LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 30-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.

  1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui  all'articolo  1  possono  essere  adottate,  con il rispetto dei
medesimi  criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso
in  cui  si  intendano  recepire  condizioni e osservazioni formulate
dalla  Commissione  di cui all' articolo 5 oltre il termine stabilito
dall'articolo 6, comma 1. (8) ((9))
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AGGIORNAMENTO (8)
  La L. 8 marzo 1999, n. 50 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che i
termini di cui al suddetto articolo sono differiti al 31 luglio 1999.
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  29  luglio 1999, n. 241 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  i  termini  per  l'esercizio  delle  deleghe  di cui al suddetto
articolo,  "come  differiti  dall'articolo  9, comma 6, della legge 8
marzo  1999,  n.  50,  sono prorogati di novanta giorni limitatamente
agli  atti  che  risultino  trasmessi  alle  Camere ed assegnati alla
commissione  competente alla data di entrata in vigore della presente
legge ".