LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 16-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20

  1. Il   Governo,  sulla  base  di  un  programma  di  priorita'  di
    interventi,   definito,   con  deliberazione  del  Consiglio  dei
    ministri,  in  relazione  alle  proposte  formulate  dai Ministri
    competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
    del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del
    30  aprile,  presenta  al  Parlamento, entro il 31 maggio di ogni
    anno,  un  disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
    normativo,   volto   a   definire,  per  l'anno  successivo,  gli
    indirizzi,  i  criteri,  le modalita' e le materie di intervento,
    anche  ai  fini  della ridefinizione dell'area di incidenza delle
    pubbliche  funzioni  con  particolare  riguardo all'assetto delle
    competenze  dello  Stato,  delle  regioni e degli enti locali. In
    allegato  al  disegno  di legge e' presentata una relazione sullo
    stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
  2. Il  disegno  di  legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di
    decreti   legislativi,   relativamente   alle  norme  legislative
    sostanziali  e  procedimentali,  nonche'  di regolamenti ai sensi
    dell'articolo  17,  commi  1  e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
    400,  e  successive  modificazioni, per le norme regolamentari di
    competenza dello Stato.
  3. Salvi  i principi e i criteri direttivi specifici per le singole
    materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale di semplificazione e
    riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui
    ai  commi  1  e  2  si  attiene  ai  seguenti  principi e criteri
    direttivi:
    a)  definizione  del  riassetto  normativo  e codificazione della
    normativa  primaria regolante la materia, previa acquisizione del
    parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni
    dal  ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi
    fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
    ((  a-bis)  coordinamento  formale  e sostanziale del testo Delle
    disposizioni  vigenti,  apportando  le  modifiche  necessarie per
    garantire  la  coerenza  giuridica,  logica  e  sistematica della
    normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
    normativo));
    b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva
    l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
    generale premesse al codice civile;
    c)  indicazione  dei principi generali, in particolare per quanto
    attiene    alla    informazione,    alla    partecipazione,    al
    contraddittorio,  alla  trasparenza  e pubblicita' che regolano i
    procedimenti  amministrativi  ai quali si attengono i regolamenti
    previsti  dal  comma  2  del  presente  articolo, nell'ambito dei
    principi   stabiliti  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
    successive modificazioni;
    d)  eliminazione  degli interventi amministrativi autorizzatori e
    delle  misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove
    non  vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale,
    all'ordine  e  alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della
    giustizia,  alla  regolazione  dei  mercati  e  alla tutela della
    concorrenza,   alla   salvaguardia  del  patrimonio  culturale  e
    dell'ambiente,  all'ordinato  assetto del territorio, alla tutela
    dell'igiene e della salute pubblica;
    e)   sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,  licenza,
    concessione,   nulla   osta,  permesso  e  di  consenso  comunque
    denominati  che  non  implichino  esercizio  di  discrezionalita'
    amministrativa  e  il  cui rilascio dipenda dall'accertamento dei
    requisiti  e  presupposti di legge, con una denuncia di inizio di
    attivita'     da    presentare    da    parte    dell'interessato
    all'amministrazione  competente  corredata  dalle  attestazioni e
    dalle certificazioni eventualmente richieste;
    f)  determinazione  dei  casi in cui le domande di rilascio di un
    atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio
    di     discrezionalita'     amministrativa,    corredate    dalla
    documentazione    e    dalle    certificazioni    relative   alle
    caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere,
    eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga
    comunicato  apposito  provvedimento  di  diniego entro il termine
    fissato  per categorie di atti in relazione alla complessita' del
    procedimento,  con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra
    silenzio e diniego o rifiuto;
    g)  revisione  e  riduzione  delle  funzioni  amministrative  non
    direttamente rivolte:
      1)   alla   regolazione   ai   fini  dell'incentivazione  della
    concorrenza;
      2)   alla   eliminazione   delle   rendite  e  dei  diritti  di
    esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
      3)  alla  eliminazione  dei  limiti all'accesso e all'esercizio
    delle attivita' economiche e lavorative;
      4)  alla  protezione  di  interessi primari, costituzionalmente
    rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
      5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione
    tipica e tradizionale e della professionalita';
    h)  promozione  degli  interventi di autoregolazione per standard
    qualitativi  e delle certificazioni di conformita' da parte delle
    categorie  produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi
    indipendenti,  anche  privati,  che  accertino  e garantiscano la
    qualita'  delle  fasi delle attivita' economiche e professionali,
    nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
    i)   per  le  ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i  poteri
    amministrativi  autorizzatori  o  ridotte  le  funzioni pubbliche
    condizionanti  l'esercizio  delle  attivita'  private, previsione
    dell'autoconformazione    degli    interessati   a   modelli   di
    regolazione,   nonche'   di  adeguati  strumenti  di  verifica  e
    controllo  successivi.  I modelli di regolazione vengono definiti
    dalle  amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione
    della  concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
    rispetto  dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita'
    dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi
    nel settore regolato;
    l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
    conferimento   di  funzioni  a  province,  citta'  metropolitane,
    regioni  e  Stato  al fine di assicurarne l'esercizio unitario in
    base   ai   principi   di   sussidiarieta',   differenziazione  e
    adeguatezza;   determinazione   dei   principi   fondamentali  di
    attribuzione  delle  funzioni secondo gli stessi criteri da parte
    delle   regioni   nelle   materie   di   competenza   legislativa
    concorrente;
    m)  definizione  dei  criteri  di adeguamento dell'organizzazione
    amministrativa  alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui
    al presente comma;
    n)  indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il
    rapporto   relativo   alle   sanzioni  amministrative,  ai  sensi
    dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  (( 3-bis.  Il  Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello
    Stato,  completa il processo di codificazione di ciascuna materia
    emanando,   anche   contestualmente  al  decreto  legislativo  di
    riassetto,   una  raccolta  organica  delle  norme  regolamentari
    regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
    disciplina  di  livello  primario  e  semplificandole  secondo  i
    criteri di cui ai successivi commi));
  4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati
    sulla  base  della legge di semplificazione e riassetto normativo
    annuale,   per   quanto   concerne   le  funzioni  amministrative
    mantenute, si attengono ai seguenti principi:
    a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi, e di quelli
    che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
    modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi procedimentali e delle
    amministrazioni  intervenienti,  anche  riordinando le competenze
    degli  uffici,  accorpando  le  funzioni  per  settori  omogenei,
    sopprimendo  gli  organi  che  risultino  superflui e costituendo
    centri  interservizi  dove  ricollocare il personale degli organi
    soppressi  e  raggruppare  competenze  diverse  ma  confluenti in
    un'unica  procedura,  nel rispetto dei principi generali indicati
    ai  sensi  del  comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
    alle regioni;
    b)  riduzione  dei  termini per la conclusione dei procedimenti e
    uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti
    tra loro analoghi;
    c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
    svolgono  presso  diverse amministrazioni o presso diversi uffici
    della medesima amministrazione;
    d)   riduzione   del  numero  di  procedimenti  amministrativi  e
    accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla medesima
    attivita';
    e)  semplificazione  e  accelerazione  delle procedure di spesa e
    contabili,   anche   mediante   l'adozione  di  disposizioni  che
    prevedano  termini perentori, prorogabili per una sola volta, per
    le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti,
    decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
    ((  f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e
    ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della
    comunicazione,  anche  nei rapporti con i destinatari dell'azione
    amministrativa;
    f-bis)  generale  possibilita'  di  utilizzare,  da  parte  delle
    amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di
    diritto  privato,  salvo  che  nelle  materie o nelle fattispecie
    nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza
    l'esercizio di poteri autoritativi;
    f-ter)    conformazione    ai    principi    di   sussidiarieta',
    differenziazione   e   adeguatezza,   nella   ripartizione  delle
    attribuzioni  e  competenze tra i diversi soggetti istituzionali,
    nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti
    tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i
    criteri   dell'autonomia,   della   leale  collaborazione,  della
    responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
    f-quater)  riconduzione  delle intese, degli accordi e degli atti
    equiparabili  comunque  denominati,  nonche'  delle conferenze di
    servizi,  previste  dalle  normative vigenti, aventi il carattere
    della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'  schemi base o modelli di
    riferimento  nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater
    della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
    siano  stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e
    le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
    f-quinquies)   avvalimento  di  uffici  e  strutture  tecniche  e
    amministrative    pubbliche   da   parte   di   altre   pubbliche
    amministrazioni,   sulla   base  di  accordi  conclusi  ai  sensi
    dell'articolo  15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
    modificazioni)).
  5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta
    del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Presidente del
    Consiglio  dei  ministri  o il Ministro per la funzione pubblica,
    con  i  Ministri  interessati  e  con il Ministro dell'economia e
    delle  finanze,  previa  acquisizione del parere della Conferenza
    unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997,  n.  281,  e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
    parlamentari  competenti  che  sono  resi  entro  il  termine  di
    sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
  6. I  regolamenti  di  cui  al comma 2 sono emanati con decreto del
    Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
    dei  ministri,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
    ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
    il  Ministro  competente,  previa  acquisizione  del parere della
    Conferenza   unificata   di   cui   all'articolo  8  del  decreto
    legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  quando  siano coinvolti
    interessi  delle regioni e delle autonomie locali, del parere del
    Consiglio   di   Stato   nonche'   delle  competenti  Commissioni
    parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio
    di  Stato  sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello
    delle   Commissioni  parlamentari  e'  reso,  successivamente  ai
    precedenti,   entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Per  la
    predisposizione  degli  schemi  di  regolamento la Presidenza del
    Consiglio  dei  ministri,  ove  necessario,  promuove,  anche  su
    richiesta    del    Ministro    competente,   riunioni   tra   le
    amministrazioni   interessate.   Decorsi  sessanta  giorni  dalla
    richiesta  di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti
    possono essere comunque emanati.
  7. I  regolamenti  di cui al comma 2, ove non diversamente previsto
    dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno
    successivo  alla  data  della  loro  pubblicazione nella Gazzetta
    Ufficiale.  Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
    anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
  8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi
    di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
    a)   trasferimento   ad   organi   monocratici   o  ai  dirigenti
    amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono,
    in   ragione   della  loro  specificita',  l'esercizio  in  forma
    collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze
    di  servizi  o  con  interventi,  nei  relativi procedimenti, dei
    soggetti portatori di interessi diffusi;
    b)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle procedure di
    verifica e controllo;
    c)   soppressione   dei   procedimenti  che  risultino  non  piu'
    rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
    dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
    principi   generali   dell'ordinamento   giuridico   nazionale  o
    comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili,   anche   attraverso   la  sostituzione  dell'attivita'
amministrativa  diretta  con  forme  di autoregolamentazione da parte
degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
    e)  adeguamento  della  disciplina  sostanziale  e procedimentale
dell'attivita'   e   degli  atti  amministrativi  ai  principi  della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
    f)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano alla normativa
procedimentale  di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
    g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento.
  ((  8-bis.  Il  Governo  verifica  la  coerenza  degli obiettivi di
semplificazione  e  di  qualita' della regolazione con la definizione
della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella
fase   di  predisposizione  della  normativa  comunitaria,  ai  sensi
dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303.
Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello
europeo)).
  9.  I  Ministeri  sono  titolari  del  potere  di  iniziativa della
semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle  materie di loro
competenza,  fatti  salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  che  garantisce  anche
l'uniformita'   e  l'omogeneita'  degli  interventi  di  riassetto  e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di
specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
  10.   Gli   organi   responsabili   di   direzione  politica  e  di
amministrazione  attiva  individuano forme stabili di consultazione e
di   partecipazione  delle  organizzazioni  di  rappresentanza  delle
categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate
ai processi di regolazione e di semplificazione.
  11.  I  servizi  di  controllo  interno compiono accertamenti sugli
effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei  regolamenti  di
semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono   formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per  la
modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione
amministrativa. (12)
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  15  maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 7, comma 1,
lettera  m))  che la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 della L.
15  marzo  1997,  n. 59 e' ricollocata come lettera f, al termine del
comma 1 dell'articolo 17 della suddetta legge.
  Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 119) che i regolamenti di
cui  alle lettere a) e c) del comma 8 del presente articolo, "entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale".
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 14 gennaio
1999,  n.  4 ha disposto (con l'art. 17, comma 119) che i regolamenti
di  cui  alle  lettere  a), b e c) del comma 8 del presente articolo,
"entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
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AGGIORNAMENTO (8)
  La L. 8 marzo 1999, n. 50 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che i
termini di cui al comma 11 del suddetto articolo sono differiti al 31
luglio 1999.
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AGGIORNAMENTO (12)
  La  L.  29  luglio 2003, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che  le  disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche
alle  deleghe  legislative  in materia di semplificazione e riassetto
normativo  conferite  con  leggi  approvate  dal Parlamento nel corso
della  presente  legislatura  prima  della  data di entrata in vigore
della L. 29 luglio 2003, n. 229.
  Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1)che per la legge per la
semplificazione  e il riassetto normativo dell'anno 2003 i termini di
cui al comma 1 del presente articolo, sono rispettivamente fissati al
novantesimo  e  al  centoventesimo  giorno  dalla  data di entrata in
vigore della L. 29 luglio 2003, n. 229.