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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  13-5-1991

Art. 6

1. I consumi di energia elettrica, per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, sono esenti dall'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, modificato con l'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni kWh di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 8 lire;
b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 11,50 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diverse dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;
e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.
2. Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera a), i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.".
3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:
"2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 28 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;
b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.".
4. L'esenzione dall'imposta erariale di consumo stabilita dal comma 1 e le aliquote delle addizionali stabilite alle lettere a) e b) del primo capoverso del comma 2 e alla lettera a) del primo capoverso del comma 3 si applicano a partire dalle fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; se le fatture riguardano anche consumi relativi a periodi precedenti, si applicano le aliquote vigenti nel periodo in cui si sono verificati i consumi.