DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31-1-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 01/04/2005, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
Testo in vigore dal: 30-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 6-quater 
(Disposizioni in materia di diritti di imbarco  di  passeggeri  sugli
                             aeromobili) 
 
  1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui
diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate  le
seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "20 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"; b) alla  lettera  b),
le parole: "80 per cento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "60  per
cento". 
  ((2. L'addizionale comunale sui  diritti  di  imbarco  e'  altresi'
incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento  dell'addizionale
di cui al presente comma e' destinato fino al  31  dicembre  2018  ad
alimentare il Fondo di solidarieta'  per  il  settore  del  trasporto
aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai  sensi  dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,  n.  291  e,  per  l'anno
2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta
per cento)). 
  3. Le maggiori somme  derivanti  dall'incremento  dell'addizionale,
disposto  dal  comma  2,  sono  versate  dai  soggetti  tenuti   alla
riscossione direttamente su una contabilita' speciale  aperta  presso
la Tesoreria centrale dello  Stato  gestita  dall'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di  cui
al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a
comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2  il  numero  dei
passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel  semestre
precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed  internazionali
per singolo aeroporto. 
  3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale  di
cui al comma 2 avviene a cura dei gestori  di  servizi  aeroportuali,
con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie  aeree  avviene  entro  tre  mesi
dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. 
  3-ter. Le somme riscosse sono comunicate  mensilmente  all'INPS  da
parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita'  stabilite
dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto,  entro  la  fine  del
mese  successivo  a  quello  di  riscossione,  secondo  le  modalita'
previste dagli articoli 17  e  seguenti  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Alle  somme  di  cui  al  predetto  comma  2  si
applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione  previste
dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori. 
  3-quater. La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter  costituisce
accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento,
ad attivare la riscossione coattiva, secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni.(15) 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  2,  comma  49)
che "I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  7  del   2005,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal  comma
48 del presente articolo, trattengono, a titolo  di  ristoro  per  le
spese di riscossione e comunicazione, una somma pari  allo  0,25  per
cento del gettito totale.  In  caso  di  inadempienza  rispetto  agli
obblighi di comunicazione si applica una sanzione  amministrativa  da
euro 2.000 ad euro 12.000.  L'INPS  provvede  all'accertamento  delle
inadempienze  e  all'irrogazione  delle  conseguenti   sanzioni.   Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge
24 novembre 1981, n. 689." 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto (con l'art. 13-ter, comma 5) che
"Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
e' incrementata di 0,32 euro".