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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31-1-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 01/04/2005, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
Testo in vigore dal: 2-4-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  necessita' ed urgenza di attuare la programmazione
del  fabbisogno  di  personale  per le Universita' e di assicurare il
dovuto  sostegno  alla  ricerca ed alla tutela e promozione di beni e
attivita' culturali;
  Considerata  altresi'  la  necessita'  e  l'urgenza di garantire la
tempestiva  esecuzione  di  opere  strategiche  affidate  ad appositi
commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i
pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi
al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, del Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                   Disposizioni per l'universita'

  ((1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105,
della   legge   30  dicembre  2004,  n.  311,  sono  formulati  dalle
universita'   ed   inviati   per  la  valutazione  di  compatibilita'
finanziaria  al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca entro il 31 marzo 2005.
  2.  Dopo  il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di
conferma,  il  trattamento  economico dei ricercatori universitari e'
pari   al   70  per  cento  di  quello  previsto  per  il  professore
universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'.))
  ((2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
professori  universitari, per le procedure di valutazione comparativa
relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato,
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla
data  del  15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice
e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel
candidato giudicato piu' meritevole.))