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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31-1-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 01/04/2005, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
Testo in vigore dal:  2-4-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Università e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attività culturali;
Considerata altresì la necessità e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una più ampia mobilità per i pubblici dipendenti, nonché di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per l'università
((
1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.
2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità.
))
((
2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.
))