DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione
                            a F.S. S.p.a. 
  1.  Sono  delegati  alle  regioni  le  funzioni  e  i  compiti   di
programmazione e di amministrazione inerenti: 
  a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate  per
la ristrutturazione alla societa' Ferrovie dello Stato  S.p.a.  dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  b) le ferrovie in concessione a  soggetti  diversi  dalle  Ferrovie
dello Stato S.p.a. 
  2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti: 
  a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui
all'articolo 2 della citata legge n. 662  del  1996  e  comunque  non
oltre il 1 gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di
cui al comma 1, lettera a); 
  b) a partire dal 1 gennaio 1998, e  comunque  entro  il  1  gennaio
2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b). 
  3.  Le  regioni  subentrano  allo  Stato,  quali  concedenti  delle
ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di
programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del  presente  decreto,
con  i  quali  sono  definiti,  tra  l'altro,  per  le  ferrovie   in
concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al
risanamento tecnicoeconomico di cui all'articolo 86 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  4. Gli accordi di programma di cui al  comma  3  e  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  all'articolo  12  sono,
rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30  ottobre  1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni,
degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito  alle  regioni
sia per le ferrovie in ex gestione  commissariale  governativa,  come
gia' previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti  diversi  dalle
Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al  demanio  ed
al patrimonio  indisponibile  e  disponibile  delle  regioni,  e,  in
relazione alla loro natura giuridica, possono  essere  dalle  regioni
dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione,  previa
intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando  si
tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio  indisponibile.
A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilita' a
favore  dello  Stato  gravante  sui  beni  in  questione  si  intende
costituito  a   favore   della   regione   competente.   I   suddetti
trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa  fatto  salvo  il
caso di dismissione o sdemanializzazione da parte  delle  regioni.  I
beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge  n.  385/1990
sono  trasferiti  alle   regioni   competenti   che   inizieranno   o
proseguiranno le relative  procedure  di  alienazione  o  di  diversa
utilizzazione, destinandone i proventi  a  favore  delle  aziende  ex
gestioni governative. Gli accordi di programma  definiscono  altresi'
l'entita' delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni,  tali
da garantire, al netto dei contributi gia' riconosciuti da regioni ed
enti locali, l'attuale livello  di  tutti  i  servizi  erogati  dalle
aziende in regime di gestione commissariale governativa. 
  4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia e'  regolata
dalle norme  di  separazione  contabile  o  costituzione  di  imprese
separate di cui al regolamento  recante  norme  di  attuazione  della
direttiva  91/440/CEE   relativa   allo   sviluppo   delle   ferrovie
comunitarie, emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica  8
luglio  1998,  n.  277.  I  gestori  delle  reti  per  i  criteri  di
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e per  gli
standard e le norme di sicurezza si adeguano al  regolamento  recante
norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE,  emanato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146. 
  4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa con il Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  di
trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni,  gli  impianti  e
l'infrastruttura  di  cui  al  comma  4,  fermo  restando  la  natura
giuridica dei singoli beni. 
  ((4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da  7  a  9,  della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti  a
titolo gratuito, con esenzione da ogni imposta e  tassa  connessa  al
trasferimento medesimo, alle societa' costituite  dalle  ex  gestioni
governative di cui al  comma  3-bis  dell'articolo  18  del  presente
decreto,  se   a   totale   partecipazione   della   stessa   regione
conferente)). 
  5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma  e
alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui  al  comma  4,  le  regioni  affidano,  trascorso  il  periodo
transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le  procedure
di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei  servizi
ferroviari di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),  con  contratti  di
servizio ai sensi dell'articolo  19,  alle  imprese  ferroviarie  che
abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso  alla  rete
ferroviaria  nazionale  con  le  modalita'  fissate  dal  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 
277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire
dal 1 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da  traffico
e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.  Le  regioni
forniscono  al  Ministero  dei  trasporti  e  della   navigazione   -
Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni  relative
all'esercizio  delle  funzioni  a  loro  delegate.  Il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a
quelle  che  acquisira'  direttamente,  relaziona  annualmente   alla
Conferenza Statoregioni e al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
sulle  modalita'  di  esercizio  della  delega  e   sulle   eventuali
criticita'. 
  6.  Con  successivi  provvedimenti  legislativi  si  provvede  alla
copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al
presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di  fine
rapporto, al netto degli interventi  gia'  disposti  ai  sensi  della
legge  30  maggio  1995,  n.  204,  e   delle   successive   analoghe
disposizioni. 
  6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro,
accordi  di  programma  con  le  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.   per
l'affidamento  alle   stesse   della   costruzione,   ammodernamento,
manutenzione e  relativa  gestione  delle  linee  ferroviarie  locali
concesse e gia' in gestione commissariale  governativa  di  rilevanza
per il sistema ferroviario nazionale.