LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 24-3-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16

  1.  Il  Comitato  scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge  24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, sulla base dei criteri
stabiliti  con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione  delle  attivita'  gia'  espletate  ivi  comprese quelle
relative   a   progetti   in  corso,  i  progetti  piu'  strettamente
finalizzati  alla  modernizzazione  delle  pubbliche amministrazioni,
all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una
ottimizzazione  e  razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse
finanziarie. Il Comitato procede altresi' alla verifica di congruita'
dei  costi  di  attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale
riduzione della spesa autorizzata.
  2.  Ai  progetti  selezionati  e verificati ai sensi del comma 1 si
applicano  le  procedure  di  cui  all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6,
della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, e al decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o
per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non
possono  avere  ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la
funzione  pubblica  e'  dichiarata  la  revoca  dell'approvazione dei
predetti  progetti  ed  e' determinato il rimborso delle spese per le
attivita' gia' svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
  3.  Le  somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono
allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
riassegnate  con  decreto del Ministro del tesoro (( allo )) stato di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  la
realizzazione  di  nuovi  progetti  per  l'attuazione dei processi di
riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge,
secondo  le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della
legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e al decreto del Presidente della
Repubblica  19 aprile 1994, n. 303, nonche' per attivita' di studio e
ricerca  per  l'elaborazione  di  schemi  normativi  necessari per la
predisposizione  dei  provvedimenti  attuativi  di  cui alla presente
legge, svolta anche in forma collegiale.