stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31-1-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 01/04/2005, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/2026)
Testo in vigore dal: 2-4-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la necessita' ed urgenza di attuare  la  programmazione
del fabbisogno di personale per le Universita'  e  di  assicurare  il
dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione  di  beni  e
attivita' culturali; 
  Considerata altresi' la necessita'  e  l'urgenza  di  garantire  la
tempestiva esecuzione  di  opere  strategiche  affidate  ad  appositi
commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i
pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi
al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 gennaio 2005; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; 
Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
                   Disposizioni per l'universita' 
 
  ((1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105,
della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono   formulati   dalle
universita'  ed  inviati  per  la   valutazione   di   compatibilita'
finanziaria al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca entro il 31 marzo 2005. 
  2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al  giudizio  di
conferma, il trattamento economico dei  ricercatori  universitari  e'
pari  al  70  per  cento  di  quello  previsto  per   il   professore
universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'.)) 
  ((2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
professori universitari, per le procedure di valutazione  comparativa
relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato,
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla
data del 15 maggio 2005, la proposta della  commissione  giudicatrice
e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel
candidato giudicato piu' meritevole.))