuni montani con popolazione  inferiore  a  5.000
          abitanti;
               b)  comuni  non  montani  con  popolazione inferiore a
          2.000 abitanti;
               c) comuni operanti in  zone  particolarmente  depresse
          con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;
               d) comuni capoluogo di provincia;
               e)   enti   aventi  nel  1992  trasferimenti  erariali
          ordinari e perequativi, per abitante,  inferiori  a  quelli
          della fascia demografica di appartenenza;
              e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al
          rapporto  percentuale  esistente tra il numero dei militari
          ospitati negli insediamenti militari e la  popolazione  del
          comune  sede  degli  insediamenti  militari, secondo i dati
          forniti dal Ministero della difesa.
             5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo
          annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al  comma
          4  l'eventuale  eccedenza viene ridistribuita tra gli altri
          enti destinatari della perequazione con i criteri  generali
          di cui al comma 5.
             6.  I  comuni  montani con popolazione inferiore a 5.000
          abitanti  sono  quelli  risultanti   dalla   piu'   recente
          pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
             7.  Per  il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni
          operanti in zone particolarmente depresse con ridotte  basi
          imponibili  immobiliari  e  di reddito quelli inclusi nelle
          zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi  e  per
          gli  effetti  del  comma  4  dell'articolo 1 della legge 1
          marzo 1986, n. 64. La definizione di  zone  particolarmente
          depresse  rimane  in  vigore  fino  a  quando  il Ministero
          dell'interno, sulla base dei dati ufficiali  del  Ministero
          delle  finanze,  abbia  individuato le zone particolarmente
          depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.
             7-bis) Nel caso in  cui  l'importo  dei  contributi  sia
          superiore  alla  somma  necessaria  per  l'allineamento  al
          provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia,  la
          somma  eccedente  e'  distribuita  con  la  metodologia dei
          parametri obiettivi prevista all'art. 37.
             8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   sentite
          l'A.N.C.I.,  l'U.P.I.  e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale  viene  provveduto   triennalmente   al
          riparto.  Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese
          di settembre, per il  triennio  successivo,  attraverso  il
          sistema informativo telematico del Ministero dell'interno".
             "Art. 46 (Autofinanziamento di opere pubbliche). - 1. Le
          amministrazioni  provinciali, i comuni, i loro consorzi, le
          aziende speciali e le comunita' montane sono autorizzate ad
          assumere mutui, anche  se  assistiti  da  contributi  dello
          Stato  o  delle  regioni,  per  il  finanziamento  di opere
          pubbliche  destinate  all'esercizio  di  servizi  pubblici,
          soltanto  se  i  contratti di appalto sono realizzati sulla
          base  di  progetti  "chiavi  in  mano"  ed  a  prezzo   non
          modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica
          e con esclusione della trattativa privata.
             2.  Il  piano  finanziario  previsto dall'articolo 4 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 1989, n. 155, deve
          essere  integrato  con  un   ulteriore   piano   economico-
          finanziario  diretto  ad  accertare l'equilibrio economico-
          finanziario dell'investimento e  della  connessa  gestione,
          anche  in relazione agli introiti previsti ed al fine della
          determinazione delle tariffe.
             3.   Il   piano   economico-finanziario   deve    essere
          preventivamente   assentito   da  un  istituto  di  credito
          mobiliare scelto tra  gli  istituti  indicati  con  decreto
          emanato  dal  Ministro  del  tesoro. La redazione del piano
          economico-finanziario  riguarda  esclusivamente  le   nuove
          opere,   il   cui  progetto  generale  comporti  una  spesa
          superiore al miliardo.
             4. Le tariffe dei servizi pubblici di  cui  al  comma  1
          sono determinati in base ai seguenti criteri:
               a)  la  corrispondenza  tra  costi e ricavi in modo da
          assicurare la integrale copertura dei costi,  ivi  compresi
          gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
               b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti
          ed il capitale investito;
               c)  l'entita'  dei  costi  di  gestione  delle  opere,
          tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del
          servizio.
             5. Ove gli introiti siano connessi a  tariffe  e  prezzi
          amministrati,  il Comitato interministeriale prezzi (CIP) o
          il  Comitato  provinciale  prezzi  secondo  le   rispettive
          competenze,  entro  il  termine perentorio di trenta giorni
          dalla   data   di   ricezione   del    piano    finanziario
          dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori
          inflattivi  che  contrastino  con gli indirizzi di politica
          economica generale. Eventuali successivi aumenti  tariffari
          vengono  determinati  ai  sensi del comma 4; il C.I.P. o il
          Comitato   provinciale   prezzi   secondo   le   rispettive
          competenze,  tuttavia  verifica,  entro  lo  stesso termine
          perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di
          approvazione della tariffa o  del  prezzo,  la  sussistenza
          delle  condizioni  di  cui al comma 4, alle quali l'aumento
          deliberato resta subordinato.
             6. Le opere che superano l'importo  di  un  miliardo  di
          lire  dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e
          gestionale a cura di  una  societa'  specializzata,  scelta
          nell'elenco che sara' predisposto dal Ministro dell'interno
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, con riparto dei
          costi relativi in parti  eguali  fra  l'ente  mutuatario  e
          l'istituto di credito finanziatore.
             7.  Per  le  opere  finanziate  dalla  Cassa  depositi e
          prestiti,  l'esame  del   piano   economico-finanziario   e
          l'attivita'  di  monitoraggio  potranno  essere  effettuate
          dalla Cassa stessa.
             7-bis. L'attivita' di monitoraggio e' svolta in  base  a
          criteri  e  modalita'  stabilite  con  decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino  al
          secondo  esercizio  successivo  a  quello  dell'entrata  in
          funzione dal servizio pubblico, che deve essere  comunicato
          alla  societa'  di  monitoraggio  o  alla  Cassa depositi e
          prestiti, secondo la rispettiva competenza".
             "Art.  47  (Popolazione  degli  enti  locali).   1.   Le
          disposizioni  del  presente  provvedimento legislativo e di
          altre leggi  e  regolamenti  relative  all'attribuzione  di
          contributi  ordinari,  perequativi,  di  investimenti  e di
          altra  natura,  nonche'  all'inclusione  nel   sistema   di
          tesoreria  unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
          alla procedura del dissesto finanziario ed alla  disciplina
          dei  revisori  dei  conti,  che  facciano  riferimento alla
          popolazione,  vanno  interpretate,  se   non   diversamente
          disciplinato,  come  concernenti  la  popolazione residente
          calcolata alla fine del penultimo anno  precedente  per  le
          province  ed  i  comuni  secondo  i dati dell'ISTAT, ovvero
          secondo i dati dell'UNCEM per le comunita' montane. Per  le
          comunita'  montane  e  i  comuni  di  nuova  istituzione si
          utilizza l'ultima popolazione disponibile".
             -  Il  comma  2  dell'art.  4  del  D.L.   n.   429/1993
          (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini
          previsti   da   disposizioni   legislative),  in  corso  di
          conversione in legge, ha disposto,  limitatamente  all'anno
          1993,  la  proroga al mese di dicembre 1993 del termine del
          mese di settembre previsto dai sopraelencati  articoli  36,
          37, 38, 39 e 40 del D.Lgs. n. 504/1992.