LEGGE 8 marzo 1999, n. 50

Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.

note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
Testo in vigore dal: 9-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9
                           (Norme finali)
  1.  Le  attivita'  di  semplificazione  ((.  .  .))  previste dalla
presente  legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive  modificazioni,  e  dall'articolo  1 della legge 16 giugno
1998,  n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme
procedimentali  o  organizzative introdotte fino alla data di entrata
in  vigore della presente legge, nonche' le norme introdotte entro un
anno dalla stessa data.
  2.  E' abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
  3. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352.
  4.  Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge
27  dicembre  1997, n. 449, e' inserito il seguente: "Al personale di
cui  al  presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento
economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli". Conseguentemente nel
predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
  6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed
al  comma  11  dell'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2
e  3  dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono  abrogati.  All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  le  parole:  "ai  capitoli  2557,  2560  e  2543 dello" sono
sostituite dalla seguente: "allo".
  7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno
1998,  n.  191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite
dalle  seguenti:  "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5,
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, le parole "entro i successivi
novanta  giorni"  sono  sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1999".