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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2023)
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Testo in vigore dal: 7-3-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
il quale,  allo  scopo  di  assicurare,  in  caso  di  disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n.  183
del 2014, recante i criteri di  delega  relativi  al  riordino  della
normativa in materia di ammortizzatori sociali con  riferimento  agli
strumenti di sostegno in  caso  di  disoccupazione  involontaria,  in
particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione  sociale  per
l'impiego (ASpI); 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale,
allo scopo di  garantire  la  fruizione  dei  servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad  adottare  uno  o  piu'
decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della  legge  n.  183  del
2014, recante il criterio  di  delega  relativo  all'introduzione  di
principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di
un collegamento tra misure  di  sostegno  al  reddito  della  persona
inoccupata o disoccupata  e  misure  volte  al  suo  inserimento  nel
tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la
ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri
operatori  accreditati,  con  obbligo  di  presa  in  carico,  e   la
previsione  di  adeguati  strumenti   e   forme   di   remunerazione,
proporzionate   alla   difficolta'   di   collocamento,   a    fronte
dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di
fondi regionali a cio' destinati, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica statale o regionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 
 
  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso  la  Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito  dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo  2  della  legge  28
giugno  2012,  n.  92,  una  indennita'  mensile  di  disoccupazione,
denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una  tutela  di  sostegno  al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che  abbiano
perduto  involontariamente   la   propria   occupazione.   La   NASpI
sostituisce  le  prestazioni   di   ASpI   e   mini-ASpI   introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92  del  2012,  con  riferimento  agli
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183  (Deleghe
          al Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali, dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle  politiche
          attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
          rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.
          290. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  1  a  4,
          della citata legge, n. 183 del 2014: 
              "Art. 1. In vigore dal 16 dicembre 20141. Allo scopo di
          assicurare, in caso di disoccupazione involontaria,  tutele
          uniformi e legate alla storia contributiva dei  lavoratori,
          di razionalizzare la normativa in materia  di  integrazione
          salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di  quanti
          siano  espulsi  dal  mercato  del   lavoro   ovvero   siano
          beneficiari di  ammortizzatori  sociali,  semplificando  le
          procedure  amministrative  e  riducendo   gli   oneri   non
          salariali del lavoro, il Governo e' delegato  ad  adottare,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  uno   o   piu'   decreti
          legislativi finalizzati  al  riordino  della  normativa  in
          materia  di  ammortizzatori  sociali,  tenuto  conto  delle
          peculiarita' dei diversi settori produttivi. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                a)  con  riferimento  agli  strumenti  di  tutela  in
          costanza di rapporto di lavoro: 
              1)  impossibilita'  di  autorizzare   le   integrazioni
          salariali in caso di  cessazione  definitiva  di  attivita'
          aziendale o di un ramo di essa; 
              2)   semplificazione   delle   procedure   burocratiche
          attraverso  l'incentivazione  di  strumenti  telematici   e
          digitali, considerando anche la possibilita' di  introdurre
          meccanismi   standardizzati   a   livello   nazionale    di
          concessione dei trattamenti prevedendo strumenti  certi  ed
          esigibili; 
              3)  necessita'  di  regolare   l'accesso   alla   cassa
          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle
          possibilita'  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di
          lavoro, eventualmente destinando una  parte  delle  risorse
          attribuite alla cassa integrazione a favore  dei  contratti
          di solidarieta'; 
              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al
          numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel  periodo  di
          intervento della cassa integrazione  guadagni  ordinaria  e
          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e
          individuazione  dei  meccanismi  di  incentivazione   della
          rotazione; 
              5) previsione  di  una  maggiore  compartecipazione  da
          parte delle imprese utilizzatrici; 
              6)  riduzione  degli  oneri  contributivi  ordinari   e
          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  settori  in  funzione
          dell'utilizzo effettivo; 
              7) revisione dell'ambito di  applicazione  della  cassa
          integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
          di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
          2012, n. 92, fissando un  termine  certo  per  l'avvio  dei
          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l'introduzione   di
          meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione
          della possibilita' di destinare gli eventuali  risparmi  di
          spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          alla presente lettera al finanziamento  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
              8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
          di  funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con
          particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
          dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5,  commi
          5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236; 
                b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
          di disoccupazione involontaria: 
              1)   rimodulazione   dell'Assicurazione   sociale   per
          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina
          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  trattamenti  brevi,
          rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
          contributiva del lavoratore; 
              2) incremento della durata massima per i lavoratori con
          carriere contributive piu' rilevanti; 
              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione
          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  fino  al  suo
          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e
          sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti  di
          sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle  modalita'
          di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
          prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime,  un
          periodo  almeno  biennale  di  sperimentazione  a   risorse
          definite; 
              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla
          contribuzione figurativa; 
              5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
          di  una  prestazione,  eventualmente  priva  di   copertura
          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  in   disoccupazione
          involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
          della situazione economica equivalente, con  previsione  di
          obblighi di partecipazione alle iniziative  di  attivazione
          proposte dai servizi competenti; 
              6) eliminazione  dello  stato  di  disoccupazione  come
          requisito   per   l'accesso   a   servizi   di    carattere
          assistenziale; 
              c)  attivazione   del   soggetto   beneficiario   degli
          ammortizzatori sociali di cui alle  lettere  a)  e  b)  con
          meccanismi e interventi che incentivino la  ricerca  attiva
          di una  nuova  occupazione,  come  previsto  dal  comma  4,
          lettera v); 
              d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
          beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere  a)  e  b)
          possa consistere anche nello  svolgimento  di  attivita'  a
          beneficio delle comunita' locali,  con  modalita'  che  non
          determinino aspettative di accesso agevolato alla  pubblica
          amministrazione; 
              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative
          modalita'  di  applicazione,  in  funzione  della  migliore
          effettivita', secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei
          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al
          reddito  che  non  si  rende  disponibile  ad   una   nuova
          occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
          beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d). 
              3. Allo scopo di garantire  la  fruizione  dei  servizi
          essenziali in materia di  politica  attiva  del  lavoro  su
          tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  di   assicurare
          l'esercizio    unitario     delle     relative     funzioni
          amministrative, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
          della normativa in materia di servizi per il  lavoro  e  di
          politiche attive. In mancanza dell'intesa  nel  termine  di
          cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
          1997, n.  281,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede  con
          deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
          disposizioni  del  presente  comma  e  quelle  dei  decreti
          legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
          nelle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   in
          conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige e dalle relative  norme  di  attuazione
          nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. 
              4. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  3  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  razionalizzazione  degli  incentivi  all'assunzione
          esistenti, da collegare  alle  caratteristiche  osservabili
          per le  quali  l'analisi  statistica  evidenzi  una  minore
          probabilita'  di  trovare  occupazione,  e  a  criteri   di
          valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
              b) razionalizzazione degli incentivi per  l'autoimpiego
          e    l'autoimprenditorialita',    anche     nella     forma
          dell'acquisizione delle  imprese  in  crisi  da  parte  dei
          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica
          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche
          per gli interventi posti in essere da  regioni  e  province
          autonome; 
              c) istituzione, anche  ai  sensi  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   di
          un'Agenzia  nazionale   per   l'occupazione,   di   seguito
          denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e
          province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, al cui funzionamento  si  provvede
          con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto
          previsto dalla lettera f); 
              d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
          delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; 
              e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
          materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; 
              f) razionalizzazione degli  enti  strumentali  e  degli
          uffici del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza   e   l'efficacia
          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
          legislazione vigente; 
              g) razionalizzazione  e  revisione  delle  procedure  e
          degli adempimenti in materia di  inserimento  mirato  delle
          persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
          68, e degli altri soggetti aventi diritto  al  collocamento
          obbligatorio, al fine di  favorirne  l'inclusione  sociale,
          l'inserimento e  l'integrazione  nel  mercato  del  lavoro,
          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
              h) possibilita' di far confluire, in  via  prioritaria,
          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
          personale  proveniente  dalle  amministrazioni   o   uffici
          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f)
          nonche' di altre amministrazioni; 
              i)  individuazione  del   comparto   contrattuale   del
          personale dell'Agenzia  con  modalita'  tali  da  garantire
          l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; 
              l) determinazione della  dotazione  organica  di  fatto
          dell'Agenzia attraverso la corrispondente  riduzione  delle
          posizioni presenti nella pianta  organica  di  fatto  delle
          amministrazioni di provenienza  del  personale  ricollocato
          presso l'Agenzia medesima; 
              m)  rafforzamento  delle  funzioni  di  monitoraggio  e
          valutazione delle politiche e dei servizi; 
              n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
          privati    nonche'    operatori    del    terzo    settore,
          dell'istruzione secondaria, professionale e  universitaria,
          anche mediante  lo  scambio  di  informazioni  sul  profilo
          curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al  fine
          di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
          di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione  dei
          criteri  per  l'accreditamento   e   l'autorizzazione   dei
          soggetti  che  operano  sul  mercato  del   lavoro   e   la
          definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  nei
          servizi pubblici per l'impiego; 
              o) valorizzazione  della  bilateralita'  attraverso  il
          riordino della disciplina vigente in materia, nel  rispetto
          dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
          anche al fine di definire  un  sistema  di  monitoraggio  e
          controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; 
              p) introduzione di  principi  di  politica  attiva  del
          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra
          misure di sostegno al reddito della  persona  inoccupata  o
          disoccupata e misure volte al suo inserimento  nel  tessuto
          produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi  per
          la ricollocazione che vedano come parte le agenzie  per  il
          lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di  presa
          in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
          remunerazione,   proporzionate    alla    difficolta'    di
          collocamento, a fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno
          per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a  cio'
          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica statale o regionale; 
              q) introduzione di modelli sperimentali, che  prevedano
          l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
          soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
          buone pratiche realizzate a livello regionale; 
              r)  previsione  di  meccanismi   di   raccordo   e   di
          coordinamento delle funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS),  sia  a  livello
          centrale che a livello territoriale, al fine di  tendere  a
          una maggiore integrazione delle politiche  attive  e  delle
          politiche di sostegno del reddito; 
              s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
          gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
          competenze  in  materia  di  incentivi  all'autoimpiego   e
          all'autoimprenditorialita'; 
              t)  attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni  che  devono  essere  garantite  su  tutto   il
          territorio nazionale; 
              u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province
          autonome delle competenze in materia di  programmazione  di
          politiche attive del lavoro; 
              v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
          mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
          di ammortizzatori  sociali,  al  fine  di  incentivarne  la
          ricerca attiva di una nuova occupazione,  secondo  percorsi
          personalizzati di istruzione,  formazione  professionale  e
          lavoro,  anche  mediante   l'adozione   di   strumenti   di
          segmentazione    dell'utenza    basati    sull'osservazione
          statistica; 
              z)  valorizzazione  del  sistema  informativo  per   la
          gestione del mercato del lavoro  e  il  monitoraggio  delle
          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del
          fascicolo  elettronico  unico  contenente  le  informazioni
          relative ai percorsi  educativi  e  formativi,  ai  periodi
          lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche  ed  ai
          versamenti contributivi, assicurando il  coordinamento  con
          quanto previsto dal comma 6, lettera i); 
              aa) integrazione del sistema informativo  di  cui  alla
          lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
          nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
          pratiche  di  inclusione  lavorativa  delle   persone   con
          disabilita' e agli ausili  ed  adattamenti  utilizzati  sui
          luoghi di lavoro; 
              bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
          e  politiche  attive,  con   l'impiego   delle   tecnologie
          informatiche, secondo le  regole  tecniche  in  materia  di
          interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo  scopo
          di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella  gestione
          delle politiche attive e favorire  la  cooperazione  con  i
          servizi privati, anche mediante la previsione di  strumenti
          atti a favorire il conferimento al  sistema  nazionale  per
          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro
          vacanti.". 
              Si riporta l'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              "Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta l'articolo 24 della legge 9 marzo  1989,  n.
          88   (Ristrutturazione   dell'Istituto   nazionale    della
          previdenza   sociale   e   dell'Istituto   nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
              "Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
          dipendenti). - 1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1989,  le
          gestioni  per  l'assicurazione  contro  la   disoccupazione
          involontaria, ivi compreso il  Fondo  di  garanzia  per  il
          trattamento di fine rapporto e per  l'assicurazione  contro
          la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni  degli
          operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
          dei lavoratori dell'edilizia, la cassa  per  l'integrazione
          salariale ai lavoratori agricoli, la cassa  unica  per  gli
          assegni familiari, la cassa per il trattamento di  richiamo
          alle armi degli impiegati ed operai  privati,  la  gestione
          per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo
          74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo  per  il
          rimpatrio   dei   lavoratori   extracomunitari    istituito
          dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 ,  ed
          ogni altra  forma  di  previdenza  a  carattere  temporaneo
          diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che
          assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee
          ai lavoratori dipendenti». 
              2. La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono  i
          contributi  afferenti  ai  preesistenti  fondi,   casse   e
          gestioni, ne assume le attivita' e le passivita'  ed  eroga
          le relative prestazioni. 
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei  servizi  delle
          ferrovie, tranvie, filovie e linee di  navigazione  interna
          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
          e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
          come da bilancio consuntivo  della  gestione  del  predetto
          fondo, e' contabilizzata  nella  gestione  dei  trattamenti
          familiari di cui al comma 1. 
              4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
          ciascuna  forma  di  previdenza   le   prestazioni   e   il
          correlativo gettito contributivo.". 
              Si riporta l'articolo 2 della legge 28 giugno 2012,  n.
          92 (Disposizioni in materia  di  riforma  del  mercato  del
          lavoro in una prospettiva di crescita): 
              "Art. 2 (Ammortizzatori sociali). -  In  vigore  dal  1
          gennaio 20141.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  e  in
          relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi  a
          decorrere dalla  predetta  data  e'  istituita,  presso  la
          Gestione prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,
          di cui all'articolo 24 della legge 9  marzo  1989,  n.  88,
          l'Assicurazione  sociale  per  l'impiego  (ASpI),  con   la
          funzione di  fornire  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto
          involontariamente  la  propria  occupazione   un'indennita'
          mensile di disoccupazione. 
              2. Sono compresi nell'ambito di applicazione  dell'ASpI
          tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
          e i soci lavoratori di cooperativa che  abbiano  stabilito,
          con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
          del rapporto associativo, un rapporto di  lavoro  in  forma
          subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
          3 aprile 2001, n.  142,  e  successive  modificazioni,  con
          esclusione  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. 
              3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei  confronti  degli  operai  agricoli  a  tempo
          determinato  o   indeterminato,   per   i   quali   trovano
          applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma  1,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
          successive modificazioni, all'articolo  25  della  legge  8
          agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
          1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
          n. 247, e successive modificazioni. 
              4. L'indennita' di cui al comma 1  e'  riconosciuta  ai
          lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
          occupazione e che presentino i seguenti requisiti: 
              a)  siano  in  stato   di   disoccupazione   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni; 
              b) possano far valere almeno due anni di  assicurazione
          e almeno un anno di contribuzione  nel  biennio  precedente
          l'inizio del periodo di disoccupazione. 
              5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di  cui
          al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal  rapporto  di
          lavoro per dimissioni o  per  risoluzione  consensuale  del
          rapporto, fatti  salvi  i  casi  in  cui  quest'ultima  sia
          intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come  modificato  dal
          comma 40 dell'articolo 1 della presente legge. 
              6. L'indennita' di cui al comma 1  e'  rapportata  alla
          retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli  ultimi
          due anni, comprensiva degli  elementi  continuativi  e  non
          continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa  per  il
          numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per  il
          numero 4,33. 
              7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
          mensile ed e' pari al 75 per  cento  nei  casi  in  cui  la
          retribuzione  mensile  sia  pari  o  inferiore   nel   2013
          all'importo di 1.180 euro mensili,  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati
          intercorsa  nell'anno  precedente;  nei  casi  in  cui   la
          retribuzione mensile  sia  superiore  al  predetto  importo
          l'indennita' e' pari al 75 per cento del  predetto  importo
          incrementata  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  del
          differenziale tra la retribuzione  mensile  e  il  predetto
          importo.  L'indennita'  mensile  non  puo'  in  ogni   caso
          superare l'importo  mensile  massimo  di  cui  all'articolo
          unico, secondo comma, lettera b),  della  legge  13  agosto
          1980, n. 427, e successive modificazioni. 
              8. All'indennita' di cui al comma 1 non si  applica  il
          prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
          febbraio 1986, n. 41. 
              9. All'indennita' di cui al  comma  1  si  applica  una
          riduzione del 15  per  cento  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          fruizione.   L'indennita'   medesima,   ove   dovuta,    e'
          ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
          mese di fruizione. 
              10. Per i periodi  di  fruizione  dell'indennita'  sono
          riconosciuti   i   contributi   figurativi   nella   misura
          settimanale pari alla media delle  retribuzioni  imponibili
          ai fini previdenziali di cui al comma 6  degli  ultimi  due
          anni. I  contributi  figurativi  sono  utili  ai  fini  del
          diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;  essi
          non sono utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei
          casi in cui la normativa richieda  il  computo  della  sola
          contribuzione effettivamente versata. 
              10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi  tenuto,
          assuma  a  tempo  pieno  e  indeterminato  lavoratori   che
          fruiscono dell'Assicurazione sociale per  l'impiego  (ASpI)
          di cui al comma 1  e'  concesso,  per  ogni  mensilita'  di
          retribuzione  corrisposta  al  lavoratore,  un   contributo
          mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile
          residua che sarebbe stata  corrisposta  al  lavoratore.  Il
          diritto ai benefici economici di cui al presente  comma  e'
          escluso con riferimento a quei lavoratori che  siano  stati
          licenziati, nei sei mesi precedenti, da  parte  di  impresa
          dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che
          assume, ovvero risulta  con  quest'ultima  in  rapporto  di
          collegamento o controllo. L'impresa  che  assume  dichiara,
          sotto la propria responsabilita', all'atto della  richiesta
          di avviamento, che non ricorrono le  menzionate  condizioni
          ostative. 
              11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in  relazione  ai
          nuovi eventi di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere
          dalla predetta data: 
              a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque
          anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta  per
          un periodo massimo di dodici mesi, detratti  i  periodi  di
          indennita' eventualmente fruiti negli ultimi  dodici  mesi,
          anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma  20
          (mini-ASpI); 
              b) per  i  lavoratori  di  eta'  pari  o  superiore  ai
          cinquantacinque anni, l'indennita' e'  corrisposta  per  un
          periodo  massimo  di  diciotto  mesi,  nei   limiti   delle
          settimane di contribuzione negli ultimi due anni,  detratti
          i periodi di indennita' eventualmente fruiti  negli  ultimi
          diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20  del
          presente articolo. 
              12. L'indennita' di cui al comma 1  spetta  dall'ottavo
          giorno  successivo  alla  data  di  cessazione  dell'ultimo
          rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
          cui sia stata presentata la domanda. 
              13. Per  fruire  dell'indennita'  i  lavoratori  aventi
          diritto devono, a pena di  decadenza,  presentare  apposita
          domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS,  entro
          il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di  spettanza  del
          trattamento. 
              14. La fruizione dell'indennita' e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni. 
              15.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto
          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,
          l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio,  sulla
          base delle comunicazioni obbligatorie di  cui  all'articolo
          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n.  608,  e  successive  modificazioni,  fino  ad  un
          massimo  di  sei  mesi;  al  termine  di  un   periodo   di
          sospensione di durata inferiore  a  sei  mesi  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
          legati al nuovo rapporto di  lavoro  possono  essere  fatti
          valere  ai  fini  di  un  nuovo   trattamento   nell'ambito
          dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20. 
              17. In caso di svolgimento di attivita'  lavorativa  in
          forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore  al
          limite utile ai fini della  conservazione  dello  stato  di
          disoccupazione, il  soggetto  beneficiario  deve  informare
          l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio    dell'attivita',
          dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da  tale
          attivita'.  Il  predetto  Istituto  provvede,  qualora   il
          reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
          fini della conservazione dello stato di  disoccupazione,  a
          ridurre il pagamento dell'indennita'  di  un  importo  pari
          all'80 per cento dei proventi preventivati,  rapportati  al
          tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita'  e
          la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la  fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
          dichiarazione  dei   redditi;   nei   casi   di   esenzione
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi,   e'   richiesta   al   beneficiario   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   i    proventi    ricavati
          dall'attivita' autonoma. 
              18. Nei casi di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione
          relativa  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la  vecchiaia  e  i  superstiti  versata  in
          relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
          accrediti  contributivi  ed  e'  riversata  alla   Gestione
          prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
          all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              19. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014   e   2015   il   lavoratore   avente   diritto   alla
          corresponsione dell'indennita'  di  cui  al  comma  1  puo'
          richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del  relativo
          trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora
          percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di  lavoro
          autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di  auto
          impresa  o  di  micro  impresa,   o   per   associarsi   in
          cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta  nel  limite
          massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
          2014  e  2015.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, di natura non regolamentare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sono  determinati  limiti,
          condizioni e modalita' per l'attuazione delle  disposizioni
          di cui al presente comma. 
              20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
          al comma 2 che possano far valere almeno tredici  settimane
          di  contribuzione  di  attivita'  lavorativa  negli  ultimi
          dodici mesi, per la  quale  siano  stati  versati  o  siano
          dovuti i contributi per  l'assicurazione  obbligatoria,  e'
          liquidata un'indennita' di importo pari a  quanto  definito
          nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI. 
              21. L'indennita' di cui  al  comma  20  e'  corrisposta
          mensilmente per un numero  di  settimane  pari  alla  meta'
          delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai  fini
          della durata non sono computati i periodi contributivi  che
          hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. 
              22. All'indennita' di cui al comma 20 si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7,  8,
          9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. 
              23.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto
          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,
          l'indennita'  e'  sospesa  d'ufficio   sulla   base   delle
          comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma
          2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  e
          successive modificazioni, fino  ad  un  massimo  di  cinque
          giorni; al termine del periodo di sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  si
          considerano   assorbite,   con   riferimento   ai   periodi
          lavorativi  dell'anno   2012,   nelle   prestazioni   della
          mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              24-bis. Alle prestazioni  liquidate  dall'Assicurazione
          sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
          dalla presente legge ed in quanto  applicabili,  le  nomine
          gia' operanti in materia di  indennita'  di  disoccupazione
          ordinaria non agricola. 
              25. Con effetto sui  periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal  1°  gennaio  2013,  al  finanziamento  delle
          indennita'  di  cui  ai  commi  da  1  a  24  concorrono  i
          contributi di cui agli articoli  12,  sesto  comma,  e  28,
          primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 
              26. Continuano a trovare applicazione, in relazione  ai
          contributi di cui al comma 25, le  eventuali  riduzioni  di
          cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
          e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre  2005,
          n. 266, nonche' le misure compensative di cui  all'articolo
          8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e
          successive modificazioni. 
              27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
          comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
          soci lavoratori delle cooperative di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  602,  il
          contributo e' decurtato della quota  di  riduzione  di  cui
          all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, che non sia  stata  ancora  applicata  a  causa  della
          mancata  capienza  delle  aliquote  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000  e  n.
          266 del 2005. Qualora per i lavoratori di  cui  al  periodo
          precedente le suddette quote di  riduzione  risultino  gia'
          applicate,   si    potra'    procedere,    subordinatamente
          all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo  periodo
          del presente comma in assenza  del  quale  le  disposizioni
          transitorie di cui al presente e al successivo periodo  non
          trovano applicazione,  ad  un  allineamento  graduale  alla
          nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e  seguenti,
          con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli  anni
          2013, 2014, 2015, 2016 e  pari  allo  0,27  per  cento  per
          l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
          per cento annuo  si  procedera'  all'allineamento  graduale
          all'aliquota del contributo destinato al finanziamento  dei
          Fondi interprofessionali  per  la  formazione  continua  ai
          sensi dell'articolo 25 della legge  21  dicembre  1978,  n.
          845.  A  decorrere  dall'anno  2013   e   fino   al   pieno
          allineamento alla nuova aliquota ASpI,  le  prestazioni  di
          cui ai commi da 6 a 10 e da 20  a  24  vengono  annualmente
          rideterminate,  in  funzione  dell'aliquota  effettiva   di
          contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, da emanare entro il 31  dicembre  di  ogni
          anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in
          via previsionale, l'andamento  congiunturale  del  relativo
          settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui  ai
          citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e  garantendo  in  ogni
          caso una riduzione della commisurazione  delle  prestazioni
          alla  retribuzione  proporzionalmente  non  inferiore  alla
          riduzione  dell'aliquota   contributiva   per   l'anno   di
          riferimento rispetto al livello a regime. 
              28. Con effetto sui  periodi  contributivi  di  cui  al
          comma 25, ai rapporti di lavoro  subordinato  non  a  tempo
          indeterminato  si  applica  un  contributo  addizionale,  a
          carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per  cento  della
          retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
              29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
          applica: 
              a) ai lavoratori assunti a termine in  sostituzione  di
          lavoratori assenti; 
              b) ai lavoratori assunti a termine per  lo  svolgimento
          delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,  nonche',  per  i
          periodi contributivi maturati dal 1°  gennaio  2013  al  31
          dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
          contratti  collettivi  nazionali  stipulati  entro  il   31
          dicembre 2011 dalle organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei
          datori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative.
          Alle  minori  entrate   derivanti   dall'attuazione   della
          presente disposizione, valutate in 7 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214; 
              c) agli apprendisti; 
              d)   ai   lavoratori   dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              30. Il contributo addizionale di cui  al  comma  28  e'
          restituito,  successivamente  al  decorso  del  periodo  di
          prova, al datore di lavoro in caso  di  trasformazione  del
          contratto a tempo indeterminato.  La  restituzione  avviene
          anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il  termine
          di sei mesi dalla cessazione  del  precedente  contratto  a
          termine. In  tale  ultimo  caso,  la  restituzione  avviene
          detraendo  dalle  mensilita'   spettanti   un   numero   di
          mensilita'  ragguagliato   al   periodo   trascorso   dalla
          cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. 
              31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente
          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,
          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e'  dovuta,  a
          carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
          del massimale mensile di  ASpI  per  ogni  dodici  mesi  di
          anzianita' aziendale negli ultimi  tre  anni.  Nel  computo
          dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se
          il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita'  o
          se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui  al
          comma 30. 
              32. Il contributo di cui al comma 31  e'  dovuto  anche
          per le interruzioni dei rapporti di  apprendistato  diverse
          dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi  incluso
          il recesso del datore di lavoro ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di
          cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. 
              33. Il contributo di cui al comma  31  non  e'  dovuto,
          fino al 31 dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il
          contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
              34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di  cui  al
          comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a)  licenziamenti
          effettuati in conseguenza di cambi  di  appalto,  ai  quali
          siano succedute assunzioni presso altri datori  di  lavoro,
          in attuazione  di  clausole  sociali  che  garantiscano  la
          continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
          nazionali  di   lavoro   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale;
          b)   interruzione   di   rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,  per
          completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
          minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
          ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              35. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  nei  casi  di
          licenziamento  collettivo  in  cui  la   dichiarazione   di
          eccedenza del personale di cui  all'articolo  4,  comma  9,
          della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non  abbia  formato
          oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
          31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte. 
              36. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  all'articolo  2,
          comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  14
          settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine,  la  seguente
          lettera: 
                «e-bis)  assicurazione  sociale  per   l'impiego   in
          relazione alla quale, in via aggiuntiva a  quanto  previsto
          in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
          cui alle precedenti lettere ai sensi  della  disciplina  di
          cui all'articolo 1, comma  773,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
          a decorrere dal 1° gennaio 2013 e'  dovuta  dai  datori  di
          lavoro per gli apprendisti artigiani e  non  artigiani  una
          contribuzione pari all'1,31 per  cento  della  retribuzione
          imponibile ai  fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con
          riferimento   a   tale   contribuzione   non   operano   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183». 
              37. L'aliquota contributiva di  cui  al  comma  36,  di
          finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
          disposizioni     agevolative     che     rimandano,     per
          l'identificazione    dell'aliquota    applicabile,     alla
          contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. 
              38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,  dopo  le  parole:
          «provvidenze  della  gestione  case  per  lavoratori»  sono
          aggiunte  le  seguenti:  «;   Assicurazione   sociale   per
          l'impiego». 
              39. 
              40. Si decade dalla fruizione delle indennita'  di  cui
          al presente articolo nei seguenti casi: 
              a) perdita dello stato di disoccupazione; 
              b) inizio di un'attivita' in forma autonoma  senza  che
          il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; 
              c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
          vecchiaia o anticipato; 
              d) acquisizione del diritto  all'assegno  ordinario  di
          invalidita',  sempre  che  il  lavoratore  non   opti   per
          l'indennita' erogata dall'ASpI. 
              41. La decadenza si realizza  dal  momento  in  cui  si
          verifica  l'evento  che  la  determina,  con   obbligo   di
          restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
          a percepire. 
              42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
          n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
              «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione  sociale  per
          l'impiego». 
              43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
          la disposizione di cui all'articolo 26,  comma  1,  lettera
          e), della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
          occupazione  intervenuti  fino  al  31  dicembre  2012,  si
          applicano le  disposizioni  in  materia  di  indennita'  di
          disoccupazione ordinaria non agricola di  cui  all'articolo
          19  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.   636,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  1939,
          n. 1272, e successive modificazioni. 
              45. La durata massima legale,  in  relazione  ai  nuovi
          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2015,  e'  disciplinata
          nei seguenti termini: 
              a) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2013:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni; 
              b) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2014:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni e inferiore a cinquantacinque anni,  quattordici  mesi
          per i soggetti con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore  a
          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di
          contribuzione negli ultimi due anni; 
              c) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2015:  dieci  mesi  per  i  soggetti  con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per  i
          soggetti  con  eta'   anagrafica   pari   o   superiore   a
          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di
          contribuzione negli ultimi due anni. 
              46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
          dal 1° gennaio 2013 e fino al 31  dicembre  2016  ai  sensi
          dell'articolo 7 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, il  periodo  massimo  di  diritto
          della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1  e
          2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'  ridefinito  nei
          seguenti termini: 
                a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo  dal
          1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014: 
              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici
          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i cinquanta anni; 
              2)  lavoratori  di  cui  all'articolo   7,   comma   2:
          ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a  quarantotto  per  i
          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
                b). 
                  1). 
                  2). 
                c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo  dal
          1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 
              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici
          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i  lavoratori
          che hanno compiuto i cinquanta anni; 
              2) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  2:  dodici
          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i cinquanta anni; 
                d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo  dal
          1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: 
              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici
          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i cinquanta anni; 
              2) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  2:  dodici
          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i  lavoratori
          che hanno compiuto i cinquanta anni. 
              46-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, entro il 31 ottobre 2014,  procede,  insieme  alle
          associazioni dei datori di  lavoro  e  alle  organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale,  ad  una  ricognizione
          delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
          predetta data, al  fine  di  verificare  la  corrispondenza
          della disciplina transitoria di cui  al  comma  46  a  tali
          prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
          finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le  maggiori  somme
          derivanti   dall'incremento   dell'addizionale    di    cui
          all'articolo  6-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato  dal  comma  48
          del presente articolo, sono riversate alla  gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge
          9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. 
              48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31  gennaio
          2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31
          marzo   2005,   n.   43,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 2, dopo  le  parole:  «e'  destinato»  sono
          inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; 
              b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
              «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
          comunale di cui al comma 2 avviene a cura  dei  gestori  di
          servizi aeroportuali,  con  le  modalita'  in  uso  per  la
          riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da  parte
          delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
          mese in cui sorge l'obbligo. 
              3-ter. Le somme riscosse  sono  comunicate  mensilmente
          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con
          le  modalita'  stabilite  dall'Istituto  e  riversate  allo
          stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
          di  riscossione,  secondo  le  modalita'   previste   dagli
          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  predetto  comma  2  si
          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione
          previste dall'articolo 116,  comma  8,  lettera  a),  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   per   i   contributi
          previdenziali obbligatori. 
              3-quater.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter
          costituisce accertamento del credito e da' titolo, in  caso
          di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
          secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni». 
              49.  I  soggetti  tenuti  alla   riscossione   di   cui
          all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7  del
          2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43  del
          2005, come modificato dal comma 48 del  presente  articolo,
          trattengono,  a  titolo  di  ristoro  per   le   spese   di
          riscossione e comunicazione, una somma pari allo  0,25  per
          cento del gettito totale. In caso di inadempienza  rispetto
          agli obblighi di  comunicazione  si  applica  una  sanzione
          amministrativa  da  euro  2.000  ad  euro  12.000.   L'INPS
          provvede    all'accertamento    delle    inadempienze     e
          all'irrogazione delle conseguenti sanzioni.  Si  applicano,
          in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
          novembre 1981, n. 689. 
              50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
          luglio 1997, n. 241, e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
          lettera: 
                «h-quinquies) alle somme che i soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni». 
              51.  A  decorrere  dall'anno  2013,  nei  limiti  delle
          risorse  di  cui  al   comma   1   dell'articolo   19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita'  ai
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276, iscritti  in  via  esclusiva  alla  Gestione  separata
          presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge
          8  agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei   soggetti
          individuati dall'articolo 1,  comma  212,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via  congiunta
          le seguenti condizioni: 
              a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente,  in
          regime di monocommittenza; 
              b) abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un  reddito
          lordo  complessivo  soggetto  a  imposizione  fiscale   non
          superiore al limite di 20.000 euro, annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e  impiegati  intervenuta
          nell'anno precedente; 
              c)   con   riguardo   all'anno   di   riferimento   sia
          accreditato, presso la predetta Gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del  1995,  un
          numero di mensilita' non inferiore a uno; 
              d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni, ininterrotto di almeno  due  mesi  nell'anno
          precedente; 
              e) risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno
          quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 
              52. L'indennita' e' pari a un importo del 5  per  cento
          del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1,  comma
          3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato  per  il
          minor  numero  tra   le   mensilita'   accreditate   l'anno
          precedente e quelle non coperte da contribuzione. 
              53. L'importo di  cui  al  comma  52  e'  liquidato  in
          un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero
          in importi  mensili  pari  o  inferiori  a  1.000  euro  se
          superiore. 
              54. Restano fermi i requisiti di accesso  e  la  misura
          del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012  per
          coloro che hanno maturato il diritto  entro  tale  data  ai
          sensi dell'articolo  19,  comma  2,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. 
              55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
          c) del  comma  1  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate. 
              56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: 
              a) il requisito di cui alla lettera e)  del  comma  51,
          relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
          a tre mesi; 
              b) l'importo dell'indennita' di  cui  al  comma  52  e'
          elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; 
              c) le risorse di cui al comma 51 sono  integrate  nella
          misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
          e al relativo onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
          monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo
          1, si provvede a verificare la rispondenza  dell'indennita'
          di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
          caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
          verificare se la portata effettiva  dell'onere  corrisponde
          alle previsioni iniziali e anche al fine  di  valutare,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni  della
          misura stessa, quali la sua sostituzione con  tipologie  di
          intervento previste dal comma 20 del presente articolo. 
              57. All'articolo 1, comma 79, della legge  24  dicembre
          2007, n. 247, al primo periodo, le  parole:  «e  in  misura
          pari al 26 per  cento  a  decorrere  dall'anno  2010»  sono
          sostituite dalle seguenti: «, in  misura  pari  al  26  per
          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per
          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento
          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
          33 per cento a decorrere  dall'anno  2018»  e,  al  secondo
          periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «per
          gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al  20
          per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,
          al 22 per cento per  l'anno  2015  e  al  24  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2016». 
              58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
          articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422  del
          codice penale, nonche' per i delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          previste dallo  stesso  articolo,  il  giudice  dispone  la
          sanzione   accessoria   della   revoca    delle    seguenti
          prestazioni, comunque denominate in base alla  legislazione
          vigente, di cui il condannato sia  eventualmente  titolare:
          indennita' di  disoccupazione,  assegno  sociale,  pensione
          sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
          sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
          previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori   di   forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza,  ovvero  di  forme
          sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
          al condannato, nel caso in cui accerti, o  sia  stato  gia'
          accertato    con    sentenza    in    altro    procedimento
          giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o  in
          parte, da un rapporto di lavoro  fittizio  a  copertura  di
          attivita' illecite connesse a taluno dei reati  di  cui  al
          primo periodo. 
              59. I  condannati  ai  quali  sia  stata  applicata  la
          sanzione accessoria di cui  al  comma  58,  primo  periodo,
          possono beneficiare,  una  volta  che  la  pena  sia  stata
          completamente eseguita e previa presentazione  di  apposita
          domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
          in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. 
              60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
          comunicati, entro quindici giorni dalla  data  di  adozione
          dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti  previdenziali
          e assistenziali facenti capo  al  soggetto  condannato,  ai
          fini della loro immediata esecuzione. 
              61. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
          dei  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza  passata  in
          giudicato per i reati di cui al comma  58,  ai  fini  della
          revoca, con effetto non retroattivo, delle  prestazioni  di
          cui al medesimo comma 58, primo periodo. 
              62.  Quando  esercita  l'azione  penale,  il   pubblico
          ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
          elementi utili per ritenere  irregolarmente  percepita  una
          prestazione  di  natura  assistenziale   o   previdenziale,
          informa  l'amministrazione  competente  per  i  conseguenti
          accertamenti e provvedimenti. 
              63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
          cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
          interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
          riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
          rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di
          tipo mafioso, delle richieste estorsive  e  dell'usura,  di
          cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in  favore
          delle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
          organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. 
              67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso  a
          tutte le forme di integrazione del  reddito,  si  applicano
          anche  ai  lavoratori  destinatari   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale in deroga e di mobilita' in  deroga,
          rispettivamente, le disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo   1988,   n.   86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
              68.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si  applicano  ai
          lavoratori  iscritti  alla  gestione  autonoma  coltivatori
          diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non  fossero  gia'
          interessati dalla predetta  disposizione  incrementale.  Le
          aliquote di finanziamento sono comprensive  del  contributo
          addizionale del 2  per  cento  previsto  dall'articolo  12,
          comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
              69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) articolo 19, commi 1-bis,  1-ter,  2  e  2-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
              b) articolo 7, comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo
          1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
          maggio 1988, n. 160; 
              c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
          n. 1827,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
          aprile 1936, n. 1155. 
              70. All'articolo 3, comma  1,  della  legge  23  luglio
          1991,  n.  223,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «qualora la  continuazione  dell'attivita'  non  sia  stata
          disposta o sia cessata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «quando  sussistano  prospettive  di  continuazione  o   di
          ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,  anche  parziale,
          dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
          oggettivi definiti con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali». L'articolo 3 della  citata  legge
          n. 223 del 1991, come da  ultimo  modificato  dal  presente
          comma, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
              70-bis.  I  contratti  e  gli  accordi  collettivi   di
          gestione di crisi aziendali che prevedono il  ricorso  agli
          ammortizzatori sociali devono essere depositati  presso  il
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  secondo
          modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. (19) 
              71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della  legge  23  luglio
          1991, n. 223; 
              b) articoli da 6 a 9 della legge  23  luglio  1991,  n.
          223; 
              c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223; (27) 
              d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge  23  luglio
          1991, n. 223; 
              e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
          223; 
              f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1994, n. 451; 
              g) articoli da 9 a 19 della legge  6  agosto  1975,  n.
          427. 
              72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.  223,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, le parole: «le procedure  di  mobilita'»
          sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la   procedura   di
          licenziamento collettivo»; 
              b)  al  comma  3,  le  parole:  «la  dichiarazione   di
          mobilita'»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «il
          licenziamento  collettivo»  e  le  parole:  «programma   di
          mobilita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «programma  di
          riduzione del personale»; 
              c)  al  comma  8,  le  parole:  «dalla   procedura   di
          mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
          di licenziamento collettivo»; 
              d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
          sostituite  dalla  seguente:  «licenziare»  e  le   parole:
          «collocati in mobilita'» sono  sostituite  dalla  seguente:
          «licenziati»; 
              e) al comma 10, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»
          sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e  le  parole:
          «posti  in  mobilita'»  sono  sostituite  dalla   seguente:
          «licenziati». 
              73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23  luglio
          1991, n. 223, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono
          sostituite dalla seguente: «licenziare».".