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LEGGE 5 maggio 1989, n. 171

Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonchè nuova disciplina sulla nautica da diporto.

note: Entrata in vigore della legge: 27/05/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal:  27-5-1989

Art. 11

1. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto, così come definiti all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento".
Nota all'art. 11:
La legge n. 51/1976 reca modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.