DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 19-11-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.
             Servizi ferroviari di interesse regionale e
                 locale in concessione a F.S. S.p.a.
  1.  Con  decorrenza  1  giugno  1999  sono delegati alle regioni le
funzioni  e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti
ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a.
di interesse regionale e locale.
  2.  Per  i  servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i
servizi  interregionali  di  interesse  locale, le regioni subentrano
allo  Stato  nel  rapporto  con  le  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a. e
stipulano,  entro il (( 30 settembre 1999, )) i relativi contratti di
servizio  ai  sensi  dell'articolo  19.  Detti  contratti di servizio
entrano  in  vigore  il  ((  1  ottobre 1999.))((Trascorso il periodo
transitorio  di  cui  all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i
predetti  servizi  con  le  procedure di cui al medesimo articolo 18,
comma 2, lettera a) )).
  3.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, al fine di
regolare  i  rapporti  con  le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla
data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
  ((  a)  a  rinnovare  fino  al  30  settembre  1999 il contratto di
servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della
navigazione; ))
  b)  ad  acquisire,  sui  contenuti  di tale rinnovo, l'intesa delle
regioni,  che  possono  integrare  il  predetto contratto di servizio
pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
  ((  c)  a  stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui
all'articolo 12; ))