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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 30-10-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
interventi in materia di finanza pubblica al  fine  di  contenere  il
fabbisogno del settore statale  per  il  corrente  anno  nei  termini
fissati dal Parlamento con il documento di programmazione  economico-
finanziaria per il triennio 1991-1993 e con i documenti  di  bilancio
per l'anno 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  delle  finanze,  del  tesoro  e  del   bilancio   e   della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nella tabella A, parte II, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
i numeri 1) e 2) sono soppressi. 
  2. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche. 
    a) dopo il numero 10) e' inserito il seguente: 
      "10 bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o
surgelati, destinati all'alimentazione;  semplicemente  salati  o  in
salamoia, secchi o affumicati  (v.d.  ex  03.01-03.02).  Crostacei  e
molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla
loro  conchiglia),  freschi,  refrigerati,  congelati  o   surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste;  ostriche  e
crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua  o  al  vapore,
esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)"; 
    b) il numero 58) e' sostituito dal seguente; 
      "58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale  e  i
suoi  succedanei;  crostacei  e  molluschi  (compresi  i  testascei),
esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex
16.04-ex 16.05)"; 
    c) il numero 78) e' sostituito dal seguente: 
      "78) preparazioni alimentari  composte  omogenizzate  (v.d.  ex
21.05)"; 
    d) il numero 91) e' sostituito dal seguente: 
      "91) foraggi melassati o  zuccherati;  altre  preparazioni  del
genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi
gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita  al  minuto
(v.d. ex 23.07)"; 
    e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102) e
117) sono soppressi. 
  3. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51,  come  sostituito
dall'articolo 11 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' sostituito dal
seguente: 
  "Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni
e dei natanti da diporto cosi' come definiti  dall'articolo  1  della
legge  11  febbraio  1971,  n.  50,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni,  l'aliquota  dell'imposta  sul   valore   aggiunto   e'
stabilita nella misura del 19 per cento.". 
  4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'  stabilita  nella
misura del 12 per cento per le cessioni ed importazioni di: 
    a) astici, aragoste e ostriche (anche separati dal loro guscio  o
dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati  o  surgelati
secchi, salati  o  in  salamoia;  astici,  ostriche  e  aragoste  non
sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore (v.d  ex  03.03).
Astici, ostriche e aragoste preparati o conservati (v.d. ex 16.05); 
    b)    preparazioni    del    genere    di    quelle    utilizzate
nell'alimentazione di cani o gatti, condizionate per  la  vendita  al
minuto (v.d. ex 23.07); 
    c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi, allo stato  di
riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre  piante  e  radici
vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01-06.02); 
    d) vimini, canne comuni, canne palustri e  giunchi,  greggi,  non
pelati ne' spaccati, ne'  altrimenti  preparati;  saggina  e  trebbia
(v.d. ex 14.01 - ex 14.03); 
    e)  prodotti  a  base  di  cereali  ottenuti  per  soffiatura   o
tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05); 
    f) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d.
44.03); 
    g) legno semplicemente  squadrato,  escluso  il  legno  tropicale
(v.d. ex 44.04); 
    h)  sughero  naturale  greggio  e  cascami  di  sughero;  sughero
frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01); 
    i) materie tessili e loro manufatti, indicati  nella  sezione  XI
della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre  1984
e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04,  65.05,  68.13-A  e  13-B  e
70.20-B della tariffa stessa, nonche' di altri prodotti di  cui  alla
legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni; 
    l) calzature. 
    l-bis) estratti e sughi di  carne  ed  estratti  di  pesce  (v.d.
16.03); Salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre,
brodi; zuppe, ministre, brodi, preparati (v.d. 21.04-ex 21.05); 
    l-ter) dischi, nastri, cassette e videocassette registrati. 
  4-bis.  ((COMMA  SOPPRESSO  DAL  D.L.  30  AGOSTO  1993,  N.   331,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427)). 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 13,  dopo  il  secondo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: "Per le cessioni dei beni indicati alla lettera e-bis)  del
secondo comma dell'articolo 19 la base  imponibile  e'  ridotta  alla
meta' qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto  o
importazione da parte del cedente sia stata operata con la  riduzione
prevista nella disposizione stessa."; 
    b) nell'articolo 19,  secondo  comma,  dopo  la  lettera  e),  e'
aggiunta  la  seguente   lettera:   "   e-bis)   l'imposta   relativa
all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al
terzo comma dell'articolo 16, nonche'  alle  spese  di  gestione,  di
apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile   pubblico
terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e' ammessa  in  detrazione  nella  misura  del  50  per
cento."; 
    c) nell'articolo 27, primo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi:  "Tuttavia,  in  deroga  a  tale  disposizione,  il
contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita', ai fini
del calcolo della differenza di imposta relativa al  mese  precedente
puo' fare riferimento alle annotazioni eseguite  durante  il  secondo
mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio  dell'imposta  sul
valore aggiunto  competente  nella  dichiarazione  relativa  all'anno
precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'.  L'opzione
ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano
l'attivita', dalla seconda liquidazione periodica dell'anno."; 
    d) nell'articolo 27, secondo comma, le parole: "Entro  lo  stesso
termine" sono sostituite con le parole: "Entro  il  termine  previsto
dal primo comma"; 
    e) nell'articolo 27, il quarto comma e' sostituito dal  seguente:
"Per i commercianti al minuto e per gli  altri  contribuenti  di  cui
all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o  da
riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato  sulla
base   dell'ammontare   complessivo    dell'imposta    relativa    ai
corrispettivi  delle  operazioni  imponibili  registrate   ai   sensi
dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento
per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25  per
cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento,  al  10,70
per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per  cento,  al
15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del  diciannove  per
cento ed al 27,55 per cento  per  quelle  soggette  all'aliquota  del
trentotto per cento. In  tutti  i  casi  di  importi  comprensivi  di
imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in
alternativa  alla  diminuzione  delle  percentuali  sopra   indicate,
dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e'  del  quattro  per
cento, per 109 quando l'imposta e' del nove per cento, per 112 quando
l'imposta e' del dodici per cento, per 119 quando  l'imposta  e'  del
diciannove per cento, per 138 quando l'imposta e' del  trentotto  per
cento,  moltiplicando  il  quoziente  per  cento  e  arrotondando  il
prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.". 
  6. Nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre
1990, n. 405, dopo le parole "pari al 65 per cento" sono aggiunte  le
parole: ", elevato al 70 per cento per i  contribuenti  che  si  sono
avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo  comma
del predetto articolo 27,". 
  7. Le modificazioni recate dal presente  articolo  al  primo  comma
dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633,  si  applicano  a  partire  dalla  liquidazione
relativa al mese  di  maggio  1991;  per  l'anno  1991  l'opzione  si
esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in
conformita' ai criteri previsti dal secondo periodo del  primo  comma
del predetto articolo 27, della  liquidazione  relativa  al  mese  di
maggio ed e' vincolante per le liquidazioni  relative  ai  successivi
mesi dello stesso anno.