DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
                        Contratti di servizio 
  1. I contratti di servizio assicurano  la  completa  corrispondenza
fra oneri per servizi e risorse disponibili, al  netto  dei  proventi
tariffari e sono stipulati prima  dell'inizio  del  loro  periodo  di
validita'. Per i servizi ferroviari  i  contratti  di  servizio  sono
stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validita',
al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. 
  2. I contratti di servizio  per  i  quali  non  e'  assicurata,  al
momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di  cui
alla lettera e) del comma 3 e le risorse  effettivamente  disponibili
sono nulli. 
  3. I contratti di servizio, nel rispetto anche  delle  disposizioni
dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come
modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE,  nonche'  nel
rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come
fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono: 
    a) il periodo di validita'; 
    b) le caratteristiche dei servizi  offerti  ed  il  programma  di
esercizio; 
    c) gli standard qualitativi minimi del servizio,  in  termini  di
eta', manutenzione, confortevolezza  e  pulizia  dei  veicoli,  e  di
regolarita' delle corse; 
    d) la struttura tariffaria adottata ed i criteri di aggiornamento
annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis); 
    e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico  all'azienda
di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le  modalita'
di pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti  a  mutamenti
della struttura tariffaria; 
    f) le modalita' di modificazione  del  contratto  successivamente
alla conclusione; 
    g)  le  garanzie  che  devono  essere  prestate  dall'azienda  di
trasporto; 
    h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto; 
    i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento  ai  lavoratori
dipendenti  e  al  capitale  investito,  dal  soggetto  esercente  il
servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella
quantita' di servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto
di servizio; 
    l) l'obbligo dell'applicazione,  per  le  singole  tipologie  del
comparto  dei  trasporti,  dei  rispettivi  contratti  collettivi  di
lavoro,  cosi'  come  sottoscritti  dalle  organizzazioni   sindacali
nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali
di categoria; 
  4. Gli importi di cui  al  comma  3,  lettera  e),  possono  essere
soggetti a revisione annuale con modalita' determinate nel  contratto
stesso allo scopo  di  incentivare  miglioramenti  di  efficienza.  I
suddetti importi possono essere incrementati in misura  non  maggiore
del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
differenze in caso di rilevante scostamento dal  tasso  effettivo  di
inflazione, a parita' di offerta di trasporto. 
  5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli  articoli
2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed  il  regolamento  (CEE)  n.
1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e prevedere  un  progressivo  incremento  del  rapporto  tra
ricavi da traffico e costi operativi,  rapporto  che,  al  netto  dei
costi di infrastruttura,  dovra'  essere  pari  almeno  allo  0,35  a
partire  dal  1  gennaio  2000.  Con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  la
soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo  puo'  essere
rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto
e delle condizioni economiche  e  sociali.  Trovano  applicazione  ai
trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme  della  direttiva
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991. (16) 
  6.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)). 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 8-quater)
che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018.