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LEGGE 28 ottobre 1994, n. 596

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.

note: Entrata in vigore della legge: 29-10-1994
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Testo in vigore dal:  29-10-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.
3. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 28 febbraio 1995.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995;
5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARONI, Ministro dell'interno

DINI, Ministro del tesoro

TREMONTI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n.122 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 55. Detto testo sarà ripubblicato,

corredato dei prospetti allegati e delle relative note, in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 22 novembre 1994.