DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
 Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale 
 
  1. L'esercizio  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  regionale  e
locale, con qualsiasi  modalita'  effettuati  e  in  qualsiasi  forma
affidati, e' regolato, a norma dell'articolo 19,  mediante  contratti
di servizio di durata non superiore a  nove  anni.  L'esercizio  deve
rispondere a principi di economicita' ed efficienza,  da  conseguirsi
anche  attraverso  l'integrazione  modale  dei  servizi  pubblici  di
trasporto. I servizi in economia sono  disciplinati  con  regolamento
dei  competenti  enti  locali.  Al  fine  di   garantire   l'efficace
pianificazione del servizio, degli investimenti e  del  personale,  i
contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto
pubblico  ferroviario  comunque  affidati  hanno  durata  minima  non
inferiore a sei anni rinnovabili  di  altri  sei,  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati. 
  1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano
essere svolti  anche  sulla  rete  infrastrutturale  nazionale,  sono
affidati  dalle  regioni  ai  soggetti   in   possesso   del   titolo
autorizzatorio di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  r),  del
decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  ovvero  della  apposita
licenza valida  in  ambito  nazionale  rilasciata  con  le  procedure
previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003. 
  2.  Allo  scopo  di  incentivare  il  superamento   degli   assetti
monopolistici e  di  introdurre  regole  di  concorrenzialita'  nella
gestione  dei  servizi  di  trasporto   regionale   e   locale,   per
l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali  si  attengono
ai principi dell'articolo 2 della legge 14  novembre  1995,  n.  481,
garantendo in particolare: 
    a) il ricorso  alle  procedure  concorsuali  per  la  scelta  del
gestore del servizio sulla  base  degli  elementi  del  contratto  di
servizio di cui all'articolo  19  e  in  conformita'  alla  normativa
comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare
possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita'
morale,  finanziaria  e  professionale  richiesti,  ai  sensi   della
normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione
all'autotrasporto di viaggiatori su strada ((. Le  societa',  nonche'
le loro controllanti,  collegate  e  controllate  che,  in  Italia  o
all'estero,  sono  destinatarie  di  affidamenti  non   conformi   al
combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23
ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre  2019,
non possono partecipare ad alcuna  procedura  per  l'affidamento  dei
servizi, anche se gia' avviata.  L'esclusione  non  si  applica  alle
imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura  concorsuale.))
PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  1  AGOSTO  2002,  N.  166.  La  gara  e'
aggiudicata sulla base delle  migliori  condizioni  economiche  e  di
prestazione  del  servizio,  nonche'  dei   piani   di   sviluppo   e
potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione
di un coefficiente minimo di utilizzazione per la  istituzione  o  il
mantenimento delle singole linee esercite.  Il  bando  di  gara  deve
garantire che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,  degli
impianti  e  delle  altre  dotazioni  patrimoniali   essenziale   per
l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento
discriminante per la valutazione delle offerte  dei  concorrenti.  Il
bando di gara deve altresi' assicurare che i beni di cui  al  periodo
precedente siano, indipendentemente da  chi  ne  abbia,  a  qualunque
titolo, la disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato
aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica; ((15)) 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 20 SETTEMBRE 1999, N. 400; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 20 SETTEMBRE 1999, N. 400; 
    d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo  del  contratto  alla
scadenza o di decadenza dal  contratto  medesimo,  di  indennizzo  al
gestore che cessa dal servizio; 
    e) l'indicazione delle modalita' di  trasferimento,  in  caso  di
cessazione  dell'esercizio,  dal   precedente   gestore   all'impresa
subentrante dei beni essenziali per l'effettuazione  del  servizio  e
del  personale  dipendente  con   riferimento   a   quanto   disposto
all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148; 
    f) l'applicazione della disposizione dell'articolo  1,  comma  5,
del regolamento 1893/91/CEE alle societa' di gestione dei servizi  di
trasporto  pubblico  locale  che,  oltre  a  questi  ultimi  servizi,
svolgono anche altre attivita'; 
    g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia,  ove
possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14  novembre
1995, n. 481. 
    g-bis)   relativamente   ai   servizi   di   trasporto   pubblico
ferroviario, la definizione di  meccanismi  certi  e  trasparenti  di
aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento  dei
costi dei servizi,  che  tenga  conto  del  necessario  miglioramento
dell'efficienza nella  prestazione  dei  servizi,  del  rapporto  tra
ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo  19,  comma
5, del tasso di  inflazione  programmato,  nonche'  del  recupero  di
produttivita' e della qualita' del servizio reso. 
  3. Le regioni e  gli  enti  locali,  nelle  rispettive  competenze,
incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e  non  oltre
il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali  e  dei
consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi  51  e
seguenti, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  societa'  di
capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata, anche tra
i dipendenti, o l'eventuale  frazionamento  societario  derivante  da
esigenze funzionali o di gestione. Di tali societa', l'ente  titolare
del servizio puo' restare socio unico per un periodo non superiore  a
due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non  avvenga
entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente  della
provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore  inerzia,  la
regione  procede  all'affidamento  immediato  del  relativo  servizio
mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a). 
  3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da  concludersi
comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso  del  quale  vi  e'  la
facolta'  di   mantenere   tutti   gli   affidamenti   agli   attuali
concessionari ed alle societa' derivanti dalle trasformazioni di  cui
al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di
servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei
contratti di servizio in essere se necessaria; le  regioni  procedono
altresi' all'affidamento della gestione  dei  relativi  servizi  alle
societa' costituite allo scopo dalle ex gestioni  governative,  fermo
restando quanto previsto dalle norme in materia di  programmazione  e
di contratti di servizio di cui al  capo  II.  Trascorso  il  periodo
transitorio, tutti i servizi vengono affidati  tramite  le  procedure
concorsuali di cui al comma 2, lettera a). (2) (4) 
  3-ter. Ferme restando le procedure di  gara  ad  evidenza  pubblica
gia' avviate o concluse, le regioni possono  disporre  una  eventuale
proroga dell'affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore di
soggetti che, entro il termine del  periodo  transitorio  di  cui  al
comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni: 
    a) per le aziende partecipate  da  regioni  o  enti  locali,  sia
avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una
quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale  ovvero  di  una
quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti  a  societa'  di
capitali, anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche'
non partecipate da regioni o da enti locali; 
    b) si sia dato luogo ad un  nuovo  soggetto  societario  mediante
fusione di almeno due societa' affidatarie di servizio  di  trasporto
pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione  di
una societa' consortile, con predisposizione di un piano  industriale
unitario, di cui  siano  soci  almeno  due  societa'  affidatarie  di
servizio di trasporto pubblico locale nel  territorio  nazionale.  Le
societa' interessate dalle operazioni di fusione  o  costituzione  di
societa' consortile devono operare all'interno della medesima regione
ovvero in bacini di traffico uniti  da  contiguita'  territoriale  in
modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di  un
maggiore livello di servizi di  trasporto  pubblico  locale,  secondo
parametri di congruita' definiti dalle regioni. 
  3-quater. Durante i periodi di  cui  ai  commi  3-bis  e  3-ter,  i
servizi di trasporto pubblico regionale e locale  possono  continuare
ad essere prestati dagli attuali esercenti,  comunque  denominati.  A
tali  soggetti  gli  enti  locali  affidanti  possono  integrare   il
contratto di servizio pubblico gia' in essere ai sensi  dell'articolo
19 in modo da  assicurare  l'equilibrio  economico  e  attraverso  il
sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 
1191/69  del  Consiglio,   del   26   giugno   1969,   e   successive
modificazioni, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  stabilito
all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli  affidatari  dei  servizi,
sulla base degli  indirizzi  degli  enti  affidanti,  provvedono,  in
particolare: 
    a) al miglioramento delle condizioni di  sicurezza,  economicita'
ed   efficacia   dei   servizi   offerti   nonche'   della   qualita'
dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilita' ai servizi in
termini  di  frequenza,   velocita'   commerciale,   puntualita'   ed
affidabilita'; 
    b) al miglioramento del servizio sul piano  della  sostenibilita'
ambientale; 
    c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di  trasporto,
attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto  previsto  al
comma 3-quinquies. 
  3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis  e  3-quater  si
applicano anche ai servizi automobilistici di  competenza  regionale.
Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni  e  gli  enti
locali promuovono la razionalizzazione delle  reti  anche  attraverso
l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro  individuando  sistemi
di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalita'  di
trasporto. 
  3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi
dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   come   modificato
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, provvedono  ad  affidare,  con  procedure  ad  evidenza
pubblica, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, una quota  di  almeno  il  20  per  cento  dei
servizi eserciti  a  soggetti  privati  o  a  societa',  purche'  non
partecipate  dalle  medesime  regioni  o  dagli  stessi  enti  locali
affidatari dei servizi. 
  3-septies. Le societa' che fruiscono della ulteriore proroga di cui
ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga  stessa  non
possono partecipare a procedure ad  evidenza  pubblica  attivate  sul
resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi. (9) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art.  11,  comma  3)
che "Il periodo transitorio di affidamento, da parte  delle  regioni,
della gestione dei servizi, fissato al 31  dicembre  2003  dal  comma
3-bis del presente articolo, e' prorogabile per un biennio". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art.  23,  comma
3-bis) che "Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dal comma 3-bis
dal  presente  articolo,  per  l'affidamento  dello  svolgimento  dei
servizi di trasporto automobilistici  e'  prorogato  al  31  dicembre
2005". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 57,  comma  4)
che,  in  deroga  al  presente  articolo  "e  sussistendo  comprovate
esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di  assicurare
il rispetto del principio della continuita' territoriale e la domanda
di mobilita' dei cittadini, le regioni possono  affidare  l'esercizio
di servizi di cabotaggio a societa' di capitale da  esse  interamente
partecipate secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
550) che la presente modifica si applica alle aziende speciali,  alle
istituzioni   e   alle   societa'   partecipate    dalle    pubbliche
amministrazioni locali indicate nell'elenco di  cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,  nonche'  le
societa'  emittenti  strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e le loro controllate.