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LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal:  24-2-1994

Art. 11

(Esercizio associato di funzioni e gestione
associata di servizi pubblici).
1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:
a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.
3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali:
"Art. 28 (Natura e ruolo). - 1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".