LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

note: Entrata in vigore della legge: 15-11-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
Testo in vigore dal: 28-12-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                 (Finanza degli enti territoriali). 
  1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed  ai  comuni
di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno  finanziario
attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica  e'  delegato
ad emanare, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7  del  presente
articolo, uno o piu' decreti legislativi, diretti: 
    a) all'istituzione,  a  decorrere  dall'anno  1993,  dell'imposta
comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi  e
criteri direttivi: 
      1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni
agricoli e delle  aree  fabbricabili  a  qualsiasi  uso  destinati  e
attribuzione  della  titolarita'  dell'imposta  al  comune  ove  sono
ubicati gli immobili; 
      2)  assoggettamento   all'imposta,   per   anni   solari,   del
proprietario  dell'immobile  ovvero  del  titolare  del  diritto   di
usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente  nel
territorio dello Stato;  l'imposta  e'  dovuta  proporzionalmente  al
periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno; 
      3) determinazione del valore dei fabbricati  sulla  base  degli
estimi del catasto edilizio o  valore  comparativo  in  caso  di  non
avvenuta iscrizione al catasto;  negli  anni  successivi  le  rendite
catastali, su cui  sono  calcolati  i  valori  degli  immobili,  sono
rivalutate  periodicamente  in  base  a  parametri  che  tengano   in
considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari; 
      4) determinazione del valore dei terreni  agricoli  sulla  base
degli estimi del catasto; 
      5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base
del valore venale in comune  commercio,  esclusi  i  terreni  su  cui
persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte  dei  soggetti
indicati al numero 10),  demandando  al  comune,  se  richiesto,  con
propria certificazione, la definizione di  area  fabbricabile;  negli
eventuali  procedimenti  di  espropriazione  si  assume   il   valore
dichiarato  ai  fini  dell'ICI   se   inferiore   all'indennita'   di
espropriazione determinata secondo i  vigenti  criteri.  In  caso  di
utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione  di  fabbricato,
di interventi di recupero a  norma  dell'articolo  31,  primo  comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto  1978,  n.  457,  la  base
imponibile e' costituita dal  valore  dell'area  fino  alla  data  di
ultimazione   dei   lavori   di    costruzione,    ricostruzione    o
ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato  e'
assoggettato all'ICI; 
      6) determinazione di un'aliquota unica da parte del  comune  in
misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota
minima in caso di mancata determinazione e con facolta' di  aumentare
l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie  esigenze
di bilancio; 
      7) esenzione dall'imposta per: 
        7.1)  lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le
comunita' montane, i consorzi fra detti  enti,  le  unita'  sanitarie
locali,  le  istituzioni  sanitarie   pubbliche   autonome   di   cui
all'articolo 41 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  nonche'  le
camere  di  commercio,   industria,   artigianato   ed   agricoltura.
L'esenzione   spetta   limitatamente    agli    immobili    destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente; 
        7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive  modificazioni,  destinati  esclusivamente
allo   svolgimento   di   attivita'   assistenziali,   previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative  e  sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo  16,  lettera  a),  della
legge 20 maggio 1985, n. 222; 
        7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio  del
culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e  19
della Costituzione, e le loro pertinenze; 
        7.4) i fabbricati di proprieta'  della  Santa  Sede  indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto
l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
        7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i  quali
e'  prevista  l'esenzione  dall'imposta  locale   sul   reddito   dei
fabbricati in  base  ad  accordi  internazionali  resi  esecutivi  in
Italia; 
        7.6) i fabbricati con destinazione ad usi  culturali  di  cui
all'articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
        7.7)  i  fabbricati  classificati  o   classificabili   nelle
categorie catastali da E/1 ad E/9; 
        7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati; 
        7.9) i fabbricati di cui al  n.  8)  recuperati  al  fine  di
essere destinati alle attivita' assistenziali di  cui  alla  legge  5
febbraio  1992,  n.  104,  per  il  periodo  in  cui   sono   adibiti
direttamente allo svolgimento delle attivita' predette; 
        7.10) i terreni agricoli  ricadenti  in  aree  montane  o  di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27  dicembre
1977, n.984; 
      8) riduzione dell'imposta del 50 per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 
      9) detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di  un  importo
di lire 180.000 rapportato al  periodo  e  alla  quota  per  i  quali
sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche  per
le unita' immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 
      10) i terreni agricoli di proprieta' di coltivatori  diretti  o
imprenditori agricoli  che  esplicano  la  loro  attivita'  a  titolo
principale, purche' dai medesimi condotti,  il  cui  valore  sia  non
superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta.  Sui
medesimi terreni agricoli l'imposta e' dovuta per scaglioni di valore
imponibile complessivo, nelle seguenti misure: 
        10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo
compreso tra 50 milioni e 120 milioni; 
        10.2) nella misura del 50 per cento per  un  valore  compreso
tra 120 milioni e 200 milioni; 
        10.3) nella misura del 75 per cento per  un  valore  compreso
tra 200 milioni e 250 milioni; 
      11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del  comune,
previa dichiarazione da parte del soggetto  passivo,  da  trasmettere
anche all'anagrafe tributaria; attribuzione  da  parte  della  giunta
comunale  della  responsabilita'  di  gestione  dell'imposta  ad   un
funzionario;  collaborazione  informativa  tra  il  Ministero   delle
finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni; 
      12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi  nella
misura legale, per le aree divenute inedificabili, a  condizione  che
il vincolo di  inedificabilita'  perduri  per  almeno  tre  anni;  il
rimborso e' limitato all'imposta  pagata  per  il  periodo  di  tempo
decorrente dall'ultimo  acquisto  per  atto  tra  vivi  dell'area  e,
comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni; 
      13)  devoluzione  delle  controversie  alla  competenza   delle
commissioni tributarie; 
      14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50
per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il  20  per
cento dell'imposta non versata o  tardivamente  versata,  graduandone
l'entita' in relazione alla gravita' dell'infrazione e prevedendo  la
inapplicabilita' della soprattassa per omesso  o  tardivo  versamento
dipendente da procedure fallimentari in corso; 
      15) determinazione di pene pecuniarie in misura  non  eccedente
lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale; 
      16) esclusione dei redditi dominicali delle aree  fabbricabili,
dei redditi  dei  terreni  agricoli  e  dei  redditi  dei  fabbricati
dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui  redditi  (ILOR),
nonche' detrazione, per  l'abitazione  principale,  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) di  un  importo  non  eccedente
120.000 lire e di  uguale  importo  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unita' immobiliari  delle
cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa  adibita  ad  abitazione
principale dei soci assegnatari; 
      17) soppressione dal  1  gennaio  1993,  dell'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia  ne  sara'
prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del
gettito all'erario dello Stato per i presupposti di  imposta  che  si
verificano nel decennio successivo al  31  dicembre  1992,  assumendo
come valore finale quello al 31 dicembre 1992; 
      18) in caso di espropriazione per pubblica utilita', oltre alla
indennita' determinata secondo  i  criteri  vigenti,  e'  dovuta  una
eventuale maggiorazione pari alla differenza tra  l'importo  dell'ICI
corrisposta dall'espropriato, o dal suo  dante  causa,  negli  ultimi
cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto  sulla
base  dell'indennita',  oltre  gli  interessi  legali  sulla   stessa
differenza; 
      19) non  deducibilita'  dell'ICI  agli  effetti  delle  imposte
erariali sui redditi; 
    b) all'attribuzione  ai  comuni,  a  decorrere  dal  1994,  della
facolta', connessa alla politica degli investimenti, di istituire una
addizionale  all'IRPEF  in  misura  non  eccedente  l'uno  per  cento
dell'imposta relativa  all'anno  1993,  il  2  per  cento  di  quella
relativa all'anno 1994, il 3 per cento di  quella  relativa  all'anno
1995 ed  il  4  per  cento  di  quella  relativa  agli  anni  1996  e
successivi.  Con  delibera  del  consiglio  comunale  possono  essere
stabilite riduzioni dell'addizionale per categorie di  meno  abbienti
individuate sulla base di  indici  obiettivi  di  carattere  sociale.
L'addizionale e' riscossa, mediante  distinto  versamento,  in  unica
soluzione, nei  termini  e  secondo  le  modalita'  previsti  per  il
versamento  a  saldo  dell'IRPEF.  Il  provento  dell'addizionale  e'
devoluto dallo Stato in favore del comune di  domicilio  fiscale  del
contribuente. Per la  disciplina  dell'addizionale  si  applicano  le
disposizioni in materia di IRPEF;  l'addizionale  non  e'  deducibile
agli effetti delle imposte erariali sul reddito.  Saranno,  altresi',
emanate norme dirette ad ampliare ed  incentivare,  anche  prevedendo
forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa
attivita', l'attivita' di segnalazione dei comuni prevista dal  terzo
comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; 
    c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni
a statuto  ordinario  -  gia'  titolari  di  una  parte  della  tassa
automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14  giugno  1990,
n.   158,   e   successive   modificazioni   -   dell'intera    tassa
automobilistica complessivamente dovuta,  nonche'  della  soprattassa
annuale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8  ottobre  1976,  n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,  n.
786, e della tassa speciale di cui  all'articolo  2  della  legge  21
luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi: 
      1) le misure della  tassa  automobilistica,  della  soprattassa
annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con  effetto
dal 1 gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell'articolo 4
della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla  legge
14 giugno 1990, n. 158,  e  successive  modificazioni,  nella  misura
compresa fra il 90 ed il 110 per cento di  quelle  vigenti  nell'anno
precedente; 
      2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la  tassa
speciale sono  disciplinate  dalle  stesse  norme  che  regolano  gli
analoghi tributi erariali vigenti  nel  territorio  delle  regioni  a
statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le  sanzioni  e  la
loro entita', e sono riscosse negli stessi  termini,  con  le  stesse
modalita' ed a mezzo dello stesso  concessionario  della  riscossione
degli  analoghi  tributi  erariali,  il  quale  versera'  i   tributi
regionali riscossi nelle casse della regione di competenza  ed  avra'
diritto allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali; 
      3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di  un
autoscafo in una provincia compresa nel  territorio  di  una  regione
diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da'
luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale  e
tassa speciale per il periodo per il quale il tributo dovuto e' stato
riscosso dalla regione di provenienza; 
      4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281; 
    d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle  regioni
a  statuto  ordinario  di  un'imposta  sull'erogazione  del   gas   e
dell'energia elettrica per usi domestici commisurata  al  prezzo,  al
netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a
favore  delle  province,  secondo  i  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: 
      1)  l'imposta  puo'  essere  proporzionale  o   progressiva   a
scaglioni in rapporto al crescere dei consumi; 
      2) l'imposta regionale e' determinata da ciascuna regione,  con
propria legge, in misura complessivamente  non  eccedente  il  6  per
cento; 
      3) l'imposta provinciale e' deliberata da ciascuna provincia in
misura complessivamente non eccedente l'uno per cento; 
      4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla
regione ed alla provincia ove sono ubicate  le  utenze  dai  soggetti
erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti; 
      5) in armonia con le  disposizioni  di  carattere  generale  in
materia di tributi regionali e  provinciali  saranno  determinati  le
modalita' di  articolazione  delle  aliquote,  fra  il  minimo  e  il
massimo, le modalita' di accertamento, i termini  per  il  versamento
alle regioni ed  alle  province  dei  relativi  tributi,  nonche'  le
sanzioni, le indennita' di mora e gli  interessi  per  il  mancato  o
ritardato versamento; 
    e)  all'istituzione,  a  decorrere  dal  1993,  a  favore   delle
province, di una o piu' imposte sull'esercizio delle funzioni di  cui
alle lettere a), b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge
8 giugno 1990, n. 142; 
    f) all'applicazione  agli  enti  locali  di  una  disciplina  dei
trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della  legge
8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
      1) istituzione di un sistema a  regime  di  determinazione  del
complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che,  salve  le
detrazioni di cui al numero 2),  garantisca  dal  1994  un  andamento
coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della
spesa statale contenuti nei documenti di programmazione statale,  con
unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere  ripetitivo,
secondo le tipologie previste dall'articolo 54 della legge  8  giugno
1990, n. 142, e con definizione delle rispettive quantificazioni; 
      2) corresponsione  ai  comuni  per  il  1993  di  trasferimenti
ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992,  al  lordo
della detrazione di cui al decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,  n.  359,
eventualmente  aumentati   secondo   le   indicazioni   della   legge
finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da  parte  dei
comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille,
al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla  base  della
media delle riscossioni del triennio 1990-1992;  corresponsione  alle
province di trasferimenti ordinari e perequativi  calcolati  in  modo
analogo a quello dei comuni; corresponsione  alle  comunita'  montane
per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con
lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai  trasferimenti
erariali correnti, a decorrere dal 1994, di  un  importo  complessivo
pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato sulla  base
dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante  dalla
soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta per  l'anno
1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e
15), sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria  in  base  alle
disposizioni vigenti in materia di imposte sui  redditi,  avvalendosi
anche dei dati ed elementi forniti  dai  comuni;  le  somme  riscosse
dall'Amministrazione finanziaria per effetto  di  detti  accertamenti
sono di spettanza dello Stato, sino  alla  concorrenza  dell'aliquota
obbligatoria; 
      3) conservazione a ciascun ente locale di  contributi  erariali
che finanzino i servizi indispensabili di cui all'articolo  54  della
legge 8 giugno 1990, n. 142, per le materie  di  competenza  statale,
delegate o attribuite all'ente locale stesso; 
      4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti  dal
predetto articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e  attuazione  dello
stesso anno della perequazione degli squilibri della  fiscalita'  lo-
cale, con particolare considerazione: 
        4.1) dei comuni montani con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti; 
        4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000
abitanti; 
        4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con
ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito; 
        4.4) dei comuni capoluogo di provincia; 
        4.5)  degli  enti  aventi  nel  1992  trasferimenti  erariali
ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia
demografica di appartenenza; 
        5) ripartizione del fondo  per  trasferimenti  correnti  alle
comunita' montane, con quote di fabbisogno  minimo  per  ente  e  con
riferimento alla popolazione montana; 
        6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio,  dei
vincoli  in  atto  esistenti  sul  controllo  centrale  delle  piante
organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del
costo dei servizi, tranne che per  gli  enti  locali  con  situazioni
strutturalmente deficitarie; 
        7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione  e
dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi  consorzi,  con
previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali  per
i trasgressori; 
    g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi,
alle aziende municipalizzate ed alle comunita'  montane  ad  assumere
mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio
di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale
o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla  base
di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario
previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
65, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile  1989,  n.
155,    deve    assicurare     l'equilibrio     economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione  agli
introiti previsti e  deve  essere  preventivamente  assentito  da  un
istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sara'  approvato
dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla  presente  lettera  che
superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere  sottoposte
a  monitoraggio  economico  e  gestionale,   a   cura   di   societa'
specializzata  all'uopo  autorizzata  dal  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei  costi  relativi
tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.
Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti  interessati
approvano  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  in  misura  tale   da
assicurare  l'equilibrio  economico-finanziario  dell'investimento  e
della connessa gestione. 
  2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento  finanziario
e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni,  dei  loro
consorzi e delle comunita' montane,  con  l'osservanza  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) armonizzazione con  i  principi  della  contabilita'  generale
dello Stato, per la parte applicativa dei  principi  contenuti  nella
legge 8  giugno  1990,  n.  142,  tenuto  conto  delle  esigenze  del
consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione; 
    b) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990,
n. 142, con l'introduzione in  forma  graduale  e  progressiva  della
contabilita' economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti
gli enti, con facolta' di applicazione anticipata; 
    c)  definizione,  nell'ambito   del   sistema   di   contabilita'
economica, dei principi per  la  determinazione  dei  costi  e  degli
ammortamenti dei servizi degli enti locali; 
    d) inclusione  nell'ordinamento  finanziario  e  contabile  della
possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per il  risanamento
degli enti locali in  grave  crisi  finanziaria,  secondo  i  criteri
contenuti nelle leggi in  vigore,  e  coordinamento  delle  norme  in
materia. 
  3. Restano salve le competenze e le attribuzioni  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato  ad  emanare,
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, uno o piu'  decreti  legislativi  diretti  alla  revisione  ed
armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio  1994,  di  tributi  locali
vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) in materia di imposta comunale  sulla  pubblicita'  e  diritti
sulle pubbliche affisioni: 
      1)  tassazione  della  pubblicita'  esterna  avente   finalita'
commerciale o  rilevanza  economica,  assumendo  come  paramentro  di
commisurazione  dell'imposta  il  mezzo   pubblicitario   utilizzato,
secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione; 
      2) attribuzione della soggettivita' passiva a colui che dispone
dei  mezzi  pubblicitari  e  regolamentazione  della  responsabilita'
tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i  servizi
oggetto della pubblicita'; 
      3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di
cui al numero 1), ripartendo i comuni in non piu' di  cinque  classi,
in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994  non  ecceda  il
doppio del gettito  lordo  registrato  nel  1992.  Per  le  pubbliche
affisioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo  medio
del servizio reso; 
      4)  revisione  delle  disposizioni  riguardanti   la   gestione
dell'imposta sulla pubblicita' nonche' del servizio  delle  pubbliche
affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della  legge  8  giugno
1990, n. 142; 
    b) in materia  di  tasse  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province: 
      1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu'  adeguata
rispondenza al beneficio economico ritraibile  nonche'  in  relazione
alla ripartizione dei  comuni  in  non  piu'  di  cinque  classi.  Le
variazioni in aumento, per le occupazioni  permanenti,  non  potranno
superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione  vigente;
le tariffe per le occupazioni temporanee,  per  ciascun  giorno,  non
potranno superare il 10 per cento di quelle  stabilite,  per  ciascun
anno,  ai  fini  delle  occupazioni  permanenti  ordinarie   di   cui
all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato  con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni,
e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 
      2) introduzione di forme di  determinazione  forfettaria  della
tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il  suolo
con linee elettriche, cavi, condutture e  simili,  tenendo  conto  di
parametri significativi; 
      3) soppressione della tassa per le  occupazioni  permanenti  di
aree pubbliche con balconi, verande e simili  di  carattere  stabile,
gravante sulle unita' immobiliari, e determinazione di criteri  certi
per la tassa sui passi carrabili; 
      4) regolamentazione della gestione della tassa secondo  criteri
analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicita' e
diritti sulle pubbliche affissioni;(2) 
    c) in materia di tassa per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani: 
      1) adeguamento del tributo  alla  sua  natura  di  tassa  anche
mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita' del servizio  e
applicabilita' della tassa nonche' attraverso  la  determinazione  di
parametri  di  commisurazione   del   prelievo   sulla   base   della
potenzialita' di produzione di  rifiuti  definita  mediante  adeguati
criteri oggettivi; 
      2) definizione di precise modalita' di equiparazione ai rifiuti
urbani, ai fini del regime di privativa comunale  e  di  applicazione
della tassa, dei residui derivanti dalle attivita' produttive; 
    d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di  diritti
sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 
      1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento
e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a  mezzo
conto  corrente  postale,  con  applicazione,  per   la   riscossione
coattiva,  delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; 
      2) revisione delle agevolazioni,  mantenendo  solo  quelle  che
rispondono a finalita' di carattere  sociale  e  di  economicita'  di
gestione; 
    e)  in  materia  di  imposte  e  tasse  comunali  e  provinciali,
attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale presso  il
Ministero delle finanze della funzione di  vigilanza  sulle  gestioni
dei  servizi  tributari,  anche  mediante  controlli  sulle  delibere
adottate  per  regolamenti  e  tariffe,   al   fine   di   verificare
l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi  e
il regolare funzionamento dei servizi. 
  5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,  valutato  in
lire 29.423 miliardi per l'anno  1993  e  lire  24.010  miliardi  per
l'anno 1994, si provvede: 
    a) quanto a lire 1.650 miliardi per  l'anno  1993  e  lire  1.700
miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo  delle  entrate  indicate
all'articolo  4  del  decreto-legge  30  settembre  1989,   n.   332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n.  384,
come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 202; 
    b) quanto a lire 8.790 miliardi per l'anno 1993, con le  maggiori
entrate di cui al comma 1, lettera f), numero 2); 
    c) quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993  e  lire  18.900
miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie per
le province, per i comuni e le comunita' montane" iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992; 
    d) quanto a lire 3.550 miliardi per  l'anno  1993  e  lire  3.410
miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  5926  dello   stato   di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e  corrispondenti
capitoli   per   gli   anni   successivi,    all'uopo    intendendosi
corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 
  6.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7. Al fine dell'espressione del parere da parte  delle  Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo,  il
Governo  trasmette  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
Repubblica gli schemi  dei  decreti  legislativi  in  attuazione  dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere  a),  c),
e), f) e g), entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente  legge,  e  gli  schemi  dei  decreti  legislativi  in
attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui  al  comma  1,
lettere b) e d); e ai commi 2 e 4, entro dieci  mesi  dalla  predetta
data. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di
trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei principi e  dei
criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e  d),  sono  emanati
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  8. Disposizioni correttive,  nell'ambito  dei  decreti  di  cui  al
presente articolo, nel rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
determinati dall'articolo stesso e previo parere delle Commissioni di
cui al comma 7, potranno essere  emanate,  con  uno  o  piu'  decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 1993.((3)) 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 ottobre 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 5,  comma  1)  che
"Il termine relativo all'applicazione progressiva della  contabilita'
economica, previsto dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 4  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' prorogato al 1 gennaio 1996." 
    

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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 1, comma  3)
che "Il  termine  per  emanare  disposizioni  correttive  al  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto  dei  principi  e
dei criteri ivi stabiliti, e' prorogato al 30 giugno 1996."