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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal:  13-8-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 38

Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale
1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.
2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo 37.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'articolo 36. La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno. (15)
((25))
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.