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LEGGE 8 marzo 1999, n. 50

Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.

note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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Testo in vigore dal: 24-3-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      (Delegificazione di norme
                  e regolamenti di semplificazione)

  1.  In  attuazione  dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  sono  emanati  regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e
la  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  di  cui  agli
allegati  1  e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai
criteri   e   principi  e  sono  emanati  con  le  procedure  di  cui
all'articolo  20  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri sono
individuate  forme  stabili  di  consultazione  delle  organizzazioni
produttive  e  delle  categorie,  comprese  le associazioni nazionali
riconosciute  per  la  protezione  ambientale  e  per  la  tutela dei
consumatori,    interessate    ai    processi    di   regolazione   e
semplificazione.
          Avvertenza:
In  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
del  25 marzo 1999 si procedera' alla ripubblicazione del testo della
presente  legge  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.