DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105

((Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali)).

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12/07/2003, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2018)
Testo in vigore dal: 5-7-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis 
((Anagrafe nazionale degli studenti, dei  diplomati  e  dei  laureati
degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
                            superiore)). 
 
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'articolo  1,  presso  il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita  e  della  ricerca  e'   istituita,
((...)) nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio,  e  comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  ((l'Anagrafe
nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della  formazione  superiore)),
avente i seguenti obiettivi: 
    a) valulare l'efficacia a  l'efficienza  dei  processi  formativi
attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere  degli  iscritti
ai vari corsi di studio; 
    b) promuovere  la  mobilita'  nazionale  e  internazionale  degli
studenti agevolando  le  procedure  connesse  ai  riconoscimenti  dei
crediti formativi acquisiti; 
    c) fornire elementi di orientamento  alle  scelte  attraverso  un
quadro informativo sugli  esiti  occupazionali  dei  ((diplomati  e))
laureati a sui fabbisogni formativi  del  sistema  produttivo  e  dei
servizi; 
    d)  individuare   idonei   interventi   di   incentivazione   per
sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agii studenti, avendo
come riferimento specifiche  esigenze  disciplinari  e  territoriali,
nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro  impegno
temporale negli studi; 
    e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa
del sistema nazionale ((degli  istituti  tecnici  superiori  e  delle
istituzioni della formazione superiore)); 
    f) monitorare a  sostenere  le  esperienze  formative  in  ambito
lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del  riconoscimento
dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi. 
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
individua,  sentiti  la  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, ((l'Agenzia nazionale
per la  valutazione  delle  universita'  e  della  ricerca))  ((,  il
Consiglio nazionale degli studenti universitari e le  altre  consulte
degli studenti,)) i dati  che  devono  essere  presenti  nei  sistemi
informativi ((degli istituti tecnici superiori  e  delle  istituzioni
della  formazione  superiore))  da  trasmettere  periodicamente,  con
modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1. 
                                                                  (6) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con  l'art.  8,  comma  4)  che
"Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio
dati  definite  dal  decreto  legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,
confluiscono alla Banca dati  di  cui  al  comma  1:  la  Banca  dati
percettori di cui all'articolo 19,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2;  l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  dei
laureati  delle   universita'   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa  di
cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92".