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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal:  19-11-1999
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Art. 9

Servizi ferroviari di interesse regionale e
locale in concessione a F.S. S.p.a.
1. Con decorrenza 1 giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il
(( 30 settembre 1999, ))
i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il
(( 1 ottobre 1999.))
((Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a) )).
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
(( a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione; ))

b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
(( c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12; ))