DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.
                          Norme finanziarie

  1.  Ogni  regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi
dell'articolo  16,  ai  piani  regionali  di  trasporto  e  al  tasso
programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato
ai  trasporti,  alimentato  sia  dalle  risorse proprie sia da quelle
trasferite ai sensi del presente decreto.
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 )).
  3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni
amministrative  di  cui  al  presente decreto, salvo quelle di cui al
comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1 gennaio 1998 e,
per  le  ferrovie  gia'  in  gestione  commissariale  governativa, al
momento  del  conferimento  delle  funzioni  amministrative, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, lettera a).
  4.    Le   risorse   relative   all'espletamento   delle   funzioni
amministrative  in  materia  di  servizi  regionali  e  locali  delle
Ferrovie  dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere
dal 1 giugno 1999.
  5.  Le  risorse  di  cui  ai  commi  precedenti  sono individuate e
ripartite  con  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e
le  province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e' autorizzato ad
apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
  6.  I  fondi,  ripartiti  ai  sensi  del  comma 5, sono annualmente
regolati  dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  i),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.
  7.  Entro  il  31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione dei fondi
sono  rideterminati,  con  decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione,  di  concerto  col  Ministro  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 9 della legge n. 59.
  7-bis.  I  criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono
rideterminati  anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati
e,   per   i  servizi  di  cui  all'articolo  8,  dei  risultati  del
monitoraggio ivi previsto.