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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 65

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-03-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 (in G.U. 02/05/1989, n.100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
Testo in vigore dal:  17-10-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo.
2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.
3. Per l'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi.
4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.
5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.
8. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77.
11. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 OTTOBRE 1990, N. 310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N. 403.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.
12-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152))
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