LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal: 24-2-1994
                              Art. 11.
             (Esercizio associato di funzioni e gestione
                   associata di servizi pubblici).
     1.  Le  comunita' montane, anche riunite in consorzio fra loro o
con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28,  comma  1,  della
legge  8  giugno  1990,  n.  142, promuovono l'esercizio associato di
funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:
       a)  costituzione  di   strutture   tecnico-amministrative   di
supporto  alle  attivita'  istituzionali  dei  comuni con particolare
riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
       b) raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  con
eventuale trasformazione in energia;
       c)  organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del
trasporto scolastico;
       d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
       e) realizzazione di strutture  di  servizio  sociale  per  gli
anziani,  capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale
con il  preminente  scopo  di  favorirne  la  permanenza  nei  comuni
montani;
       f)  realizzazione  di  strutture  sociali  di  orientamento  e
formazione per i giovani con il  preminente  scopo  di  favorirne  la
permanenza nei territori montani;
       g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio
di loro competenza.
     2.  Per le finalita' di cui al comma 1, i comuni montani possono
delegare alle comunita' montane i piu' ampi poteri per lo svolgimento
di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono
delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la
Cassa depositi e  prestiti  o  istituti  di  credito,  anche  per  la
realizzazione di opere igieniche.
     3. I comuni e le comunita' montane, nelle materie che richiedono
una  pluralita'  di  pareri  anche di piu' enti, adottano appropriate
procedure di  semplificazione  dell'azione  amministrativa  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
          Note all'art. 11:
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 28, comma 1, della
          legge 8 giugno 1990,  n.  142,  recante  ordinamento  delle
          autonomie locali:
             "Art.  28  (Natura  e  ruolo). - 1. Le comunita' montane
          sono enti locali costituiti con leggi regionali tra  comuni
          montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo
          scopo  di  promuovere la valorizzazione delle zone montane,
          l'esercizio associato delle funzioni comunali,  nonche'  la
          fusione di tutti o parte dei comuni associati".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi".