DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 19-11-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Capo II
            Organizzazione del trasporto pubblico locale
                              Art. 14.
                 Programmazione dei trasporti locali
  1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta
del  Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto
di   competenza,   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento   per   le   aree   urbane,   il   coordinamento   della
programmazione  delle  regioni  e  delle  province  autonome  con  la
programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.
  2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
  a)  definiscono  gli  indirizzi per la pianificazione dei trasporti
locali ed in particolare per i piani di bacino;
  b)  redigono  i  piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti
tenendo   conto   della   programmazione  degli  enti  locali  ed  in
particolare  dei  piani  di  bacino predisposti dalle province e, ove
esistenti,   dalle   citta'  metropolitane,  in  connessione  con  le
previsioni  di  assetto territoriale e di sviluppo economico e con il
fine   di   assicurare   una  rete  di  trasporto  che  privilegi  le
integrazioni  tra  le  varie  modalita'  favorendo in particolar modo
quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
  3.  Per  la  regolamentazione  dei  servizi  di  trasporto pubblico
locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le
regioni,   sentite  le  organizzazioni  sindacali  confederali  e  le
associazioni  dei  consumatori,  approvano  programmi  triennali  dei
servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
    a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
    b) l'integrazione modale e tariffaria;
    c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
    d) le modalita' di determinazione delle tariffe;
    e)  le  modalita'  di  attuazione  e  revisione  dei contratti di
servizio pubblico;
    f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
    g)   i   criteri   per   la   riduzione   della   congestione   e
dell'inquinamento ambientale.
  4.  Per  l'esercizio  dei  servizi  pubblici di trasporto locale in
territori  a  domanda  debole,  al  fine  di  garantire  comunque  il
soddisfacimento  delle esigenze di mobilita' nei territori stessi, le
regioni,  sentiti  gli  enti  locali  interessati  e  le associazioni
nazionali  di categoria del settore del trasporto di persone, possono
individuare  modalita'  particolari  di  espletamento  dei servizi di
linea,  da  affidare,  attraverso procedure concorsuali, alle imprese
che  hanno  i  requisiti  per  esercitare autoservizi pubblici non di
linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani
o nei territori in cui non vi e' offerta dei servizi predetti possono
essere  utilizzati  veicoli  adibiti  ad  uso proprio, fermo restando
l'obbligo  del  possesso  dei requisiti professionali per l'esercizio
del trasporto pubblico di persone.
  5.  Gli  enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e
del  disinquinamento  ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
((  e  dell'articolo  18, comma 3-bis )), possono organizzare la rete
dei  trasporti  di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando
il  servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti
veicoli  devono  risultare  nella disponibilita' di soggetti aventi i
requisiti  per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi
di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non
costituisce  titolo  per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli
enti  locali  fissano le modalita' del servizio e le relative tariffe
e,  nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via
prioritaria  detti  servizi, sempre attraverso procedure concorsuali,
ai  soggetti  che  esercitano  autoservizi  pubblici  non di linea. I
criteri  tecnici  e le modalita' per la utilizzazione dei sopraddetti
veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.
  6.  Ad  integrazione  dell'articolo  86  del decreto legislativo 30
aprile  1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il
trasporto  di  persone  di  cui all'articolo 82, comma 5, lettera b),
dello stesso decreto, e' consentito l'uso proprio fuori servizio.
  (( 7. Nel comma 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante  il regolamento di
esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della strada, come
sostituito   dall'articolo   47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: "di linea" sono
inserite  le  seguenti:  "e  non  di  linea",  ad eccezione dei taxi.
All'articolo  57  del  succitato  decreto  n. 495 il comma 3 e' cosi'
sostituito:
  3.  La  pubblicita'  non luminosa per conto terzi e' consentita sui
veicoli  adibiti  al  servizio taxi unicamente se effettuata mediante
scritte  con  caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed
alle  seguenti  ulteriori  condizioni:  a)  che  sia  realizzata  con
pannello  rettangolare  piano  bifacciale,  saldamente ancorato al di
sopra  dell'abitacolo  del  veicolo e posto in posizione parallela al
senso  di  marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75
times35  cm  e la pubblicita' non deve essere realizzata con messaggi
variabili;  b)  che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto
posteriore  del  veicolo di pellicola della misura di 100 times12 cm;
c)  che  sia  realizzata  tramite  l'applicazione  di pellicola sulle
superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni
pubblicitarie  di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.
I  veicoli  adibiti  al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi
pubblicitari   di   cui  al  capo  a)  non  possono  circolare  sulle
autostrade. ))
  8.  Per  i  collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo
civile,  ferme  restando  le  competenze  degli  enti  gestori,  sono
autorizzati  ad  effettuare  servizio di piazza i titolari di licenze
per  servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di
provincia,   nonche'   dal   comune  o  dai  comuni  nel  cui  ambito
territoriale  l'aeroporto  ricade.  I  comuni  interessati, d'intesa,
disciplinano  le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento
del  servizio,  ivi  compresa  la  fissazione  del  numero massimo di
licenze  che  ciascun  comune  puo'  rilasciare  proporzionalmente al
bacino  di  utenza  aeroportuale.  Nel  caso  di mancata intesa tra i
comuni,  provvede il presidente della regione, sentita la commissione
consultiva  regionale  di  cui  all'articolo 4 della legge 15 gennaio
1992, n. 21.