LEGGE 15 dicembre 1990, n. 385

Disposizioni in materia di trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 21/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal: 21-12-1990
                                Art. 3
   1.  A  decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie
esercitate in regime di  concessione  la  sovvenzione  relativa  alle
spese di esercizio, non coperte da introiti, e' stabilita annualmente
con revisione parametrica ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297,
considerando  il 1988 come anno base di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 3 di detta legge.
   2.  A  decorrere  dall'anno  finanziario  1991,  le sovvenzioni di
esercizio di cui al comma 1 saranno determinate e liquidate,  secondo
il   principio   della   competenza,   sulla   base   dei  preventivi
economico-finanziari presentati dalle imprese entro il  30  settembre
dell'anno  precedente  a  quello  di riferimento. All'adeguamento del
regolamento  di  esecuzione  della  legge  8  giugno  1978,  n.  297,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio
1980, n. 191, si provvede entro il termine del 30 novembre 1990,  con
le modalita' previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
   3.  Per  le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano acceso mutui ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
la  scadenza delle relative concessioni e' prorogata, ove necessario,
fino al completamento delle operazioni di  collaudo  delle  opere  di
ammodernamento  e  di  potenziamento e, comunque, di non oltre cinque
anni dal termine di ultimazione delle opere stesse.
   4.  Alle  gestioni  governative che esercitano pubblici servizi di
trasporto e' fatto obbligo di contenere il disavanzo di esercizio nei
limiti  del  preventivo finanziario predisposto su obiettivi elementi
di spesa, entro il 30 settembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento,  tenendo  conto  anche  dei  criteri che, ai sensi delle
disposizioni  di  cui  al  comma  2,  regolano  le  erogazioni  delle
sovvenzioni   di  esercizio  alle  ferrovie   concesse  all'industria
privata.
   5.  In ogni caso, a decorrere dall'anno finanziario 1990, le spese
per il personale ed oneri sociali delle ferrovie esercitate in regime
di  concessione  e  in  gestione  governativa non possono eccedere il
settanta per cento della spesa totale di  esercizio  da  ammettere  a
sovvenzione.
   6.  Con  decreto  del  Ministro  dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre  1990,  saranno
determinati   i  criteri  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  delle
gestioni governative secondo  principi  di  imprenditorialita'  e  di
efficienza,  stabilendo,  tra  l'altro,  parametri  obiettivi  per la
determinazione delle  spese  di  esercizio  ammissibili,  analoghi  a
quelli per le sovvenzioni delle ferrovie in concessione, le modalita'
del  rendiconto  consuntivo  annuale,  la  durata  dell'incarico  del
commissario governativo ed i casi di decadenza, anche con riguardo al
disavanzo di esercizio rispetto ai preventivi.
   7.  Gli  immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in
gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e
non  piu'  utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una
volta definiti i rapporti  patrimoniali  con  gli  ex  concessionari,
restano  nella  piena  disponibilita'  delle  gestioni,  per  diverse
utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano
regionale  dei trasporti. I proventi delle alienazioni possono essere
utilizzati esclusivamente per investimenti.
   8.  Ove  i  beni  siano di proprieta' dello Stato, si provvede con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle
finanze, sentite le regioni interessate.
   9.   Gli   enti  locali  hanno  il  diritto  di  prelazione  nella
acquisizione dei beni dismessi.
  10.  La  disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto afferente alle linee di trasporto dell'ente  Ferrovie  dello
Stato ed in regime di concessione di cui al numero 22) della parte II
della tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  deve  intendersi  riferita  anche  agli
interventi per il loro ammodernamento, potenziamento ed  ampliamento,
cosi'  come  alla  cessione  da  parte  di  imprenditori  di  terreni
destinati all'installazione di linee di trasporto ad impianto  fisso.
  11.  Le  economie  prodotte dall'applicazione della disposizione di
cui al  comma  10  sono  utilizzate  fino  al  venti  per  cento  per
innovazioni  tecnologiche  tendenti  ad  incentivare la riduzione del
personale e, per il restante  importo,  per  interventi  mirati  alla
realizzazione  di  tratte  urbane  di  ferrovie  in  concessione o in
gestione commissariale governativa  aventi  caratteristiche  di  rete
urbana a guida vincolata.
  12.  Entro  il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sentite  le
regioni  interessate,  sono  determinate  le  tariffe di trasporto di
persone  per  le  ferrovie  concesse  e  per   quelli   in   gestione
governativa, valida per l'anno successivo.
  13.  Per l'anno 1990 le predette tariffe saranno incrementate nella
stessa misura percentuale di  quelle  previste  per  l'ente  Ferrovie
dello  Stato,  per  l'anno  medesimo,  ai  sensi del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n.  7.
  14.  In  relazione  alle  misure  previste dal presente articolo lo
stanziamento di ciascuno dei capitoli 1652  e  1653  dello  stato  di
previsione del Ministero dei trasporti e' ridotti di lire 40 miliardi
per l'anno 1990 e di lire 60 miliardi per gli anni 1991 e seguenti.
          Note all'art. 3:
             - La legge 8 giugno 1978, n. 297, concerne: "Provvidenze
          per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie
          Nord  Milano,  Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea". Il
          testo dell'art.  3, comma primo, di detta legge,  e'  cosi'
          formulato:
             "Per  ciascuna delle ferrovie di cui all'art. 1 la quota
          parte  della  sovvenzione  annua  relativa  alle  spese  di
          esercizio   -  non  coperte  da  introiti  -  e'  stabilita
          annualmente con revisione parametrica a decorrere dal  1977
          in base ai seguenti elementi:
               a)  importo  convenzionale  di  base  delle  spese  di
          esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi
          nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anno al fine
          di valutarne l'ammontare con  riguardo  ad  una  razionale,
          efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili
          comparazioni con analoghi oneri di aziende similari;
               b)  incidenze  percentuali  della spesa di personale e
          del  complesso  delle  rimanenti  componenti  la  spesa  di
          esercizio,  rispetto  all'importo convenzionale di cui alla
          precedente lettera a)".
             - Il D.P.R. n. 191/1980 reca: "Regolamento di esecuzione
          della legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze  per
          sovvenzioni  annue  di  esercizio  a  favore delle ferrovie
          Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea".
             -  La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri". Il testo del relativo art. 17 e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge  sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 e i regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  che  devono  recare  la
          denominazione   del  'regolamento',  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre
          1986, n.  910 (Legge finanziaria 1987), e' cosi' formulato:
          "La  dotazione  del fondo di cui all'art. 11 della legge 10
          aprile 1981,  n.  151,  e'  integrata  per  il  quinquennio
          1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata
          in lire 800 miliardi, da  iscrivere  in  apposito  capitolo
          dello  stato di previsione del Ministero dei trasporti, per
          essere  destinata  specificamente   alla   concessione   di
          contributi  in  misura  pari  agli  oneri  per  capitale ed
          interessi derivanti dall'ammortamento dei  mutui  garantiti
          dallo  Stato  che le ferrovie in regime di concessione e in
          gestione commissariale governativa possono contrarre  anche
          all'estero,   nel  limite  complessivo  di  5000  miliardi,
          adeguabile sulla base  dell'andamento  dei  tassi,  per  la
          realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono
          erogati a rotazione alle predette aziende con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale  di
          cui  all'art.  13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla
          base  di  singoli  progetti   accompagnati   da   relazioni
          specifiche  dei  costi  e  benefici  e  dai  relativi piani
          finanziari. Al  fondo  affluiscono  le  disponibilita'  per
          competenza  e  cassa  del  capitolo  n. 7272 dello stato di
          previsione del Ministero dei trasporti per l'anno  1987,  e
          relative  proiezioni  per  gli  anni successivi, nonche' la
          somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987  e  di  lire  120
          miliardi  per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni
          successivi   si   provvede   ai   sensi    dell'art.    19,
          quattordicesimo  comma,  della  legge  22 dicembre 1984, n.
          887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati".
             -  Il  testo  del  n.  22,  parte  II,  della tabella A,
          allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  (Istituzione  e
          disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto),  e' cosi'
          formulato: "Opere di urbanizzazione primaria  e  secondaria
          elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,
          integrato dall'art. 44 della  legge  22  ottobre  1971,  n.
          865;  linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre
          linee  di  trasporto  ad  impianto   fisso;   impianti   di
          produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da
          imprese costruttrici".
             -  Il  D.L.  25  novembre 1989, n. 381, convertito dalla
          legge  25  gennaio  1990,  n.  7,  concerne:  "Disposizioni
          urgenti in materia di trasporti ferroviari".