DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito  in
caso  di  sospensione  dal  lavoro  o  di   disoccupazione,   nonche'
    disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga 
 
  1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui  all'articolo  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,  sono  preordinate
le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di  304  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2012, nei  limiti  delle  quali  e'  riconosciuto
l'accesso, secondo le modalita' e i criteri  di  priorita'  stabiliti
con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela  del
reddito  in  caso  di  sospensione  dal  lavoro,  ivi  includendo  il
riconoscimento della contribuzione  figurativa  e  degli  assegni  al
nucleo familiare, nonche' all'istituto  sperimentale  di  tutela  del
reddito di cui al comma 2: 
    a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92; 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92; 
    c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  2-ter. In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,  per  l'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, ai fini  del  perfezionamento  del  requisito  contributivo  si
computano anche i  periodi  svolti  nel  biennio  precedente  in  via
esclusiva sotto forma di collaborazione  coordinata  e  continuativa,
anche a progetto, nella misura  massima  di  tredici  settimane.  Per
quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti  sotto  forma
di collaborazione coordinata e continuativa si calcola  l'equivalente
in  giornate  lavorative,   dividendo   il   totale   dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni  precedenti
per il minimale di retribuzione giornaliera. 
  3. Con decreto del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  definite   le   modalita'   di
applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le  procedure  di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo  monitoraggio  da
parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo'
altresi' effettuare la ripartizione del limite di  spesa  di  cui  al
comma 1 del presente  articolo  in  limiti  di  spesa  specifici  per
ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a  c)  del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo. 
  4.  L'INPS  stipula  con  gli  enti  bilaterali  di  cui  ai  commi
precedenti, secondo le linee guida definite nel  decreto  di  cui  al
comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei  trattamenti  e  lo
scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita  banca
dati nella quale confluiscono tutti i dati  disponibili  relativi  ai
percettori di  trattamenti  di  sostegno  al  reddito  e  ogni  altra
informazione utile per la gestione dei relativi  trattamenti  e  alla
quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.
181, e successive modificazioni, le regioni, il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, la societa' Italia lavoro Spa
e l'Istituto per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori.   L'INPS   provvede   altresi'   al   monitoraggio    dei
provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l'erogazione dei  medesimi  nei  limiti  dei  complessivi
oneri indicati al comma 1, ovvero,  se  determinati,  nei  limiti  di
spesa  specifici  stabiliti  con  il  decreto  di  cui  al  comma  3,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della  salute  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
(39) 
  4-bis. Al fine di  favorire  il  reinserimento  al  lavoro,  l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  per  la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, i dati  relativi  ai  percettori  di
misure di sostegno al  reddito  per  i  quali  la  normativa  vigente
prevede, a favore dei  datori  di  lavoro,  incentivi  all'assunzione
ovvero, in capo al  prestatore  di  lavoro,  l'obbligo  di  accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo. 
  5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
  5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   mantenimento   dei   livelli
occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali  occorrenti  allo
sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel  settore  del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti,  al  fine  di
ampliare  il  numero  dei  vettori  ammessi  a  operare  sulle  rotte
nazionali, internazionali e intercontinentali, nonche' ad ampliare il
numero delle frequenze e destinazioni su cui e' consentito operare  a
ciascuna parte,  dando  priorita'  ai  vettori  che  si  impegnino  a
mantenere  i  predetti  livelli   occupazionali.   Nelle   more   del
perfezionamento dei nuovi accordi  bilaterali  o  della  modifica  di
quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al  fine  di
garantire  al  Paese  la  massima  accessibilita'  internazionale   e
intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore
a diciotto mesi. 
  6. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per  35
milioni di euro per l'anno 2009 a  carico  delle  disponibilita'  del
Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  il  quale,  per  le  medesime
finalita', e' altresi' integrato di 254 milioni di  euro  per  l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo  onere  si
provvede: 
    a) mediante versamento in entrata  al  bilancio  dello  Stato  da
parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di  euro  per  l'anno
2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2010  e  2011
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione  delle  somme
destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
per la formazione di cui all'articolo 118  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, a valere in via prioritaria  sulle  somme  residue  non
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 72, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per  ciascuno
degli anni considerati, delle erogazioni relative agli  interventi  a
valere sulla predetta quota; 
    b) mediante le economie derivanti dalla disposizione  di  cui  al
comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009; 
    c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori  entrate  di  cui  al  presente
decreto. 
  7.  Fermo  restando  che  il  riconoscimento  del  trattamento   e'
subordinato  all'intervento  integrativo,  il  sistema   degli   enti
bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza  delle
risorse disponibili.  I  contratti  e  gli  accordi  interconfederali
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori  e
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale stabiliscono le risorse  minime  a  valere  sul  territorio
nazionale, nonche'  i  criteri  di  gestione  e  di  rendicontazione,
secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3.  I
fondi  interprofessionali  per  la   formazione   continua   di   cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  successive
modificazioni,  e  i  fondi  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni,
possono destinare  interventi,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche  di  sostegno  al
reddito per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, volte alla  tutela  dei
lavoratori, anche con contratti di  apprendistato  o  a  progetto,  a
rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento  (CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga
dei  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  alla
normativa vigente,  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse  disponibili,  al   trattamento   spettante   ai   lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa  ai
dipendenti  licenziati  da  datori  di  lavoro  iscritti   ai   fondi
interprofessionali  per   la   formazione   continua,   il   concorso
finanziario dei fondi  medesimi  puo'  essere  previsto,  nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui  al
comma  4  del  presente  articolo,  per  la  gestione  dei   relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni. 
  7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per  la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni,  da  parte  dei  datori  di
lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal  datore  di  lavoro
interessato presso il fondo di provenienza  nel  triennio  precedente
deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70
per cento del totale,  al  netto  dell'ammontare  eventualmente  gia'
utilizzato dal datore di lavoro  interessato  per  finanziare  propri
piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire  per  tutte
le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno
pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad  aziende
o datori di lavoro  le  cui  strutture,  in  ciascuno  dei  tre  anni
precedenti,  rispondano  alla  definizione  comunitaria  di  micro  e
piccole imprese di cui  alla  raccomandazione  n.  2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote  da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati  dall'INPS  al
fondo  di  provenienza  prima  del  1°  gennaio  2009.  Il  fondo  di
provenienza esegue il trasferimento  delle  risorse  al  nuovo  fondo
entro novanta giorni dal ricevimento della  richiesta  da  parte  del
datore di lavoro, senza l'addebito di oneri  o  costi.  Il  fondo  di
provenienza e' altresi'  tenuto  a  versare  al  nuovo  fondo,  entro
novanta   giorni   dal   loro   ricevimento,   eventuali    arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza  del
datore di lavoro interessato. Entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la procedura che consente ai datori  di  lavoro  di
effettuare il trasferimento della propria  quota  di  adesione  a  un
nuovo fondo  e  che  assicura  la  trasmissione  al  nuovo  fondo,  a
decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui  e'  avvenuto  il
trasferimento,  dei  versamenti  effettuati  dal  datore  di   lavoro
interessato. 
  8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali  in
deroga  alla  vigente  normativa,  anche  integrate  ai   sensi   del
procedimento di cui all'articolo 18, nonche' con le risorse di cui al
comma  1  eventualmente  residuate,  possono  essere  utilizzate  con
riferimento a tutte le tipologie di lavoro  subordinato,  compresi  i
contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo  restando  il
limite  del  tetto  massimo  nonche'   l'uniformita'   dell'ammontare
complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al  comma
1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e
differenziare  le   misure   medesime   anche   in   funzione   della
compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero  in
ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi
di tutela del reddito previsti dal comma 1. 
  9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno  2009
alla concessione  in  deroga  alla  vigente  normativa,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di mobilita' e di disoccupazione  speciale,  i  trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, possono  essere  prorogati,
sulla base  di  specifici  accordi  governativi  e  per  periodi  non
superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro,  della
salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti  di  cui  al
presente comma e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga,
del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per  cento  nel
caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno  del  reddito,
nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere  erogati
esclusivamente nel  caso  di  frequenza  di  specifici  programmi  di
reimpiego,  anche  miranti   alla   riqualificazione   professionale,
organizzati dalla regione. (10) 
  9-bis. In sede di prima assegnazione delle  risorse  destinate  per
l'anno 2009, di cui al comma 9  del  presente  articolo,  nelle  more
della  definizione  degli  accordi  con  le  regioni  e  al  fine  di
assicurare la continuita' di trattamenti e prestazioni, il  Ministero
del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  assegna  quota
parte  dei   fondi   disponibili   direttamente   alle   regioni   ed
eventualmente alle province. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  10-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011,  N.  98,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di   mobilita'   ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu'  di
cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi
gli operatori turistici, con  piu'  di  cinquanta  dipendenti,  delle
imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel  limite  di
spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del  Fondo  per
l'occupazione. (11) (22) (27) 
  12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9,  sono  destinati
12 milioni di euro a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
alla  concessione,  per  l'anno  2009,  ai  lavoratori  addetti  alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui  all'articolo  17,
commi 2 e 5, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive
modificazioni,  e  ai  lavoratori  delle  societa'   derivate   dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai  sensi  dell'articolo  21,
comma 1,  lettera  b),  della  medesima  legge  n.  84  del  1994,  e
successive modificazioni, diun'indennita' pari a unventiseiesimo  del
trattamento massimo mensile di integrazione  salariale  straordinaria
previsto  dalle  vigenti   disposizioni,   nonche'   della   relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per
ogni giornata  di  mancato  avviamento  al  lavoro,  nonche'  per  le
giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in  base  al
programma, con le giornate definite  festive,  durante  le  quali  il
lavoratore sia risultato disponibile.  L'indennita'  e'  riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari  alla
differenza  tra  il  numero  massimo  di  ventisei  giornate  mensili
erogabili e il  numero  delle  giornate  effettivamente  lavorate  in
ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle  giornate  di  ferie,
malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'.  L'erogazione  dei
trattamenti  di  cui  al  presente  comma  da  parte   dell'INPS   e'
subordinata  all'acquisizione  degli  elenchi  recanti   il   numero,
distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in  sede  locale
dalle competenti autorita' portuali o, laddove non  istituite,  dalle
autorita' marittime. (11) (22) (27) 
  13. Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei  lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che  occupano
fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1,  primo  periodo,
del  decreto-legge  20  gennaio   1998,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e  successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2009" e le parole: "e di 45  milioni  di  euro
per il 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009". (11) (22) (27) 
  14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
marzo 1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata,  per  l'anno
2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui  5  milioni  di  euro  a
valere sul Fondo per l'occupazione e  30  milioni  di  euro  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Le
somme di  cui  al  precedente  periodo,  non  utilizzate  al  termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate  nel  conto  residui
per essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.  All'articolo  5,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  dopo  le  parole:
"al fine di evitare o ridurre le eccedenze  di  personale  nel  corso
della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223," sono aggiunte le seguenti: "o al fine di evitare  licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo  oggettivo,".  (11)  (22)
(27) (38) 
  15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della
cassa  integrazione  guadagni   straordinaria   per   cessazione   di
attivita', di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati  30
milioni  di  euro,  per  l'anno  2009,  a  carico   del   Fondo   per
l'occupazione. (11) (22) (27) (38) 
  16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e  delle
politiche sociali assegna alla societa' Italia Lavoro Spa 13  milioni
di euro quale contributo agli  oneri  di  funzionamento  e  ai  costi
generali di struttura. A tale onere si provvede a  carico  del  Fondo
per l'occupazione. (11) (22) (27) (38) ((43)) 
  17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 80 milioni di  euro
per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009". 
  18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2009,  ai
soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui  all'articolo
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'  altresi'
riconosciuto il rimborso delle spese  occorrenti  per  l'acquisto  di
latte artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre  mesi.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione del presente comma. 
  18-bis. In considerazione del rilievo  nazionale  e  internazionale
nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione  e  nella
cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia,per l'anno  2009  e'
autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di  euro  in
favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la  ricerca  in
oftalmologia, con sede in  Roma.  All'onere  derivante  dal  presente
comma si provvede  a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  18-ter.  Alla  legge  5  agosto  1981,   n.   416,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 37: 
      1) al comma 1, lettera b), le parole: "Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:  "Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle  risorse
finanziarie disponibili"; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
       "1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti
di pensione anticipata di cui al comma  1,  lettera  b),  pari  a  10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto  a  carico
del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente  al  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali la  documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri  fiscalizzati.
Al compimento dell'eta' prevista  per  l'accesso  al  trattamento  di
pensione  di  vecchiaia  ordinaria  da  parte  dei  beneficiari   dei
trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e'  posto  a
carico del bilancio dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di
pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad  un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio  dello
Stato". 
    b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata. 
  18-quater. Gli  oneri  derivanti  dalle  prestazioni  di  vecchiaia
anticipate   per   i   giornalisti   dipendenti   da    aziende    in
ristrutturazione o  riorganizzazione  per  crisi  aziendale,  di  cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n.  416,  come  da  ultimo
modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a  carico  delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del presente decreto. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il Decreto 15 ottobre  2009,  (in  G.U.  11/11/2009,  n.  263),  ha
disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 19, comma 9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, con legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  come  modificato
dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  e'
prorogato,  fino  al  31  dicembre  2009,  l'accesso  al  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del  predetto  trattamento
ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b)  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nel limite  di  spesa  di  euro  1.017.129,77,  di  cui
931.894,29 a carico del Fondo per  l'occupazione  e  85.235,48  quale
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito,  a  carico
del FSE-POR regionale"; 
  - (con l'art. 2, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 19, comma 9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, con legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  come  modificato
dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  e'
prorogato, fino al 31 dicembre  2009,  l'accesso  al  trattamento  di
mobilita' in favore dei  lavoratori  gia'  beneficiari  del  predetto
trattamento ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge  13
novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel
limite di spesa di euro 1.022.995,49 di cui 948.180,42 a  carico  del
Fondo per l'occupazione e 74.815,07 quale  contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del  lavoro,  di  misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale"; 
  - (con l'art. 4, comma 1) che "La misura  dei  trattamenti  di  cui
agli articoli 1 e 2 e' ridotta del 40%". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l'art. 2, comma 136)
che sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai  commi
10-bis, 11, 13, 14,  15  e  16  del  presente  articolo.  Ha  inoltre
disposto (con l'art.  2,  comma  137)  che  l'intervento  di  cui  al
presente articolo, comma 12 "e' prorogato per l'anno 2010 nel  limite
di spesa di 15 milioni di euro". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 32)
che "E' prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di  euro
per l'anno 2011, 15  e  16  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento  di  cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185  del  2008
e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa  di  15  milioni  di
euro". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione al  comma  1-ter  del  presente  articolo,  che  "E'
fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza  dei  termini  e  dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata  con  scadenza  in
data anteriore al 15 marzo 2011." 
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AGGIORNAMENTO (25a) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di  cui  al  comma  1-ter  del
presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (26a) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di  cui  al  comma  1-ter  del
presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art.  33,  comma
23)  che  "E'  prorogata,  per  l'anno  2012,  l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni  di
euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento  di  cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185  del  2008
e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa  di  15  milioni  di
euro." 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
405)  che  "E'  prorogata,  per  l'anno  2013,  l'applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per
l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al  comma
16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013  nella  misura
del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due
periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziato
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92". 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con  l'art.  8,  comma  4)  che
"Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio
dati  definite  dal  decreto  legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,
confluiscono alla Banca dati  di  cui  al  comma  1:  la  Banca  dati
percettori di cui all'articolo 19,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2;  l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  dei
laureati  delle   universita'   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa  di
cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 8, comma 2)
che  "L'intervento  di  cui  al  comma  16   dell'articolo   19   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il  quale  prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di  euro  quale
contribuito agli oneri  di  funzionamento  e  ai  costi  generali  di
struttura e' prorogato nella medesima misura per l'anno 2014".