DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
        (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS) 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2011,  l'attivita'  di  riscossione
relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute  all'Inps,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata  mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
  2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice
fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di  riferimento
del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti
tra  quota  capitale,  sanzioni  e  interessi  ove   dovuti   nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in  base  al
domicilio fiscale presente  nell'anagrafe  tributaria  alla  data  di
formazione   dell'avviso.   L'avviso   dovra'   altresi'    contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello
stesso indicati entro il termine di sessanta  giorni  dalla  notifica
nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente  della
riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione
forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche
mediante firma elettronica,  dal  responsabile  dell'ufficio  che  ha
emesso l'atto.  Ai  fini  dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
dell'estratto  dell'avviso  di  cui  al  comma  1,   come   trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate  al  comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui  l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la
provenienza. 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  4. L'avviso di addebito e' notificato in  via  prioritaria  tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli  elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra  comune
e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della  polizia  municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento. 
  5. L'avviso di cui al comma 2  viene  consegnato,  in  deroga  alle
disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.
46, agli agenti della  riscossione  con  le  modalita'  e  i  termini
stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
  6. All'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in  presenza  di
nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della
riscossione, tutti  gli  elementi,  utili  a  migliorare  l'efficacia
dell'azione di recupero. 
  7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  10. L'articolo 25, comma 2, del  decreto  legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, e' abrogato. 
  11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme  richieste
con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni  e  le  somme  aggiuntive
dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano,  fino
alla  data  del  pagamento.  All'agente  della  riscossione  spettano
l'aggio, interamente a carico del  debitore,  ed  il  rimborso  delle
spese relative alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e  alla  cartella
di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme
dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo  emesso  dallo
stesso  Istituto,  costituito  dall'avviso  di  addebito   contenente
l'intimazione ad adempiere  l'obbligo  di  pagamento  delle  medesime
somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 
  15. I rapporti con gli agenti della  riscossione  continueranno  ad
essere regolati secondo le disposizioni vigenti. 
                            (9) (67) (68) (75) (79) (82) (84) ((115)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  7,  comma  2,
lettera  t))  che  "le  disposizioni  di  cui  all'articolo  30   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  relative  al  recupero,  tramite
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici
dell'INPS, delle somme a qualunque  titolo  dovute  all'Istituto,  si
riferiscono  anche   ai   contributi   e   premi   previdenziali   ed
assistenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento
effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni  dei
redditi, fatto salvo quanto disposto dal  numero  3)  della  presente
lettera". 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del  2016,
i termini per la notifica  delle  cartelle  di  pagamento  e  per  la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29
e 30 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°
gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla  fine
del periodo di sospensione". 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha
disposto (con l'art. 11,  comma  2)  che  "Nei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i  termini  per  la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive  da  parte  degli
agenti della riscossione e i  termini  di  prescrizione  e  decadenza
relativi all'attivita' degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli
degli enti locali,  sono  sospesi  dal  1°  gennaio  2017  fino  alla
scadenza dei  termini  delle  sospensioni  dei  versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". 
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AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172,
ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che  "Nei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i  termini  per  la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive  da  parte  degli
agenti della riscossione e i  termini  di  prescrizione  e  decadenza
relativi all'attivita' degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli
degli enti locali,  sono  sospesi  dal  1°  gennaio  2017  fino  alla
scadenza dei  termini  delle  sospensioni  dei  versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1º giugno 2018". 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 29 maggio 2018,  n.
55, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017,  n.  45,  ha
disposto (con l'art. 11,  comma  2)  che  "Nei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i  termini  per  la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive  da  parte  degli
agenti della riscossione e i  termini  di  prescrizione  e  decadenza
relativi all'attivita' degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli
degli enti locali,  sono  sospesi  dal  1°  gennaio  2017  fino  alla
scadenza dei  termini  delle  sospensioni  dei  versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 35,  comma
1) che "Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la  notifica
delle  cartelle  di  pagamento  e  per  la  riscossione  delle  somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive  da  parte  degli
agenti della riscossione e i  termini  di  prescrizione  e  decadenza
relativi all'attivita' degli  enti  creditori,  ivi  compresi  quelli
degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e  riprendono  a  decorrere
dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45"; 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "I termini  per  la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche' per  le  attivita'  esecutive  da  parte
degli  agenti  della  riscossione  e  i  termini  di  prescrizione  e
decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori,  ivi  compresi
quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno
sede o unita' locali negli immobili di cui  ai  commi  1  e  2,  sono
sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla L. 30  dicembre  2018,
n. 145, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni  di  cui
agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini  per
la notifica delle cartelle di pagamento e per  la  riscossione  delle
somme risultanti dagli  atti  di  cui  agli  articoli  29  e  30  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da
parte degli agenti della riscossione e i termini  di  prescrizione  e
decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori,  ivi  compresi
quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino  alla
scadenza dei  termini  delle  sospensioni  dei  versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020". 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018,  n.  130,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che  "Nei
Comuni di cui all'articolo  17,  i  termini  per  la  notifica  delle
cartelle di pagamento e per la  riscossione  delle  somme  risultanti
dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da  parte  degli  agenti
della riscossione e i termini di prescrizione  e  decadenza  relativi
all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi  quelli  degli  enti
locali, sono sospesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto fino al 31 dicembre 2021 e  riprendono  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022".