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DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999, n. 400

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-11-1999
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Testo in vigore dal:  19-11-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito in data 25 giugno 1999 il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti rispettivamente in data 27 luglio e 28 luglio 1999 i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno e degli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile.
A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.";
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Statoregioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità.";
d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.".
2. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "31 ottobre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1999" e le parole: "1 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1999";
b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a)";
c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;";
d) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12;".
3. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e disciplina del traffico nell'ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate all'interno della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformità alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nell'ambito della laguna veneta, il numero massimo delle unità adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, è stabilito d'intesa tra l'autorità marittima e l'ente locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti.".
4. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "e dell'articolo 18, comma 2, lettera c)" sono sostituite con le parole: "e dell'articolo 18, comma 3- bis";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Nel comma 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti: "e non di linea", ad eccezione dei taxi.
All'articolo 57 del succitato decreto n. 495 il comma 3 è così sostituito:
" 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 times35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 times12 cm;
c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.
I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade."".
5. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.".
6. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite;";
b) al comma 2, le lettere b) e c) sono soppresse;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).";
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).".
7. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
" l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;".
8. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore.";
b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
"7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'articolo 8, dei risultati del monitoraggio ivi previsto.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visco, Ministro delle finanze

Russo Jervolino, Ministro dell'interno

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato

redatto dall'amministrazione competente per materia, ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - L'art. 18 del citato decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, è il seguente: "Art. 18 (Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale). - 1. L'esercizio dei

servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma

affidati, è regolato, a norma dell'art. 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di

economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali. 2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di

trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai

principi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n.

481, garantendo in particolare: a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio o dei soci privati delle

società che gestiscono i servizi, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste;

b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti

locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme;

c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di

servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere;

d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto

medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;

e) l'indicazione delle modalità di trasferimento,

in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'art. 26

del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

f) l'applicazione della disposizione dell'art. 1,

comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di

gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che,

oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività; g) la determinazione delle tariffe del servizio in

analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2

della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive

competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano la trasformazione delle aziende speciali e dei

consorzi, anche con le procedure di cui all'art. 17, commi

51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in

società per azioni, ovvero in cooperative, anche

tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Per le società derivanti dalla trasformazione

le regioni possono prevedere un regime transitorio, non

superiore a cinque anni, nel quale è consentito l'affidamento diretto dei servizi. Trascorso il periodo

transitorio, i servizi relativi vengono affidati tramite procedure concorsuali". - L'art. 19 del citato decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, è il seguente: "Art. 19 (Contratti di servizio). - 1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri

per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del

loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. 2. I contratti di servizio per i quali non è

assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.

3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle

disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n.

1191/69/CEE, così come modificato dall'art. 1 del

regolamento n. 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici così come

fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono: a) il periodo di validità; b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;

c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in

termini di età, manutenzione, confortevolezza e

pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse; d) la struttura tariffaria adottata; e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del

contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria; f) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione; g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto; h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai

lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal

soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;

l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole

tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non

maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante

scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità di offerta di trasporto. 5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed

il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da

traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei

costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno

allo 0,35 a partire dal 10 gennaio 2000. Trovano

applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale

fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991. 6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata

in vigore del presente decreto sono adeguati, per le

parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale". - L'art. 20 del citato decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, è il seguente:

"Art. 20 (Norme finanziarie). - 1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art.

16, ai piani regionali di trasporto e al tasso

programmato di inflazione, costituisce annualmente un

fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto. 2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse

delegate, nei modi e nei tempi indicati nei successivi

commi, fatte salve quelle relative all'espletamento delle

competenze di cui all'art. 21, commi 1 e 2. Il

trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire

l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore. 3. Le risorse relative all'espletamento delle

funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo

quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a

partire dal 10 gennaio 1998 e, per le ferrovie già in

gestione commissariale governativa, al momento del

conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi

dell'art. 8, comma 2, lettera a). 4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 10 giugno 1999. 5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi

dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione

dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro

dei trasporti e della navigazione, di concerto col

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59".

- L'art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 (Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli

articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in

relazione all'adozione di parere parlamentare),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1999,

n. 176, è il seguente: "Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle

deleghe di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 1,

lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,

come differiti dall'art. 9, comma 6, della legge 8

marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione

originaria, vedi nelle note alle premesse.

- L'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, è il seguente: "7. A decorrere dal 10 gennaio 2000 le regioni potranno

affidare in concessione, regolata da contratti di

servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi

ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società

avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.a. con le

modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le

regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali

accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni".

- L'art. 3, commi 7, 8 e 9 della legge 15 dicembre

1990, n. 385 (Disposizioni in materia di trasporti),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1990, n.

296, è il seguente:

"7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione

dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per

l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti

i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari,

restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. I proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.

8. Ove i beni siano di proprietà dello Stato, si

provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di

concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni interessate. 9. Gli enti locali hanno il diritto di prelazione nella acquisizione dei beni dismessi". - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica

8 luglio 1998, n. 277 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo

sviluppo delle ferrovie comunitarie), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica

16 marzo 1999, n. 146 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE relativa alle licenze

delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei

diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura), è

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1999, n. 119. - Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione

originaria, vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione

originaria, vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione

originaria, vedi nelle note alle premesse.

- L'art. 57, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della

strada), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303, come sostituito dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16

settembre 1996, n. 610, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1996, n.

284, è il seguente: "2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di

illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati". - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione

originaria, vedi nelle note alle premesse.

- L'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n.

97 (Nuove disposizioni per le zone montane), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale del 9 febbraio 1994, n. 32, è il seguente:

"1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra

loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28,

comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di: a) costituzione di strutture tecnicoamministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio; b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;

c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico; d) organizzazione del servizio di polizia municipale; e) realizzazione di strutture di servizio sociale per

gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani; f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani; g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza". - Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione

originaria, vedi nelle note alle premesse.

- L'art 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio

1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di

decisione e di controllo), pubblicata nel supplemento

ordinario nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n.

113, è il seguente:

"51. I comuni, le province e gli altri enti locali

possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende

speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3,

lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in

società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a

riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie. 52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle

società previsti dalla normativa vigente, ferma

l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto e 2330-bis del codice civile. 53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori

patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla

costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni

contenute nella relazione stessa e, se sussistono

fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili. 54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme

di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

1994, n. 474. 55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le

modalità di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui

al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e

indirette, statali e regionali. 57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo

aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per

quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile". - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione

originaria, vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione

originaria, vedi nelle note alle premesse.

Nota al titolo:
- L'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:
"4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, semprechè gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1 gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 10 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
- L'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1999, n. 70, è il seguente:
"6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 11 ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, sono abrogati.
All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo"".
- L'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1997, n. 287, è il seguente:
"Art. 8 (Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.). - 1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'art. 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 10 gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 10 gennaio 1998, e comunque entro il 10 gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'art. 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnicoeconomico di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'art. 19, ad imprese già esistenti o che saranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale o locale. Dette imprese hanno accesso per lo svolgimento dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con le modalità previste dal regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 10 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni".
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:
"Art. 9 (Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.). - 1. Con decorrenza 10 giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 31 ottobre 1998, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'art. 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 10 giugno 1999.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
a) entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al 31 maggio 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni, entro il 30 aprile 1998, appositi accordi di programma, di cui all'art. 12".
- L'art. 11 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:
"Art. 11 (Servizi lacuali e lagunari). - 1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 10 gennaio 2000, previo il risanamento tecnicoeconomico, di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnicoeconomico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.
3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'art. 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati".
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:
"Art. 14 (Programmazione dei trasporti locali). - 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.
2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'art. 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
b) l'integrazione modale e tariffaria;
c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
d) le modalità di determinazione delle tariffe;
e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.
4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.
5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, e dell'art. 18, comma 2, lettera c), possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria Ml di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Ad integrazione dell'art. 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio.
7. Nel comma 2 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti "e non di linea".
8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21".
- L'art. 16 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:
"Art. 16 (Servizi minimi). - 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:
a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;
b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.
3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 19".