LEGGE 21 luglio 1984, n. 362

Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonche' istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo  di
persone e cose  muniti  di  impianto  che  consente  la  circolazione
mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o  con
gas metano, anche in  alternativa  alla  alimentazione  con  benzina,
oltre alle tasse automobilistiche ed alla  addizionale  di  cui  alla
legge 24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una tassa speciale  a  favore
dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni  CV
di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas
di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di  potenza
fiscale,  per  gli  autoveicoli  alimentati  con   metano.   Per   le
autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV e'  dovuta  la
tassa speciale annua  di  lire  165.000  se  alimentati  con  gas  di
petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con  metano.  La
misura della tassa speciale e'  ridotta  del  50  per  cento  per  le
autovetture da noleggio da rimessa e per quelle  adibite  a  servizio
pubblico da piazza. 
  La tassa speciale  deve  essere  corrisposta  contestualmente  alle
tasse automobilistiche con le modalita'  e  nei  termini  per  queste
stabiliti ed e' dovuta anche se l'impianto di alimentazione  con  gas
non risulti funzionante. 
  La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del
veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1° gennaio  1985.
L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo
fisso successivo a quello in cui viene eseguita  l'annotazione  della
avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di  formalita'
del    Pubblico    registro    automobilistico    e    nel     foglio
complementare.(2)((3)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 8 comma  4)  che
"La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge  21  luglio
1984, n. 362, e' elevata a lire 18.000 per  CV  per  gli  autoveicoli
muniti di impianto di alimentazione  a  gas  di  petrolio  liquefatto
(GPL) e a lire 12.600  per  CV  per  quelli  muniti  di  impianto  di
alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con  potenza  fiscale
fino a 15 CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000 se 
alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma  6)
che "E' soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo  2  della
legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa
corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998."